RASSEGNA DELLA CORTE DEI CONTI di Paola Ragozzo

di Paola Ragozzo SEZIONE RIUNITE SENTENZA 21 GIUGNO 2011 N. 11/QM GIUDIZIO PENSIONISTICO - AUMENTO DEL QUINTO EX ART. 3 DELLA LEGGE 284/1977 - SPETTANZA. All'ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevista dall'art. 124 del D.P.R. numero 1092 del 29.12.1973, l'aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto, previsto dall'art. 3 della legge numero 284 del 27.5.1977. Il principio enunciato è la soluzione alla questione di massima formulata dalla sezione III di appello della Corte, con ordinanza numero 20/2011, nei seguenti termini Se all'ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo per dimissioni volontarie, senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, debba essere riconosciuto il diritto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, all'aumento del quinto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, numero 284 del periodo di servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto . La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge numero 284 del 27.5.1977, recita ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 numero 967, è computato con l'aumento del quinto . In materia, si evidenziano le pronunce della Corte dei conti, Sezioni Riunite, di cui alle sentenze numero 5/2004/QM, numero 1/2007/QM, numero 11/2007/QM., numero 3/3008/QM, numero 4/2010/QM, numero 8/2011/QM. Le Sezioni Riunite, nella specie, hanno altresì precisato che le varie maggiorazioni nel computo di particolari servizi previste dal D.P.R. numero 1092 del 1973, tra cui la maggiorazione riconosciuta dall'art. 3 della legge numero 284 del 1977 per il servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto, non può essere considerata ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, in applicazione dell'art. 124 del D.P.R. numero 1092 del 1973, ma solo ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124. Il predetto articolo è stato abrogato dal decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, numero 122. SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE LIGURIA SENTENZA 14 GIUGNO 2011 N. 53 /R GIUDIZIO CONTABILE - NULLITÀ EX ART. 17, COMMA 30 TER DEL D.L. 1° LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 E S.M.I Società partecipata con unico azionista - Illegittima ed ingiustificata modifica di condizioni contrattuali - Danno erariale per l'ente - Azione di responsabilità amministrativo-contabile fondata su notizie giornalistiche - Nullità della citazione per violazione dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1 luglio 2009 numero 78 - Non sussiste. Costituisce notizia damni specifica e concreta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 30 ter, della legge 3 agosto 2009, numero 102 e s.m.i. l'acquisizione di elementi del fatto dannoso da fonte giornalistica, con conseguente legittimazione del PM contabile all'azione erariale. GIUDIZIO CONTABILE - IMPROCEDIBILITÀ. Atto di citazione in giudizio - Deposito oltre 120 giorni ex art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 numero 453, convertito con modifiche dalla legge 14 gennaio 1994 numero 19 - Termini. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 5 della legge numero 19 del 1994, concesso al procuratore regionale per emettere l'atto di citazione, quando vi sono più convenuti, decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre al termine di che trattasi, che può qualificarsi termine processuale, deve essere applicata la disciplina sulla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742. GIUDIZIO CONTABILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE. Società partecipata con unico azionista - Illegittima ed ingiustificata modifica di condizioni contrattuali - Danno erariale per l'ente - Azione di responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori - Difetto di giurisdizione - Esclusione. Il danno prodotto dagli amministratori al patrimonio di una società pubblica deve qualificarsi come erariale e la giurisdizione appartiene al giudice contabile, se si tratta, come nella specie, di una società con partecipazione pubblica totalitaria costituita per lo svolgimento di servizi pubblici, che si configura quale longa manus dell'ente stesso, stante il rapporto di vera e propria compenetrazione organica che intercorre tra la società e l'ente pubblico. AZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - COLPA GRAVE. Comune - Società partecipata con unico azionista l'ente locale - Illegittime ed ingiustificate modifiche ai contratti stipulati in precedenza dall'ente - Discrezionalità delle scelte - Esclusione - Danno erariale - Responsabilità degli Amministratori dell'ente e degli Amministratori della società partecipata - Colpa grave. Non possono ritenersi scelte discrezionali insindacabili quelle operate dai rappresentanti dell'ente attraverso la sottoscrizione di accordi closing memorandum illegittimi ed ingiustificati a modifica di contratti già stipulati e in un momento successivo alla conclusione della gara per la scelta del socio privato, con cui si interpretano a favore del vincitore clausole definite dubbie, con l'effetto di considerare compresi nel canone forfettariamente stabilito tipologie di costi da remunerare, per espressa previsione contrattuale, in aggiunta al detto compenso forfettario. Gli effetti dannosi, nella specie, sono imputabili, a titolo di colpa grave al Sindaco, per aver sottoscritto il contratto modificato, senza delibera autorizzativa dell'organo collegiale dell'ente all'Assessore dell'ente, per aver dichiarato di agire in conseguenza di direttive specifiche, non sussistenti agli amministratori della società partecipata, per aver approvato, pur rilevando gli effetti dannosi, le modifiche di che trattasi. - In ordine alla prima massima, la Corte consolida l'orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui può considerarsi notizia damni, giusta quanto previsto l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009 numero 78, gli elementi di fatto acquisiti da fonte giornalistica, con conseguente legittimazione dell'azione del PM contabile cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, sentenza numero 1399/2010/R . Per l'ammissibilità dell'azione del PM contabile fondata su esposto anonimo, ritenuto comunque qualificabile quale notizia di danno, si veda Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Toscana, ordinanza numero 19 del 10 febbraio 2010 Ancor prima dell'intervento legislativo di cui alla legge 2009 numero 78, la giurisprudenza aveva già circoscritto l'azione del PM contabile precisando che la stessa non deve tradursi in un potere di controllo generalizzato e permanente sulla P.A., tale da produrre una menomazione nella sfera di quest'ultima, presidiata dalle garanzie di autonomia, ma deve avere quale specifico riferimento un fatto dannoso individuato nelle sue linee essenziali, potendosi estrinsecare nella richiesta di atti singolarmente individuati, necessari per l'accertamento delle responsabilità connesse alla produzione di danni erariali cfr. Corte Costituzionale, sentenze numero 209/1994, 100/1995 e 337/2005. Il Collegio giudicante, nella specie, ha sottolineato che nella formulazione finale della legge di che trattasi, nella versione in vigore, ai fini dell'azione contabile necessita, non già la notizia specifica e precisa , ma una notizia specifica e concreta . In proposito la giurisprudenza contabile ha affermato che i requisiti della specificità e della concretezza della notizia di danno devono essere intesi nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l'avvio di una attività istruttoria da parte dell'organo requirente, ma non implicano che la notizia sia esaustiva al punto da far risultare superflua la funzione del requirente cui compete in ogni caso l'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della notizia stessa e all'acquisizione degli ulteriori elementi necessari per la sussistenza della responsabilità amministrativa, cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Toscana, ordinanza numero 3 dell'11 gennaio 2010 e giurisprudenza ivi richiamata . - Con riguardo alla seconda massima, la Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità proposta, ritenendo tempestivo il deposito dell'atto di citazione in giudizio per i termini ha enunciato il principio di cui in rassegna, in richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Riunite, nella sentenza numero 1/2005/QM la sezione territoriale ha ritenuto inoltre applicabile, in conformità alla prevalente giurisprudenza, al termine di 120 giorni, previsto ex art. 5 della legge numero 19/1994, la sospensione feriale, in quanto da qualificare come termine processuale, ai sensi e per gli effetti della legge 742/1969 cfr., tra le tante Corte dei conti, Sezioni Riunite,. sentenza numero 7/QM/2003 e Corte Costituzionale, sentenza numero 513/2002 . - In relazione alla terza massima, si evidenzia che, il principio di devoluzione alla competenza al giudice contabile per le società partecipate è stato espresso in precedenza dalla giurisprudenza della Cassazione per il danno cagionato dagli amministratori dalla RAI S.p.A. Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza del 22 dicembre 2009, numero 27092 , nonché per il danno cagionato dai dipendenti alla ENAV S.p.A. Cassazione civile, ordinanza del 3 marzo 2010, numero 5032 si veda pure il criterio per la ripartizione di competenza e giurisdizione fondato sulla individuazione del patrimonio direttamente inciso dal comportamento degli amministratori, in ipotesi di società miste, enunciato da Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, sentenza numero 1990/2010/R . Nella specie, la Corte, ritenuto che, la società costituita formalmente privata aveva i requisiti della società in house , sulla quale il Comune esercitava un controllo analogo a quello esercitato sui propri sevizi, la cui attività delegata avrebbe dovuto, in assenza della società, essere esplicata dall'Ente pubblico, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile. - Con riferimento alla quarta massima, che concerne il merito, il giudice contabile dopo avere affermato che le modifiche contrattuali apportate con il closing memorandum devono ritenersi vere e proprie modifiche contrattuali, ha avuto modo di osservare come, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l'aggiudicazione, sono da ritenere illegittimi, atteso che con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni contrattuali l'ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale - che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l'indizione della gara - e, quindi, la legittimazione a convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti alla procedura concorsuale cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza numero 4167/2003 , conseguentemente ha ritenuto, nella specie, l'illegittimità della sottoscrizione del