RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III 28 GIUGNO 2011, N. 3439 OTTEMPERANZA. Domanda di risarcimento del danno. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice del Processo amministrativo d. lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 , è stata ammessa la possibile proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato art. 112, comma 4 . Tuttavia tale possibilità resta contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30, con la precisazione che, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario . TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II TER 21 GIUGNO 2011, N. 5535 DEMANIO E BENI PUBBLICI. Concessione di beni - Revoca di precedente concessione amministrativa - Giurisdizione. I beni patrimoniali indisponibili, al pari di quelli demaniali, attesa la comune destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale, anche quando si configuri come concessione-contratto - vale a dire come combinazione di un negozio unilaterale autoritativo atto deliberativo della p.a. e di una convenzione attuativa contratto -, implica sempre l'attribuzione al privato di un diritto condizionato, che può essere unilateralmente soppresso dall'amministrazione stessa con la revoca dell'atto di concessione, in caso di contrasto con il prevalente interesse pubblico di conseguenza, una volta emesso il relativo provvedimento amministrativo, con l'intimazione della restituzione del bene, la posizione del privato stesso degrada ad interesse legittimo ed è suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo e non in sede di giurisdizione ordinaria. La giurisdizione sul provvedimento con il quale il comune revoca l'autorizzazione alla realizzazione della struttura da collocare all'interno del parco pubblico ai fini della sua valorizzazione nonché la convenzione avente ad oggetto l'attribuzione della gestione del parco stesso, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dalle motivazioni sulla base delle quali la revoca stessa sia stata disposta sopravvenuti motivi di interesse pubblico o puntuali inadempienze contrattuali . TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. II 16 GIUGNO 2011, N. 1076 ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO. Incompetenza. Competente all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene ex art. 38, comma 2, della l. n. 142/1990 ed ora art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. è il Sindaco, quale Ufficiale di governo trattasi, invero, di competenza esclusiva e che non può neppure esser delegata ad altri organi, quale espressione di un potere implicante un'elevata discrezionalità, finalizzata a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto visti i valori espressi dall'art. 32 Cost. per evitare che tali danni si verifichino. Dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non può più applicarsi il principio, affermato in passato dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui l'accoglimento della censura di incompetenza determinava l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, il cui esame veniva precluso al giudice al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti della competente Autorità. Il medesimo codice non riproduce più, infatti, la regola dettata dall'art. 26, secondo comma, della l. T.A.R. l. n. 1034/1971 , per la quale il Tribunale, qualora avesse accolto il ricorso per motivi di incompetenza, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto e rimettere l'affare all'Autorità competente diverso è, infatti, il significato dell'art. 34, comma 2, del codice, lì dove si stabilisce il divieto del giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, atteso che nell'ipotesi dell'atto affetto da incompetenza, il sindacato del giudice si esplica su un potere che è già stato esercitato sebbene illegittimamente e non su un potere ancora da esercitare ipotesi cui, invece, ha riguardo l'art. 34, comma 2, c.p.a. . Nel codice del processo amministrativo si rinviene una norma che denota, al contrario, il superamento della regola ex art. 26, secondo comma, della l. T.A.R. si tratta dell'art. 34, comma 1, lett. e , per il quale il giudice, se ritiene fondati uno o più motivi di ricorso, non deve limitarsi ad annullare l'atto impugnato, ma, contestualmente, può indicare alla P.A. le conseguenze che derivano dal giudicato, senza dover più attendere, a questo fine, la riedizione del potere. TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I 16 GIUGNO 2011, N. 609 RISARCIMENTO DEL DANNO. Danno da perdita di chance - Danno da lesione dell'interesse legittimo - Danno curriculare. La responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi deve essere ricondotta al paradigma aquiliano, ex art. 2043 del codice civile a questi fini, quindi, occorre accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo rappresentato della illegittimità provvedimentale ovvero della illegittimità dell'azione amministrativa , di quello soggettivo la colpa o il dolo dell'Amministrazione e il nesso di causalità tra illegittimità e danno da ritenersi sussistente tutte le volte in cui, senza l'attività amministrativa illegittima posta in essere dall'amministrazione, il danno non si sarebbe verificato . In materia di gare pubbliche illegittime, il danno da perdita di chance consiste nella perdita subita dall'impresa a cui è stata illegittimamente sottratta la possibilità di partecipare alla gara e, conseguentemente, di poter essere dichiarata aggiudicataria. In materia di gare pubbliche illegittime, il danno curriculare è il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum professionale, per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione. Ne deriva come conseguenza che il danno curriculare deve essere risarcito solo nel caso in cui si accerti che, se l'Amministrazione avesse operato legittimamente, l'impresa sarebbe stata aggiudicataria ed avrebbe eseguito l'appalto, potendolo così inserire nel proprio curriculum professionale. In materia di gare pubbliche illegittime, la differenza tra il danno da perdita di chance e il danno curriculare consiste nel fatto che, mentre il primo tende a ristorare il pregiudizio subito dall'impresa alla quale è stata preclusa la possibilità di partecipare alla gara e di poter divenire aggiudicataria , il secondo è volto a risarcire il pregiudizio subito dall'impresa alla quale è stato impedito di essere aggiudicataria.