RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LIGURIA, GENOVA, SEZ. I 5 LUGLIO 2011, N. 1054 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia - Convenzione urbanistica - Inadempimento della garanzia prestata per le obbligazioni assunte. Sussiste la giurisdizione del G.O. in ordine alle controversie relative all'inadempimento della garanzia prestata per le obbligazioni assunte in sede di stipulazione di una convenzione urbanistica. Con la sentenza in commento, il Tar di Genova chiarisce che sussiste la giurisdizione del G.O. sulle controversie relative all'inadempimento della garanzia prestata per le obbligazioni assunte in sede di stipulazione di una convenzione urbanistica. A sostegno dell'assunto, il Collegio evidenzia che, se in linea generale sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine ad una controversia inerente ad una convenzione urbanistica ex art. 11 della legge 7.8.1990, n. 241 , non così può dirsi per quella per cui è causa, che riguarda un rapporto privatistico qualificabile come garanzia a prima richiesta. Peraltro, il Tar rammenta che la giurisprudenza ha ormai condivisibilmente distinto la fattispecie della fideiussione da quella per cui adesso è contenzioso, ritenendosi che nella presente situazione si tratti della prestazione di una garanzia che astrae in larga parte dal rapporto sottostante, così da consentire all'amministrazione una più ampia tutela ricorrendo il possibile inadempimento della controparte per questo motivo, nell'ipotesi ora esaminata non è individuabile un pieno collegamento negoziale con la convenzione urbanistica, e non si applicano le norme codicistiche sulla fideiussione, che ancorano in larga parte la sorte dell'obbligazione accessoria a quella principale. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II 23 GIUGNO 2011, N. 5621 GIURISDIZIONE. Giudice ordinario ? Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti soggettivi avverso la P.A. Sul riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale decide il G.O. Spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, dal momento che in questo caso è configurabile una situazione giuridica di diritto soggettivo. La sentenza in rassegna chiarisce che spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, dal momento che in questo caso è configurabile una situazione giuridica di diritto soggettivo. A sostegno dell'assunto, il Tar di Roma richiama la consolidata giurisprudenza delle S.U. della Corte di Cassazione cfr., ex multis, S.U., 30 dicembre 1998, n. 12903 04 febbraio 1994, n. 1159 , che proprio in relazione a delle ipotesi analoghe alla fattispecie ha ritenuto configurabile una situazione giuridica di diritto soggettivo, senza mancare di sottolineare, peraltro, che l'attività di accertamento dei presupposti necessari al rilascio della certificazione de qua per l'acquisizione dei benefici di legge correlati al possesso di questo stato giuridico ha carattere vincolato e non è sottoposta alla discrezionalità dell'amministrazione cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 marzo 2002, n. 188 . TAR ABRUZZO, PESCARA, SEZ. I 24 GIUGNO 2011, N. 399 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. Sulla rilevanza del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa. In applicazione del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi sia con atti amministrativi, restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore, vale a dire sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare. La proporzionalità e adeguatezza dell'attività amministrativa costituiscono un parametro e una misura della legittimità stessa dell'operato dell'amministrazione. Invero, qualora la pubblica amministrazione, pur agendo nell'ambito astratto dei poteri conferiti, sacrifichi in concreto un interesse del privato in modo eccessivo rispetto all'interesse pubblico perseguito, può essere sanzionata con l'annullamento dell'atto amministrativo stesso. La sentenza in rassegna si sofferma sul principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, declinandone le caratteristiche ed analizzandone l'importanza nell'attuale assetto dell'attività amministrativa. In questo senso, il Tar di Pescara chiarisce che il principio in parola si può definire con l'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi sia con atti amministrativi, restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore, vale a dire sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare. Ciò posto, il Collegio evidenzia che il principio di proporzionalità, anche se certo conosciuto storicamente nel processo amministrativo italiano sia pure con terminologie variegate, ha assunto indubbiamente un ruolo centrale a seguito di numerose pronunce della corte di giustizia europea. In particolare, la proporzionalità e adeguatezza dell'attività amministrativa costituiscono un parametro e una misura della legittimità stessa dell'operato dell'amministrazione. Invero, qualora la pubblica amministrazione, pur agendo nell'ambito astratto dei poteri conferiti, sacrifichi in concreto un interesse del privato in modo eccessivo rispetto all'interesse pubblico perseguito, può essere sanzionata con l'annullamento dell'atto