documento in cui, a gara conclusa, sono state interpretate a favore del vincitore clausole definite dubbie, con l'effetto di considerare compresi nel canone forfettariamente stabilito tipologie di costi da remunerare, per espressa previsione contrattuale, in aggiunta al detto compenso forfettario. Da tale impostazione ne è derivata la dichiarazione di responsabilità amministrativa del Sindaco, vicesindaco ed assessore, nonché degli amministratori della società A.M.I. Azienda Mobilità ed Infrastrutture S.p.A. partecipata dal Comune di Genova al 100%, , rispettivamente del primo, per aver sottoscritto, in assenza della dovuta autorizzazione dell'organo collegiale, gli accordi di closing memorandum con i quali, ha acconsentito alla modifica di contratti già stipulati dall'ente, causativi di danno erariale del secondo, per aver posto in essere un comportamento connotato da ingiustificabile superficialità, in ordine alla valutazione delle conseguenze dannose della delibera di modifica delle condizioni di contratto di cui si chiedeva l'adozione da parte del C.d.A. dell'A.M.I., e per avere, in assenza di formale indicazione in tal senso dell'organo competente ad esprimere la volontà dell'azionista unico, impartito le direttive specifiche, dalla cui esecuzione è scaturito il danno per l'erario del Consiglio di amministrazione dell'A.M.I., infine, perché, dopo aver segnalato all'azionista le conseguenze dannose delle modifiche contrattuali, ha proceduto all'approvazione delle stesse, rinunciando irrazionalmente a percepire corrispettivi contrattualmente dovuti per le prestazioni in argomento. Il Collegio dopo un ampio e dettagliato esame delle diverse posizioni, tenuto conto dei vantaggio comunque conseguito dall'ente, facendo uso del potere riduttivo, ha limitato le voci di danno, individuate nei corrispettivi dovuti non rientranti nel calcolo forfettario dedotto in contratto ed ingiustificatamente così modificato, e ne ha ridotto sensibilmente l'importo, condannando al pagamento in favore del Comune, per le quote agli stessi diversamente attribuite, il Sindaco, il vicesindaco e assessore, e gli amministratori della società partecipata. SEZIONI RIUNITE SENTENZA 1° GIUGNO 2011, N. 10 GIUDIZIO PENSIONISTICO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE EX ART. 21, LEGGE N. 730/1983 - VARIAZIONI PERIODICHE. Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 21 della legge numero 730/83 continua a trovare applicazione l'articolo 10 del decreto legge numero 17/83, nel testo sostituito dalla legge di conversione numero 79/83, ivi compreso il quarto comma, con la conseguenza che, per quanti siano stati collocati a riposo anticipatamente, le variazioni periodiche all'indennità integrativa speciale debbono essere quantificate in misura intera dalla data del raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, prendendo come base di calcolo l'intero importo della stessa indennità che sarebbe spettato se non fossero state applicate le decurtazioni di proporzionalità al servizio. L'organo contabile ha emanato la decisione in rassegna all'esito dell'esame sulla questione di massima prospettata dalla sezione giurisdizionale per la Sardegna, in composizione monocratica, con ordinanza numero 100/10, con la quale si chiedeva se, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 21 della legge numero 730/83 continui a trovare applicazione l'articolo 10 del decreto legge numero 17/83, nel testo sostituito dalla legge di conversione numero 79/83, che prevede che le variazioni dell'indennità integrativa speciale siano attribuite al pensionato prendendo a base di calcolo l'intero importo della stessa indennità integrativa speciale che sarebbe spettata al raggiungimento del limite massimo di permanenza in servizio previsto dai rispettivi ordinamenti . Il Decreto legge 6 luglio 2011, numero 98 ha disposto con l'art. 18, comma 7 che L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, numero 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio . Ha inoltre disposto con l'art. 18, comma 8 che L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, numero 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, numero 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, numero 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge numero 17 del 1983 . SEZIONE RIUNITE SENTENZA 31 MAGGIO 2011 N. 9/QM CORTE DEI CONTI - QUESTIONE DI MASSIMA - EFFETTI. Il principio di diritto - cui fa riferimento il comma 7, ultimo periodo, dell'art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 numero 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994 numero 19, aggiunto dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009 numero 69 - si configura non solo nei casi di pronuncia delle Sezioni Riunite a seguito di atto di deferimento presidenziale, ma anche nei casi in cui il deferimento sia stato promosso dagli altri soggetti legittimati secondo legge gli effetti previsti dalla norma sopra indicata per i principi di diritto o regole di giudizio affermati dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima o di particolare importanza valgono per le pronunce rese dalle Sezioni Riunite successivamente all'entrata in vigore dell'art. 42, comma 2, della legge numero 69 del 2009. GIUDIZIO PENSIONISTICO - MAGGIORAZIONE EX ART. 53 DEL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092 - SPETTANZA. L'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 numero 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 