RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. V 8 SETTEMBRE 2011, N. 5061 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. Giudizi numerici nelle procedure concorsuali - Legittimità delle valutazioni. Sono illegittime le valutazioni in forma numerica nel caso in cui siano applicative di criteri valutativi generici. SEZ. V 8 SETTEMBRE 2011, N. 5058 ACCESSO. Diritto di accesso agli atti degli uffici comunali e provinciali da parte dei consiglieri Comunali e Provinciali. I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti pure di tipo contabile la cui conoscenza si riveli utile per un migliore espletamento del loro mandato elettorale di conseguenza, nel loro caso, il titolo all'accesso si configura come corredato da un'ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull'esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali , nel rispetto dell'orientamento seguito dalla Commissione per l'accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri v. risoluzioni 3 febbraio 2009 e 16 marzo 2010 . I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità, utilizzando così il vantaggioso sistema che permette di non aggravare l'ordinaria attività amministrativa. SEZ. V 7 SETTEMBRE 2011, N. 5032 CONTRATTI PUBBLICI. Aggiudicazione ? Annullamento dell'aggiudicazione - Effetti sul contratto. In relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi dell'intera procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. Anche se nei contratti della pubblica amministrazione l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna normalmente il momento dell'incontro delle volontà dell'amministrazione e del privato in ordine alla conclusione del contratto volontà che per quanto riguarda la posizione dell'amministrazione si è manifestata con la individuazione dell'offerta ritenuta migliore , non è tuttavia precluso all'amministrazione di procedere con successivo atto e con un richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato, di rendere effettive le garanzie procedimentali, di fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la differente determinazione e di una ponderata valutazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce di per sé ostacolo giuridicamente insormontabile al suo stesso annullamento, anche in autotutela, oltre che all'annullamento degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto di fronte all'esercizio del potere di annullamento, la situazione del privato è di interesse legittimo, a nulla rilevando che tale esercizio, in ultima analisi, produca effetti indiretti su di un contratto stipulato da cui sono derivati diritti. Conseguentemente, in ordine alle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. SEZ. V 5 SETTEMBRE 2011, N. 4981 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ? Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Regolarizzazione della documentazione di gara ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici. In materia di impugnazione degli atti relativi ad una gara pubblica, il ricorso incidentale, c.d. proprio o subordinato, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura ed indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'amministrazione resistente l'esame prioritario del ricorso principale è tuttavia ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza per ragioni di economia processuale, non potendo essere negata al Giudice la facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile. Le prescrizioni della lettera di invito non possono derogare al bando di gara, con la conseguenza che, in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. Tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di gara, concorrono a formarne la disciplina speciale, sicché, in caso di equivocità delle e tra le stesse, in ossequio ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, deve essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona fede mediante una interpretazione di esse disposizioni che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all'intento dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, nel rispetto della par condicio di tutti i concorrenti. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quando sussista un'effettiva incertezza interpretativa, l'inosservanza di una determinata prescrizione del bando di gara o della lettera d'invito circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratta di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio tra i concorrenti e del correlato principio della segretezza delle offerte, perché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte. L'esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni formali di gara è doverosa soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro non, invece, quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed equivoco. In materia di regolarizzazione della documentazione di gara, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 163/2006, alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l'integrazione, alla totale mancanza di un documento, in quanto, di norma, i criteri esposti ai fini dell'integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, cosicché l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali ciò purché non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara. In materia di regolarizzazione della documentazione di gara, l'art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che l'Amministrazione può disporre la regolarizzazione anche quando gli atti depositati in base a norme della lex specialis contraddittorie e non univoche, contengano elementi che possano costituire un indizio del possesso del requisito richiesto a pena di esclusione e rendano ragionevole ritenere sussistente esso requisito di partecipazione, posto che, in tale caso, le esigenze di correttezza sostanziale della partecipazione devono prevalere sulla forma, essendo detto strumento normativo inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma o sul formalismo , nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione. In una gara di appalto pubblico, l'amministrazione appaltante non può formulare la richiesta di integrazione della documentazione solo qualora si tratti di documenti univocamente previsti dal bando o dalla lettera d'invito a pena di esclusione, che deve conseguentemente ritenersi consentita quando le previsioni siano da considerare equivoche.