RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. III 19 AGOSTO 2011, N. 2102 ESPROPRIAZIONE. Acquisizione sanante - prime applicazioni del novello art. 42 bis T.U. - Espropriazioni. La ratio sottesa all'art. 42 bis del T.U. espropriazione introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 98 del 2011 è quella di garantire che l'espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino e che l'ablazione del bene ed i connessi effetti indennitari e/o risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della P.A Alla luce dell'art. 42 bis del T.U. espropriazione introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 98 del 2011 , deve essere accolta la domanda del soggetto privato il quale chieda al G.A. il risarcimento del danno per equivalente per la sofferta espropriazione illegittima tuttavia, alla luce del novello art. 42 bis T.U. Espropriazioni, il risarcimento del danno patito dal privato è subordinato all'adozione, da parte della P.A., di un formale atto di trasferimento all'adozione di tale atto la P.A. può essere condannata dal G.A., dal momento che in subiecta materia sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, cui consegue la possibilità di condannare la P.A. anche ad un facere . TAR PUGLIA, BARI, SEZ. II 19 AGOSTO 2011, N. 1220 GIURISDIZIONE. Giudice ordinario ? Casi in cui è coinvolta una P.A. - Sulla formazione delle commissioni per l'accertamento delle invalidità civili. Spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli atti di nomina dei componenti titolari esterni delle commissioni distrettuali per l'accertamento delle invalidità civili. TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. I 1 AGOSTO 2011, N. 2044 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI. Sui poteri istruttori del G.A. alla luce della nuova disciplina del c.p.a. Con l'introduzione del Codice del processo amministrativo, il consolidato principio dispositivo con metodo acquisitivo che ha caratterizzato il processo prima dell'introduzione del codice ha ricevuto un'importante precisazione, con l'introduzione di un onere probatorio pieno per le parti che abbiano la disponibilità degli atti. Sicché la potestà del G.A. di disporre gli opportuni mezzi probatori è meramente residuale e circoscritta alle sole ipotesi in cui la parte diversa dall'Amministrazione non abbia la disponibilità degli atti posti a fondamento delle doglianze trasfuse nel giudizio o necessiti la prova che atti di parte siano stati dalla stessa acquisiti. Nel sistema della giustizia amministrativa, se vi sia un fatto incerto, in quanto contestato dalla stessa Amministrazione costituita, ma non supportato da documenti dalla stessa prodotti in giudizio, il giudice, al fine di chiarire i contorni del giudizio, potrà disporre l'acquisizione ex art. 64, comma 3, c.p.a. analogamente, potrà farlo ove le contrapposte produzioni documentali non siano sufficienti a chiarire i contorni del giudizio. Se il medesimo fatto, invece, seppur non corroborato da una esaustiva produzione documentale, sia posto a fondamento delle doglianze e l'Amministrazione, seppur costituita, non lo contesti, per il disposto di cui al comma 2 dello stesso art. 64 c.p.a., va ritenuto provato e, quindi, a fronte della doverosità di formazione del convincimento ivi espressa, non è dato al giudice accedere alla possibilità di acquisizione documentale. Nel sistema della giustizia amministrativa, il potere di indagine del giudice non è interdetto nelle ipotesi in cui l'Amministrazione non sia costituita, appunto, per il sol fatto che la stessa non sia intervenuta nel processo, posto che il giudizio deve fondarsi, ex art. 64, comma 2, c.p.a., sulle prove fornite dalle parti e sui fatti non specificamente contestati dalle parti che siano costituite. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III 29 LUGLIO 2011, N. 1467 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ? requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Le società semplici non possono partecipare alle gare di appalti pubblici. L'art. 10, l. n. 109/1994 e l'art. 34, lett. a , d.lgs. n. 163/2006, laddove non consentono alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non contrastano con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei soggetti diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato.