RASSEGNA TAR

TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I 8 MARZO 2012, N. 331 CONTRATTI PUBBLICI ‒ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI ‒ AVVISI, INVITI, ESCLUSIONE DALLA GARA. Contratti pubblici sulla esclusione per negligenza, malafede o gravi errori. La causa di esclusione contemplata dall’art. 38 comma 1 lett. f del Codice dei contratti pubblici si applica solo alle negligenze, alla malafede o ai gravi errori commessi nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante, e non anche da diverse amministrazioni in tal senso depone non solo la lettera della norma ma anche la considerazione che, non avendo il legislatore tipizzato le ipotesi di grave negligenza, di malafede e di errore grave nell’esercizio della attività professionale idonee a precludere la partecipazione di una impresa ad una gara, sarebbe estremamente penalizzante per l’impresa medesima che una valutazione di inadempimento assunta come tale da un certo ente possa costituire un impedimento alla prosecuzione di ogni altra attività professionale, ciò che comporterebbe una violazione dei principi comunitari e nazionali posti a presidio del favor partecipationis nonché una violazione del diritto alla iniziativa economica costituzionalmente garantito. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 5 MARZO 2012, N. 2223 ATTO AMMINISTRATIVO ‒ DI ALTA AMMINISTRAZIONE. Sulla differenza tra atti politici ed atti di alta amministrazione. Hanno natura politica solo gli atti che sono riferibili a organi costituzionali dello Stato, collegati immediatamente e direttamente alla Costituzione e alle leggi costituzionali, nei quali si estrinsecano l’attività di direzione suprema della cosa pubblica e l’attività di coordinamento e controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa si esprime nel rispetto degli interessi del regime politico canonizzati nella Costituzione detti atti non costituiscono attuazione dell’ordinamento ma sono espressione di una funzione diversa, libera nei fini e per tal motivo sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo. Gli atti di alta amministrazione svolgono un’opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa e rappresentano il primo grado di attuazione dell’indirizzo politico nel campo amministrativo essi costituiscono manifestazioni d’impulso all’adozione di atti amministrativi, funzionali all’attuazione dei fini della legge e sono pacificamente ritenuti soggetti al regime giuridico dei provvedimenti amministrativi che vede l’applicazione, in primo luogo, degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione, non potendo soffrire alcun vuoto di tutela giurisdizionale. Glia atti di nomina alle cariche dirigenziali dell’Amministrazione dello Stato o alle alte cariche pubbliche rappresentano atti di alta amministrazione, dal momento che in questo caso, sulla scorta di un’attenta e seria valutazione del possesso dei prescritti requisiti in capo al designando, la scelta cade sul soggetto ritenuto più adatto a ricoprire una certa carica in vista del rispetto di obiettivi essenzialmente programmatici. TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I 2 MARZO 2012, N. 181 COMMERCIO ‒ REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ. Il fenomeno della liberalizzazione non ha riguardato la vendita di quotidiani e periodici. Il fenomeno della liberalizzazione non ha riguardato la vendita di quotidiani e periodici invero, tra le attività economiche previste dai d.l. n. 223 del 2006 e n. 7 del 2007 non rientra l’attività di vendita di quotidiani e periodici, né tale attività è riconducibile alle attività disciplinate dal d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, che è richiamato dall’articolo 3 del d.l. n. 223 per definire il suo ambito applicativo. Nel dettaglio, il Tar afferma che tra le attività economiche previste dai d.l. n. 223 del 2006 e n. 7 del 2007 non rientra l’attività di vendita di quotidiani e periodici, né tale attività è riconducibile alle attività disciplinate dal d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, che è richiamato dall’articolo 3 del d.l. n. 223 per definire il suo ambito applicativo. Ancor più puntualmente, si osserva che il d.l. n. 7 del 2007 non reca alcuna disposizione che si riferisca all’attività in contestazione, sicché si pone il problema di stabilire se essa possa essere ricondotta all’articolo 3 del d.l. n. 223, che per individuare l’ambito delle liberalizzazioni da esso introdotte, ha fatto riferimento alle attività commerciali come individuate dal d.lg. n. 114 del 1998. Ciò detto, si evidenzia che la tesi della riconducibilità dell’attività di vendita di giornali alle previsioni del d.lg. n. 114 del 1998 può esser basata sul rilievo che l’articolo 4 di tal decreto non la individua tra le attività commerciali a cui le sue disposizioni non sono applicabili e pare trovare conferma nella successiva previsione dell’articolo 13 che, stabilendo che alle rivendite di giornali non si applichi il titolo relativo agli orari di vendita, implicitamente confermerebbe l’applicabilità delle altre disposizioni e quindi la riconducibilità dell’attività di vendita dei giornali nell’ambito applicativo del decreto. Tuttavia, a parere del Tar questi argomenti sono smentiti dal d.lg. 24 aprile 2001, n. 170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108 che, dopo aver istituito e disciplinato un sistema distributivo imperniato su una programmazione comunale basata su piani di localizzazione di punti di vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi si tratta del sistema ulteriormente articolato e disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 2005, n. 5 stabilisce dall’articolo 9 che per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” la disposizione in questione, stabilendo che il D.lg. n. 114 si applichi solo residualmente alla vendita dei giornali, conferma che quest’attività non cade in via diretta nell’ambito applicativo di quel decreto con conseguente non riconducibilità della stessa alle previsioni dell’articolo 3 del d.l. n. 223 ciò trova del resto una spiegazione nella circostanza che il sistema di vendita previsto dal d.lg. n. 170 del 2001 e dalla legge regionale n. 5 del 2005 ha tra i suoi obiettivi quello di garantire, a tutela del pluralismo dell’informazione, la distribuzione di tutte le pubblicazioni edite in Italia attraverso l’imposizione ai titolari dei punti di vendita esclusivi dell’obbligo di garantire la cd. parità di trattamento” delle diverse testate articolo 4 del d.lg. n. 170 del 2001 e articolo 5 della l.r. n. 5 del 2005 . TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I 2 MARZO 2012, N. 290 STALKING ‒ AMMONIMENTO. Sui presupporti per l’emanazione del provvedimento di ammonimento previsto in caso di stalking”. L’ammonimento amministrativo ha specifiche finalità dissuasive, caratterizzandosi, così come, d'altronde tutte le misura di prevenzione o di polizia per tali dovendosi intendere, quelle comminabili ante delictum , dirette a prevenire piuttosto che a reprimere reati o ulteriori reati, prescindendo persino da una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria, ma, pur sempre, nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto e conseguenza alle quali è agevolmente riconducibile, per la finalità di sventare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, condotte di per sé violente, moleste o, comunque, disdicevoli che, pur se non essere tali da integrare ancora un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali. Per l’emanazione del provvedimento di ammonimento, il Questore deve apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, individuabile, nel caso in esame, nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e di timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti.