RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. V 6 GIUGNO 2011, N. 3377 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ? Concessione di servizi - Distinzione tra concessione e appalti di servizi. Nel quadro del diritto comunitario, le concessioni di servizi si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato che sarebbe un fenomeno tipico della concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti dottrinali , né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. Invero, quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione è la modalità della remunerazione, quindi, il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Così, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione. Il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio sub specie di concessione di servizi , e non di appalto di servizi, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio. AD. PLEN. 4 GIUGNO 2011, N. 10 ENTI PUBBLICI. In house - Fenomeno societario nell'ambito universitario. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima. L'appello non può limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere specifiche censure contro la sentenza. Gli Ordini professionali sono legittimati a ricorrere in giudizio in considerazione dell' interesse istituzionalizzato perseguito dagli stessi Ordini, non può negarsi che fra detti interessi vi sia anche quello di assicurare il pieno rispetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi non può neanche negarsi la legittimazione a far valere in giudizio tale interesse anche nei confronti di iscritti che, rivestendo ruoli particolari pubblici dipendenti o - come nel caso - docenti , si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità. Sussiste l'interesse a ricorrere innanzi al G.A. nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in essere da una pubblica amministrazione sia preceduto da un procedimento amministrativo in questo caso, infatti, l'annullamento degli atti del procedimento amministrativo non comporta, di regola, l'automatica caducazione del negozio giuridico a valle c.d. effetto caducante , producendo piuttosto una invalidità derivata c.d. effetto viziante , che deve essere dedotta davanti al giudice avente giurisdizione sull'atto negoziale. Al di fuori dei casi in cui l'ordinamento attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla sorte del contratto che si pone a valle di un procedimento amministrativo viziato v. art. 133, co. 1, lett. e , n. 1, c.p.a., in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture , secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, e al giudice ordinario dei vizi del contratto, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto. Tale riparto di giurisdizione non fa però venire meno l'interesse a impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti amministrativi prodromici di un negozio societario, atteso che il loro annullamento produce un effetto viziante del negozio societario a valle, con la conseguente possibilità di azionare rimedi risarcitori impugnare il negozio societario davanti al giudice ordinario chiedere all'Amministrazione l'ottemperanza al giudicato amministrativo, e, in caso di perdurante inottemperanza, adire il giudice amministrativo che in sede di ottemperanza può intervenire sulla sorte del contratto. Non è soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 23-bis, l. Tar oggi art. 119 c.p.a. la controversia avente ad oggetto la costituzione, da parte di un'Università, di una società di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'Università medesima , mediante scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria. Le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono dare vita a società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, e non per erogare servizi contendibili sul mercato. La recente evoluzione normativa mostra un netto sfavore per la costituzione e mantenimento di società da parte di enti pubblici, persino per quanto riguarda gli enti locali, nonostante il loro riconoscimento costituzionale come enti territoriali autonomi a fini generali, e persino quando si tratta di società create per i fini istituzionali dell'ente art. 13, d.l. n. 223/2006 art. 23-bis, d.l. n. 112/2008 art. 14, co. 31, d.l. n. 78/2010 . Tanto vale anche per le Università, la cui riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali. SEZ. IV 1 GIUGNO 2011, N. 3331 ESPROPRIAZIONE. Acquisizione sanante. Stante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del testo unico sulle espropriazione e non potendo quindi più essere azionato il meccanismo dell'acquisizione sanante , in caso di espropriazione illegittima il Comune ha unicamente la possibilità di ottenere il consenso della controparte per la stipula di un contratto di vendita del bene espropriato, anche con funzione transattiva, salvo che non decida di agire con un nuovo procedimento espropriativo. In caso di espropriazione illegittima, l'occupazione illegittima del bene del privato fa sorgere il diritto al risarcimento del danno da quest'ultimo subito in questo caso, si è al cospetto di un illecito permamente, laddove il momento iniziale del comportamento lesivo deve identificarsi nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra il momento finale del comportamento lesivo, invece, deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area. AD. PLEN. 24 MAGGIO 2011, N. 9 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. Principio di legittimo affidamento - Concorsi pubblici - Ius superveniens - Affidamento del privato. Il legislatore è certamente abilitato ad adottare norme di interpretazione autentica con l'effetto proprio della vincolatività retroattiva. Tuttavia, ad evitare il fenomeno di norme dichiarate come interpretative che dissimulano norme in effetti innovative indebitamente dotate di efficacia retroattiva, il primo e fondamentale presupposto perché una norma sia qualificabile di interpretazione autentica è che il significato della norma interpretata con essa scelto rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore ciò sul presupposto, evidentemente, che la disposizione interpretata presenti una obiettiva incertezza sul significato normativo che ne può scaturire, con la possibilità di più di un significato non incompatibile con la lettera e la ratio della disposizione stessa, e che tra questi significati rientri ragionevolmente quello ritenuto autentico. Le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività quale è quella di espletamento di un concorso interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. Una posizione di affidamento tutelabile in capo ai privati può rinvenirsi a fronte di norme pur legittimamente retroattive, come sono quelle interpretative, se esse incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti, cioè trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali regolate da leggi precedenti, risultando con ciò leso il principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. Ne consegue che, per converso, un tale affidamento non può dirsi formato se il significato normativo della disposizione interpretata non risultava all'origine siffattamente chiaro da ingenerare affidamento nella sua univoca applicazione, ma era invece obbiettivamente caratterizzato da una riconoscibile ambiguità idonea a produrre incertezza sulle modalità applicative, e se tra i suoi possibili significati vi era quello poi scelto dalla norma interpretativa che, in tale caso, non può dirsi veicolo di un regolamento irrazionale della fattispecie.