RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. VI 14 LUGLIO 2011, N. 4284 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. Esclusione del dovere di motivazione ? In caso di annullamento d'ufficio del provvedimento per vizi di legittimità - Motivazione di un provvedimento di annullamento d'ufficio. L'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'atto di illegittima costituzione di un rapporto di lavoro al pari di quello incidente sull'illegittimo inquadramento economico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di autotutela produce un danno per l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente. SEZ. IV 9 LUGLIO 2011, N. 4130 AZIONE POPOLARE. Suppletiva - Caratteri dell'azione popolare disciplinata dall'art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000. L'azione ex art. 9 d. lgs. n. 267/2000 ha natura sostitutiva o suppletiva, e non già di tipo correttivo in cui l'attore contrasta con l'ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi , di modo che il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi. L'art. 9 del d. lgs. n. 267/2000 costituisce uno dei casi in cui, derogando all'art. 81 cod. proc. civ., può aversi un legittimo fenomeno di sostituzione processuale, nel senso che tale disposizione conferisce al cittadino elettore dell'ente locale una forma di legittimazione speciale , la quale, pur non fondata sulla titolarità propria e diretta di una posizione giuridica, costituisce tuttavia titolo autonomo - fondato solo sulla previsione di legge e sul presupposto essere cittadino elettore da questa previsto - per adire il giudice ancorchè la titolarità delle posizioni giuridiche che si intendono tutelare è dell'ente locale . L'art. 9 del d. lgs. n. 267/2000 si limita ad attribuire una speciale legittimazione attiva, potendo l'elettore far valere in giudizio le azioni o i ricorsi che spettano all'ente locale, mentre egli non può, specularmente, costituirsi in giudizio per resistere contro azioni o ricorsi intentati da altri soggetti nei confronti dell'ente. SEZ. IV 8 LUGLIO 2011, N. 3500 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Modalità ? Procedimento di espropriazione - Avviso di inizio del procedimento previsto nell'ambito della procedura espropriativa. L'avviso di inizio del procedimento previsto nell'ambito della procedura espropriativa, ex art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001, deve contenere gli elementi idonei a rendere edotto il destinatario del procedimento ablatorio del sacrificio che gli si intende imporre e dei beni oggetto di tale sacrificio. L'avviso di inizio del procedimento previsto nell'ambito della procedura espropriativa, ex art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001, per essere legittimo e coerente con il predetto articolo oltre che con gli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 , deve contenere gli elementi volti a determinare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico ché anzi l'onere di completezza è richiesto a maggior ragione in quest'ultimo caso . SEZ. VI 5 LUGLIO 2011, N. 4037 OTTEMPERANZA. Elusione e violazione del giudicato. Per ravvisare il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l'assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano.