RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. IV 21 SETTEMBRE 2011, N. 5341 SILENZIO. Silenzio assenso ? Ambito di applicazione - Sui confini dell'istituto del silenzio-assenso. L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alle domande di autorizzazione per incarichi extraistituzionali avanzate da magistrati è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, la quale si basa sostanzialmente sull'interpretazione dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. E infatti, secondo il Consiglio, salvi i casi specificamente e direttamente disciplinati dalla legge, il silenzio assenso non può applicarsi per tutte le ipotesi che concernono le richieste di autorizzazioni per incarichi extragiudiziari i quali, implicando una posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, investono direttamente lo status stesso del magistrato. Ciò è direttamente dimostrato dall'ultimo cpv. del secondo periodo del comma 10° del citato art. 53, il quale a chiusura del sistema in ogni altro caso, , pone il principio per cui, nelle ipotesi alle quali non si applica il silenzio assenso con il decorso termine per provvedere, la richiesta di autorizzazione si intende definitivamente negata . SEZ. V 16 SETTEMBRE 2011, ORD. N. 5207 ACCORDI. Accordi di programma ? Disciplina e ratio. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni regolati dalla legge fondamentale sul procedimento art. 15 sono preordinati al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico, e possono essere utilizzati come forma di collaborazione per la più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici. Con l'ordinanza in rassegna, il Consiglio di Stato sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione interpretativa pregiudiziale Se le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004 e 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l'articolo 1, n. 2 lettere a e d , l'articolo 2, l'articolo 28 e l'allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la consulenza tecnico scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio comunale così come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore verso un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta, ove l'amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico. Per spiegare il proprio dubbio interpretativo per la cui soluzione viene chiesto l'intervento dei Giudici di Lussemburgo , il Consiglio di Stato segue un elaborato procedimento argomentativo, sostanzialmente scandito dalle seguenti tappe - lo studio dei caratteri degli accordi tra pubbliche amministrazioni - la possibilità di ricorrere allo strumento dell'accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 al posto dello strumento della gara pubblica, ove si prospetti nei fatti una ipotesi di cooperazione pubblico-pubblico - l'analisi della questione della cooperazione pubblico-pubblico nella prospettiva comunitaria - la spiegazione dei motivi per i quali si ritiene che il ricorso al partenariato pubblico-pubblico possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza. In ordine al primo aspetto, si osserva che gli accordi tra pubbliche amministrazioni regolati dalla legge fondamentale sul procedimento art. 15 sono preordinati al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico, e possono essere utilizzati come forma di collaborazione per la più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici. L'accezione di interesse comune è, allo stato della giurisprudenza, piuttosto ampia e coincide, nella sostanza, con il perseguimento dell'interesse pubblico da parte degli enti partecipanti all'accordo conformemente ai loro scopi istituzionali. Ciò posto, si rileva che, pure prescindendo dalla diretta applicazione dell'art. 15, il Consiglio di Stato ha comunque ammesso l'affidamento senza gara, considerando la materia esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, del servizio di elisoccorso integrato tecnico sanitario da parte di una Regione al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Cons. St., Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4539 e l'affidamento dell'incarico di studio e di consulenza tecnico scientifica per la redazione del Piano regolatore comunale da parte di un Comune ad una Università Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6548 . Negli ultimi due casi, l'insussistenza dell'obbligo a carico dell'amministrazione affidante di fare ricorso alle procedure di scelta ad evidenza pubblica è stata giustificata con riferimento alla non configurabilità dell'amministrazione affidataria come operatore economico, alla mancanza di remunerazione qualificabile come corrispettivo quando venga pattuito per l'esecuzione della prestazione un mero rimborso dei costi, al riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria della possibilità che amministrazioni pubbliche concludano accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse pubblico. Ciò detto, il Consesso approda alla terza tappa del proprio percorso, relativa all'analisi della questione della cooperazione pubblico-pubblico nella prospettiva comunitaria. Sul punto, si rammenta che, proprio sul piano comunitario, il tema della cooperazione pubblico-pubblico ha costituito oggetto della Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici 2009/2 175 INI . Il Parlamento