amministrativo stesso. Per questo motivo, il Tar rileva che il principio di proporzionalità ha in un certo senso scardinato alcuni noti e usuali canoni interpretativi della giustizia amministrativa italiana, ad esempio la cosiddetta insindacabilità del merito dell'attività amministrativa, la predominanza del riferimento alla norma attributiva del potere, la prevalenza quasi automatica dell'interesse della pubblica amministrazione rispetto all'interesse del privato. Invero, detto principio introduce la necessità di cercare un equilibrio tra i vari interessi pubblici e privati presenti nel caso concreto e contestualmente consente al giudice amministrativo di indagare sul fatto per verificare il raggiungimento o meno dell'equilibrio tra l'attività dell'amministrazione e il sacrificio richiesto al cittadino. Per questi motivi, il Tar conclude nel senso che l'applicazione delle regole comunitarie della proporzionalità, dell'adeguatezza e della ragionevolezza, rendono illegittime alcune misure adottate da un'amministrazione, sia pure astrattamente consentite dall'ordinamento. TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I 16 GIUGNO 2011, N. 1093 STALKING. Ammonimento. Stalking ai fini dell'ammonimento occorre preventivamente ascoltare il presunto stalker . E' illegittimo il provvedimento di ammonimento previsto dall'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 adottato recependo acriticamente i fatti esposti dall'asserita vittima e senza aver preventivamente ascoltato il presunto stalker . Con la pronuncia in rassegna, resa in materia di stalking, il Tar di Salerno chiarisce che deve considerarsi illegittimo il provvedimento di ammonimento previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 adottato recependo acriticamente i fatti esposti dall'asserita vittima e senza aver preventivamente ascoltato il presunto stalker . Nello specifico, il Collegio spiega che la suddetta norma si caratterizza, così come d'altronde tutte le misura di prevenzione o di polizia per tali dovendosi intendere, quelle comminabili ante delictum, dirette a prevenire piuttosto che a reprimere reati o ulteriori reati, prescindendo persino da una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria, ma, pur sempre, nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto e conseguenza alle quali è agevolmente riconducibile, per la finalità di sventare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, condotte di per sé violente o, comunque, disdicevoli che, pur se non essere tali da integrare ancora un reato contro la persona o il patrimonio, potrebbero degenerare e preludere a veri e propri comportamenti delinquenziali. Ciò posto, si osserva però che la medesima norma necessita di una delicata ed accorta applicazione da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali a ciò preposti, implicando indagini ed accertamenti inerenti a condotte materiali e stati d'animo spesso di difficile decifrazione in quanto appartenenti al foro interno dei singoli e delle loro famiglie, al punto che il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009, quando non sia fondato su elementi di prova certi ed univoci dei fatti e dei comportamenti da perseguire, potrebbe divenire strumento di ripicca o di ritorsioni a disposizione di colui che, dichiarandosi, a torto, vittima di atti di stalking invochi l'adozione del suddetto provvedimento che, in tali casi, si rivelerebbe persino invasivo e sconveniente per i riflessi negativi che potrebbe avere sui delicati e, spesso, precari, equilibri familiari. Invero, dalla disamina della sopra richiamata normativa, si evince che la vittima che non ha ancora sporto querela, nel momento in cui espone i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza, può chiedere l'emanazione di un provvedimento ad opera del Questore il quale, se lo ritiene necessario, può assumere informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate dei fatti, conferendosi in tal modo all'Autorità questorile una mera discrezione nel dare seguito ad un'attività d'approfondimento dei fatti con l'evidente intento di dare al procedimento amministrativo una certa celerità e dissuadere l'ipotetico stalker dal perseguimento dell'actio sceleris. Tuttavia, la facoltà del Questore di adottare un provvedimento amministrativo inaudita et altera parte si giustifica nella misura in cui effettivamente non sussista uno stato di incertezza su chi tra le parti sia il vero stalker ed, ancor prima, se vi sia stato veramente un episodio riconducibile alla fattispecie che vuolsi perseguire in caso contrario, la facoltà in parola si tramuta in dovere a carico dell'Autorità procedente di dare ingresso ad un contraddittorio procedimentale fra i contendenti, a meno di non alterare i principi di imparzialità e buon andamento Cfr. artt. 3 e 97 Cost. che sempre devono caratterizzare l'azione amministrativa. Così opinando, il Consesso giunge alla conclusione sopra richiamata, affermando quindi che è illegittimo il provvedimento di ammonimento previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 adottato recependo acriticamente i fatti esposti dall'asserita vittima e senza aver preventivamente ascoltato il presunto stalker .