RASSEGNA TAR

TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I 24 MAGGIO 2012, N. 521 CONTRATTI PUBBLICI ‒ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI ‒ TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO. Sui termini per la presentazione dell'offerta per l'affidamento di un appalto pubblico. Con riferimento al termine ultimo per la presentazione dell'offerta per l'affidamento di un appalto pubblico, solo l'effettiva sussistenza di obbiettive circostanze eccezionali, imprevedibili e realmente ostative cause di c.d. forza maggiore può essere considerata quale evento idoneo a giustificare il ritardo nella presentazione dell'offerta invero, poiché il termine di presentazione delle offerte è conosciuto con congruo anticipo, i concorrenti hanno l'onere di organizzarsi in modo tale da ottemperare con tempestività alla presentazione delle offerte pertanto, eventuali cause di forza maggiore in grado di giustificare possibili ritardi nella presentazione dell'offerta possono rilevare, qualora consistano in eventi eccezionali che impediscano in modo assoluto la possibilità di presentare nel termine l'offerta. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 23 MAGGIO 2012, N. 510 RISARCIMENTO DEL DANNO ‒ RAPPORTO CON LA PREGIUDIZIALE. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima. Il regime giuridico introdotto dall’art. 30 c.p.a. non è applicabile allorquando la fattispecie dedotta come fonte di responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore dello stesso codice del processo amministrativo. In questi casi, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno decorre dalla data dell'illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo ed invero, poichè ai fini dell’ammissibilità e proponibilità della domanda di risarcimento del danno da attività illegittima della Pubblica Amministrazione e da lesione di interessi legittimi non è necessario il previo annullamento, in via giurisdizionale o amministrativa, dell’atto amministrativo illegittimo da cui si lamenta essere derivato il pregiudizio, non può farsi decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione risarcitoria dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’atto amministrativo stesso. Ciò perchè il momento in cui è verificato il fatto lesivo – in cui l’art. 2947 c.c. fissa il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione – non coincide con l’annullamento del provvedimento illegittimo, bensì con il momento della sua adozione ed esecuzione. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II 23 MAGGIO 2012, N. 504 GIURISDIZIONE ‒ GIUDICE ORDINARIO ‒ CASI IN CUI È COINVOLTA UNA P.A. Controversie in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche riparto della giurisdizione. In caso di controversie in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione da quella successiva alla concessione del contributo. Invero, nella fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo. Viceversa, nella fase successiva alla concessione del contributo, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Il privato destinatario di finanziamenti pubblici può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della p.a. concedente, sia con riferimento alla fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, sia con riguardo alla fase successiva alla concessione del contributo. In particolare, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, detto privato è normalmente titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione delle somme disposte con tale finanziamento, con conseguente attribuzione della relativa giurisdizione al g.o. per le controversie relative al pagamento degli importi dovuti ovvero riconducibili ai provvedimenti di decadenza o di risoluzione con i quali la p.a. abbia ritirato la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dalla convenzione posta a fondamento del rapporto di finanziamento tuttavia, allorquando nella stessa fase la p.a. si determini nel senso di non erogare il finanziamento già accordato provvedendo, in sede di autotutela, ad annullare il predetto provvedimento per vizi di legittimità ovvero a revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, il privato beneficiario non può vantare che l'interesse legittimo al corretto esercizio di detti poteri, con conseguente attribuzione alla giurisdizione del g.a. delle controversie introdotte dallo stesso beneficiario per il riconoscimento di dette sovvenzioni pur in presenza dell'esercizio del menzionato potere di autotutela della p.a. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II 23 MAGGIO 2012, N. 502 RISARCIMENTO DEL DANNO ‒ RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE. Sulla responsabilità precontrattuale della P.A Nel caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara, ed a maggior ragione qualora non sia neppure stato adottato un legittimo provvedimento di revoca, ma la stazione appaltante abbia semplicemente rifiutato la stipulazione del contratto, può sussistere una responsabilità precontrattuale della p.a. per l’affidamento suscitato nella impresa sulla disponibilità di un titolo che l'abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso. Invero, il comportamento tenuto dall'Amministrazione fonda la responsabilità ex art. 1337 c.c. ove risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede, e ove tale comportamento abbia ingenerato un danno in chi ha incolpevolmente fatto affidamento nella legittimità dell'azione della stazione appaltante. In questi casi, il risarcimento riguarda il solo interesse negativo spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali , mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto revocata, invece da considerare in caso di revoca illegittima. L'esame della sussistenza del danno da perdita di chance interviene attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta attraverso elementi probatori attraverso una articolazione di argomentazioni logiche, che, sulla base di un processo deduttivo rigorosamente sorvegliato, inducono a concludere per la sua sussistenza ovvero ancora attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del c.d. più probabile che non , e cioè alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali.