RASSEGNA TAR di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I 15 APRILE 2011, N. 363 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. Assunzioni - Obbligo di astensione del componente di una commissione concorsuale. La causa di incompatibilità di un componente di una commissione di concorso, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., per il caso di controversia pendente o grave inimicizia , che impone l'astensione, non può essere applicata automaticamente, dovendo, per contro, necessariamente prefigurare, oltre che gravi e concreti elementi nei confronti del componente della commissione di concorso, anche obiettive circostanze di reciproca conflittualità di natura personale tra il predetto componente ed il candidato. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II QUATER 14 APRILE 2011, N. 3260 RISARCIMENTO DEL DANNO. Risarcimento del danno in materia di espropriazione. In nessun caso neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico della p.a., atteso che una tale pronuncia presuppone in ogni caso l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella dell'amministrazione che se ne è illecitamente impossessata. Muovendo dal presupposto per cui tale esito non è consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sussiste la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'ente espropriante, il quale, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio extra ordinem dell'acquisizione sanante ex art. 43 T.U. n. 327/2001 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 293/2010 , ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare, ovvero nell'istituto amministrativo dell'accordo, disciplinato dall'art. 11 l. n. 241/1990 o nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all'art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001. Ai fini della determinazione del risarcimento del danno dovuto dalla p.a. in caso di illegittima occupazione di un fondo, da un lato, occorre far riferimento al valore di mercato dell'immobile non già alla data di trasformazione dello stesso non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l'istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell'amministrazione , e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo , bensì alla data in cui sarà adottato l'atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo in questione dall'altro, per ciò che concerne la mancata utilizzazione dell'immobile per il periodo di illegittimo spossessamento, i danni da risarcire corrispondono agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della sentenza . TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I 13 APRILE 2011, N. 704 RICORSO GIURISDIZIONALE. Legittimazione ad agire - Legittimazione processuale di un amministratore condominiale. E' inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dall'amministratore di un condominio, diretto ad ottenere l'annullamento di una concessione edilizia rilasciata in favore di terzi confinanti, nel caso in cui difetti la formale ed esplicita delibera autorizzativa del condominio stesso. In tal caso, infatti, il ricorso deve intendersi proposto dall'amministratore in assenza di apposita investitura, che gli deriva dalla deliberazione assembleare assunta in base all'art. 1136 c.c. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III TER 7 APRILE 2011, N. 363 SILENZIO. Silenzio inadempimento - Poteri del giudice. L'art. 31 del codice del processo amministrativo limita il potere del giudice a conoscere della fondatezza della pretesa giuridica introdotta solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione .