RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato SEZ. V 28 APRILE 2011, N. 2541 ELEZIONI. Ricorsi in materia di operazioni elettorali. Se in generale è vero che nel processo amministrativo il principio dell'onere della prova a carico del ricorrente subisce un'attenuazione, in ragione della riconosciuta disparità di posizione tra privato e p.a., con la conseguenza che è sufficiente la produzione di un semplice principio di prova, questo è tanto più vero con riguardo alla specifica materia elettorale. In tale ambito, infatti, l'onere della prova su chi agisce in giudizio è da ritenere ulteriormente attenuato, in ragione della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto che agisce in giudizio e dell'indefettibile esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. Nel giudizio elettorale devono ritenersi ammissibili anche censure parzialmente generiche, oppure destinate a risultare poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima diversamente, l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti. L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi, esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione. Anche in materia elettorale opera il principio generale, recepito dalla l. n. 241/1990, alla stregua del quale chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi tuttavia, è anche vero che l'art. 15 l. n. 108/1968 prescrive degli adempimenti finalizzati a preservare l'integrità del materiale elettorale, allo scopo di garantire la sicura conservazione delle schede e dei verbali delle sezioni, ai fini della loro utilizzabilità per l'eventuale rettifica dei risultati elettorali originariamente verbalizzati. Sicché in materia non vige un regime di accesso generalizzato, in quanto l'esigenza di conservare i plichi intatti a disposizione dell'autorità giurisdizionale, qualora sia necessario conoscerne per decidere specifiche impugnazioni degli scrutini, circoscrive l'accessibilità ai verbali dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale centrale. SEZ. V 26 APRILE 2011, N. 2453 ELEZIONI. Ricorsi in materia di operazioni elettorali. Gli artt. 28, 32 e 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità le relative operazioni, pertanto, non costituiscono adempimenti formali che rientrano nella categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali , dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale. E' illegittima la ricusazione di una lista elettorale, per omessa incorporazione del contrassegno nel modello di cui al comma 4 dell'art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ove dall'esame della documentazione non si ricavi la prova certa che, all'atto della sua consegna al segretario comunale, la dichiarazione di presentazione della lista fosse priva del relativo contrassegno, evincendosi per contro elementi indiziari di segno opposto dalla circostanza che la ricevuta della lista rilasciata dal medesimo segretario non conteneva soltanto la mera descrizione del contrassegno della lista, ma dava atto letteralmente della presentazione di una lista recante il contrassegno , indicando, tra i documenti allegati all'atto di presentazione della lista, alla lett. f , il modello del contrassegno di lista in triplice esemplare . SEZ. VI 18 APRILE 2011, N. 2378 CONFERENZA DI SERVIZI. Decisoria - In genere. L'istituto della conferenza di servizi c.d. decisoria, disciplinato dagli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza anche se di tipo c.d. decisorio , che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati. Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile ad un esame contestuale e sollecito dell'istanza e possa comportare il raccordo con gli altri procedimenti, non è ex se idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico l'intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale provvedimento di autorizzazione da parte dell'ente competente e se la Soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all'istanza stessa la sua susseguente funzione di cogestione del vincolo. SEZ. VI 18 APRILE 2011, N. 2375 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di concessioni amministrative. Esula dalla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella ordinaria, una controversia avente contenuto meramente patrimoniale riguardante un provvedimento che ha rideterminato il canone demaniale marittimo in applicazione dell'art. 1 l. n. 296/2006 infatti, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione del citato art. 1 l. n. 296/2006, solo qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità, o meno, delle stesse.