RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. V 27 DICEMBRE 2013, N. 6285 CONTRATTI PUBBLICI – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI – SEDUTE DI GARA. Sull’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche. Aprire in seduta pubblica la sola busta esterna, quando questa contiene soltanto tre plichi chiusi, equivale sostanzialmente in termini di garanzie di trasparenza ed effettiva controllabilità dei contenuti documentali ad aprire sia la busta che i sottoplichi direttamente in seduta riservata. L’obbligo per legge di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti è stato fissato per legge a decorrere dal 9 maggio 2008. Anche la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio in concessione richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie a tutela degli interessi privati e pubblici ne deriva che pure in relazione a tale procedura vale l’obbligo per legge di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche. SEZ. V 27 DICEMBRE 2013, N. 6277 ACCORDI – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA. Revoca del beneficio accordato per la realizzazione di un investimento produttivo decide il G.A. Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate. Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca e decadenza, fondati sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione, mentre deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell’adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo. La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un patto territoriale , costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 11, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica. SEZ. V 27 DICEMBRE 2013, N. 6272 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Va esclusa dalla gara l’impresa che abbia richiesto l’ammissione al concordato preventivo? Non va esclusa dalla gara l’impresa che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale invero, inibire all’impresa di partecipare alle gare per l’affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti. SEZ. V 27 DICEMBRE 2013, N. 6271 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Quale data rileva per l’individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi? Rispetto agli obblighi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la data della pubblicazione del bando di gara costituisce il discrimine temporale che definisce sia i soggetti in carica sia quelli cessati, imponendo le dichiarazioni di rito ad entrambe le categorie con riferimento quindi tanto alla situazione esistente a quella data quanto a quella antecedente. Tale onere dichiarativo rimane quindi indifferente al mutamento, dopo il giorno di pubblicazione dell’atto indittivo, delle persone nelle cariche sociali e negli incarichi previsti dalla norma.