numero 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, numero 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, numero 472 , e l'indennità di ausiliaria, di cui all'art. 67 della legge 10 aprile 1954 numero 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 numero 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall'art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 numero 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 numero 177. Un breve riepilogo della vicenda processuale appare necessario. Nella specie, il deferimento della questione di massima alle Sezioni Riunite è avvenuto con atto del Presidente della Corte dei conti del 7 aprile 2010, giudizio che è stato sospeso con ordinanza numero 2/2010/ORD, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sui profili di incostituzionalità evidenziati dalle stesse Sezioni Riunite con ordinanza numero 1/2010, in ordine alla legittimità costituzionale del potere presidenziale di deferimento di questioni di massima, come previsto dall'art. 1, comma 7, del d.l. numero 453 del 1993 conv. nella legge numero 19 del 1994, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge numero 69 del 2009. Venuta meno la causa di sospensione, in seguito alla sentenza numero 30 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la richiamata questione di legittimità costituzionale, il giudizio è stato riassunto innanzi alle Sezioni Riunite, che hanno pronunciato la decisione numero 9/2011/QM, in rassegna. - Nella prima questione di massima sono affermati due statuizioni di rilievo 1 la pari efficacia dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite in seguito a questione di massima, indipendentemente dai diversi soggetti legittimati a proporla, secondo la normativa vigente 2 l'efficacia temporale degli effetti vincolanti delle pronunce su questioni di massima per tutti le decisioni delle Sezioni Riunite successive all'entrata in vigore della 42, comma 2, della legge numero 69 del 2009. - La soluzione di cui alla seconda questione di massima in rassegna deriva dall'esatta portata dell'art. 53 del D.P.R. numero 1092/1973, come modificato dall'art. 16 della legge numero 177/1976, individuata dalle Sezioni Riunite, secondo cui, ai fini della maggiorazione del 18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o un'indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell'art. 53, comma 1, del D.P.R. numero 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che - oltre ad essere previsti come pensionabili - abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile. SEZIONE RIUNITE SENTENZA 26 MAGGIO 2011 N. 7/QM GIUDIZIO PENSIONISTICO - PENSIONE PROVVISORIA - MODIFICA. Gli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R numero 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale. La Sezione giurisdizionale siciliana, con ordinanza 366/2010, ha prospettato il seguente quesito Se, il trattamento provvisorio di pensione, di cui all'art. 162 del D.P.R. numero 1092/1973, nel caso in cui ne venga modificato, successivamente, l'importo non in base alle valutazione di elementi di computo originariamente incerti o sopravvenuti, goda delle garanzie tipiche di quello definitivo, previsti dai successivi artt. 203, 204 e 205, con conseguente impossibilità da parte dell'Amministrazione di correggere eventuali errori di diritto in precedenza commessi . Il Supremo Consesso ha ritenuto di rivisitare quanto affermato in materia da Corte di conti, Sezioni Riunite nella sentenza numero 7/2007/QM, secondo cui, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del D.P.R. numero 1092/1973 concernente il recupero dell'indebito formatasi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina contenuta nella legge numero 241/1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge numero 241/1990 2 settembre 1990 , decorso il termine per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondata sull'affidamento riposto nell'Amministrazione. Le Sezioni Riunite adite hanno ritenuto che il principio generale dell'impossibilità di revoca del provvedimento definitivo per errore di diritto non estensibile anche alla situazione interinale, atteso che, in applicazione del principio di autotutela della P.A., è data alla stessa, sempre, la possibilità di rivedere e porre correzione ai propri errori, al fine del ripristino della legalità, prima dell'adozione dell'atto definitivo pensionistico. SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA SENTENZA 23 MAGGIO 2011 N. 184/2011/R AZIONE DI RESPONSABILITÀ E CONTABILE - COLPA GRAVE. Ministero dell'interno - Appartenente ai Vigili del Fuoco - Conduzione di veicolo di servizio - Violazione delle norme del codice della strada - Sinistro stradale - Danni gravi al veicolo e al patrimonio stradale, nonché alla persona. Il mancato rispetto del limite di velocità del conducente di carro dei vigili del fuoco configura una condotta di guida censurabile, in quanto connotata da grave imprudenza, e tale da rendere elevata la prevedibilità e la probabilità del verificarsi di un incidente stradale. Si veda in senso conforme Corte dei conti, sezione I di appello, sentenza numero 21/2008/A, nonché Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Basilicata, sentenza numero 100/2009/R Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Toscana, sentenza numero 66/2010/R Corte dei conti sezione giurisdizionale Regione Lombardia, sentenza numero 321/2010/R .