europeo, ricordando che il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ha introdotto per la prima volta nel diritto dell'Unione europea un riconoscimento del diritto all'autonomia regionale e locale, ha posto l'accento sulla possibilità accordata dalla più recente giurisprudenza comunitaria sent. 19 aprile 2007 in causa C - 295/05 Tragsa 18 dicembre 2007 in causa C - 532/03 commissione contro Irlanda 13 novembre 2008 in causa C - 324/07 Coditel Brabant 10 settembre 2009 in causa C - 206/08 Eurawasser 9 ottobre 2009 in causa C - 573/07 Sea s.r.l. 15 ottobre 2009 in causa C - 196/08 Acoset 15 ottobre 2009 in causa C - 275/08 Commissione contro Germania 25 marzo 2010 in causa C - 0451/08 Helmut Muller alle autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle proprie missioni di diritto pubblico in collaborazione con altre autorità pubbliche ed ha sottolineato come, in particolare in base alla sentenza della Corte Grande Sezione del 9 giugno 2009 nella causa C - 480/06 Commissione contro Germania, i partenariati pubblico-pubblico così come gli accordi di collaborazione tra autorità locali non rientrino nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri - lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione - il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche, senza la partecipazione di privati o di imprese private - l'attività è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte. Alla luce di tutte le richiamate considerazioni, il Consiglio arriva a spiegare il motivo per il quale ritiene che il ricorso al partenariato pubblico-pubblico possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza. Secondo il Consesso, questo rischio si prospetta soprattutto quando l'amministrazione con cui viene concluso un accordo di collaborazione riveste al tempo stesso la qualità di operatore economico. In particolare, si rammenta che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 23 dicembre 2009 in causa C - 305/08 CoNisMa, la qualità di operatore economico è riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza per cui, nell'ottica di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, la normativa comunitaria è applicabile qualora il soggetto con cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso sia a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice sent. Stadt Hall e RPL Lochau , ha considerato ammesso a presentare un'offerta un ente indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico, aggiungendo che un'interpretazione restrittiva della nozione di operatore economico avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base ad uno scopo di lucro non sarebbero considerati come appalti pubblici e sarebbero sottratti alle norme comunitarie in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto con la finalità delle medesime norme. In base a tale sentenza, quindi, il Consesso ritiene conclusivamente che le Università devono considerarsi ammesse a partecipare ad una gara come qualsiasi altro operatore economico ed i contratti conclusi tra queste ed amministrazioni aggiudicatrici rientrano nell'ambito delle norme comunitarie sulle aggiudicazioni. Da qui la sollevata questione pregiudiziale, di cui si è detto all'inizio del presente lavoro. SEZ. V 16 SETTEMBRE 2011, N. 5193 AMBIENTE. Danni all'ambiente ? Risarcimento danno ambientale legittimazione all'azione - Sull'impugnazione degli atti di localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti. La legittimazione ad impugnare gli atti di localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti spetta a tutti i soggetti che si trovano in vicinanza dell'impianto e in stabile collegamento con il relativo territorio. Come tali, detti soggetti sono legittimati ad agire per il rispetto della normativa anche procedimentale di settore, una volta che essa sia posta a tutela della corretta localizzazione dell'impianto. I soggetti interessati alla localizzazione sono non solo gli appartenenti al comune di ubicazione, ma anche i cittadini dei comuni limitrofi di conseguenza, va riconosciuta la qualità di soggetto interessato anche a tale Comune limitrofo, quale ente competente alla tutela degli interessi della collettività dei propri cittadini. E ciò anche ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi ex art. 208 d.lgs. 152/2006 in qualità di ente locale interessato, indipendentemente dal fatto che l'impianto non sia ubicato nel territorio dei due comuni, ma sia solo limitrofo ad esso. SEZ. VI 15 SETTEMBRE 2011, N. 5153 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture - Esecuzione del contratto e mutamento soggettivo nella composizione dell'A.T.I. aggiudicataria. Spetta al giudice ordinario decidere una controversia circa un mutamento soggettivo nella composizione dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto. E' sostanzialmente questo il cuore della vicenda scrutinata con la sentenza in rassegna, ove il Consiglio di Stato ha pure precisato che la insussistenza nella presente controversia della giurisdizione amministrativa appare fondata sul fatto che la controversia medesima si riferisce pacificamente ad una fase del rapporto contrattuale in relazione alla quale si confrontano tradizionalmente posizioni delle parti aventi consistenza di diritto soggettivo, e come tali giustiziabili dinanzi al giudice ordinario.