RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

9 FEBBRAIO 2015, N. 12 LAVORO IRREGOLARE. Lavoro – impiego di lavoratori irregolari – sanzione amministrativa aggiuntiva – ius superveniens – restituzione degli atti al giudice a quo. De vono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 73/2002 Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare , essendo intervenute, medio termine, delle modifiche del quadro normativo. Si veda Corte Cost., ord. n. 152/2014 a fronte dello ius superveniens, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. 9 FEBBRAIO 2015, N. 11 DIVORZIO. Matrimonio – divorzio – assegno divorzile – necessità di garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita – diritto vivente – questione non fondata. L’esistenza di un diritto vivente” secondo cui l’assegno divorzile ex art. 5, co. 6, l. n. 898/1970 deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia che costituisce il principale formante del diritto vivente , secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4040/2003 in tema di scioglimento del matrimonio, il parametro del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno, dovendo poi il giudice procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli altri criteri legali, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione. 9 FEBBRAIO 2015, N. 10 ADDIZIONALE IRES. Imposte e tasse – imposte sul reddito delle società IRES – addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero ed energetico c.d. Robin tax – principi di ragionevolezza e di proporzionalità – illegittimità costituzionale. La maggiorazione dell’IRES applicabile al settore petrolifero e dell’energia, così come configurata dall’art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 133/2008 e successive modificazioni, viola gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito. In senso conforme, CorteCost., sent. n. 116/2013 sono costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. le norme tributarie che, derogando all’indefettibile raccordo con la capacità contributiva del cittadino in un sistema informato a criteri di progressività ed operando una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, determinano un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del particolare trattamento riservato alla categoria colpita, non giustificato dall’eccezionalità della situazione economica dello Stato. 30 GENNAIO 2015, N. 7 PUBBLICO IMPIEGO. Norme della Regione autonoma Sardegna – personale dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione ARBAM – trasferimento ad essa del personale dipendente a tempo indeterminato dalla società in house IGEA Spa – illegittimità costituzionale. Viola il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso la normativa regionale che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house IGEA S.p.A., contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione ARBAM . Agenzia, quest’ultima, da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. In senso conforme, Corte Cost., sent. n. 62/2012 l’automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva, costituisce una palese deroga al principio del concorso pubblico. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo.