RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. V, 10 DICEMBRE 2012, N. 6277 COMUNE ‒ ORGANI DI GOVERNO ‒ COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA Sulla separazione tra politica ed amministrazione negli Enti locali. È illegittima la nomina del presidente della commissione di un concorso indetto da un Comune, ove detta nomina sia effettuata dalla G.M. e non dal dirigente competente. In base al principio di imparzialità sotteso a qualsivoglia procedura concorsuale, occorre salvaguardare in astratto l’alterità tra l’organo amministrativo che nomina i commissari e l’organo amministrativo deputato a valutare i candidati. SEZ. V, 5 DICEMBRE 2012, N. 6248 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ‒ PRESENTAZIONE DI MEMORIE E DOCUMENTI. In materia di dovere di soccorso istruttorio”, ex art. 6 della L. n. 241 del 1990. Anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi ed il c.d. limite degli elementi essenziali nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda , l’art. 6 della L. n. 241 del 1990 va necessariamente applicato dall'Amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura. Il dovere di soccorso istruttorio , in base al quale le Amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali. Il dovere di soccorso istruttorio previsto all’art. 6, lett. b , l. n. 241 del 1990, e il generale favore per la partecipazione, trovano un limite insuperabile nell’esigenza di garantire la par condicio dei candidati. È, infatti, indubbio che il principio di par condicio risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione. SEZ. VI, 4 DICEMBRE 2012, N. 6210 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ‒ OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NEL CODICE DEGLI APPALTI. Esclusione dalla gara e conseguente iscrizione nel casellario informatico. Dalla disciplina recata dall’art. 96 c.p.a. in materia di appello incidentale, che richiama gli artt. 333 e 334 c.p.c., si evince che sia l’impugnazione di cui all’art. 333 che quella di cui all’art. 334 c.p.c. possono essere rivolte contro capi autonomi della sentenza, ossia capi che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione principale l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 c.p.c. non è condizionata all’esito di quella principale, nel senso che resta efficace anche se quella principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 c.p.c. può essere proposta dalla parte in via subordinata all’accoglimento di quella principale o in via autonoma, ma è comunque condizionata all’esito di quella principale, nel senso che perde ogni efficacia” se quella principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 c.p.c. deve essere tempestiva”, ossia va proposta entro un termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di altra impugnazione, ovvero entro il termine lungo l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 c.p.c. è tardiva, nel senso che è proponibile entro sessanta giorni dalla notificazione di altra impugnazione, anche se a tale data è decorso il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o quello lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza in definitiva, la notificazione di altra impugnazione sortisce l’effetto di rimettere in termini la parte che era decaduta dal termine di impugnazione breve o lungo. La segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici va fatta dalle stazioni appaltanti non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale tale soluzione trova conferma nel nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, che, nell’indicare i dati da iscrivere nel casellario informatico, sia per le imprese qualificate con il sistema SOA, sia per le altre imprese, menziona i provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti d.P.R. n. 207/2010 . Dell’avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l’Autorità deve essere notiziato l’interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l’indubbio interesse del soggetto all’esattezza delle iscrizioni. In alcuni casi, però, si può ritenere che vi siano equipollenti dell’autonomo avviso di avvio del procedimento così, quanto ai provvedimenti di esclusione, posto che la loro comunicazione dalla stazione appaltante all’Osservatorio è dovuta per legge, senza margini di opinabilità o apprezzamento, si può ritenere che la comunicazione del provvedimento di esclusione al concorrente costituisca anche equipollente dell’avviso di avvio del procedimento di iscrizione nel casellario informatico, che consegue ex lege . In termini più generali, quando la legge prescrive in via automatica la segnalazione di determinati dati all’Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa, si possono, come regola generale, individuare equipollenti dell’avviso di avvio del procedimento di iscrizione. SEZ. V, 30 NOVEMBRE 2012, N. 6110 GIURISDIZIONE ‒ GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Concessioni amministrative e riparto della giurisdizione. Deve essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una delibera con la quale un’A.T.O. ha determinato l’indennizzo dovuto al gestore per la cessazione anticipata del servizio dato in concessione e sui criteri per determinare detto indennizzo. Spettano alla giurisdizione ordinaria quelle controversie in materia di concessione amministrativa che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione, restando per contro devolute alla giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.