RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato SEZ. VI 12 APRILE 2011, N. 2260 CONTRATTI PUBBLICI. Principi - Sull'ambito di applicabilità dell'art. 140 del codice dei contratti pubblici. L'art. 140 del codice dei contratti pubblici a norma del quale in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo le stazioni appaltanti possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori comma 1 l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta comma2 , costituisce una disposizione avente natura eccezionale, che individua un'ipotesi nella quale i contratti della p.a. possono essere affidati senza l'ulteriore svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, ed è quindi suscettibile solo di stretta interpretazione. Tale disposizione può essere applicata esclusivamente qualora sia possibile stipulare con l'imprenditore, che ha presentato la seconda migliore offerta, un contratto avente lo stesso contenuto di quello concluso con l'aggiudicatario originario. Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla r.t.i. classificatasi seconda in graduatoria, a seguito della risoluzione del contratto con l'aggiudicataria, di applicare il meccanismo di cui all'art. 140 del codice dei contratti pubblici, unitamente al meccanismo di cui all'art. 29, comma 3, e 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, e cioè con l'aggiornamento dei prezzi di progetto alla data del nuovo contratto. SEZ. VI 12 APRILE 2011, N. 2253 DEMANIO E BENI PUBBLICI. Concessione di beni. Decadenza di una concessione demaniale marittima. E' legittimo il provvedimento dichiarativo, ai sensi dell'art. 47 cod. nav., della decadenza di una concessione demaniale marittima, per non uso continuato, essendo irrilevante la circostanza relativa al mancato inserimento nella concessione di alcuna clausola che indichi espressamente il periodo di non uso continuato, il cui decorso comporti l'effetto estintivo della concessione stessa. E' legittimo il provvedimento dichiarativo, ai sensi dell'art. 47 cod. nav., della decadenza di una concessione demaniale marittima, per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, nel caso in cui l'assenza di effettivo utilizzo della concessione stessa sia stata acclarata in forza di reiterati accertamenti e verifiche effettuate da parte della p.a. SEZ. V 7 APRILE 2011, N. 2151 CONTRATTI PUBBLICI. Principi - Rinnovo tacito dei contratti della p.a. E' legittimo il provvedimento di rigetto di una istanza con la quale era stata chiesta la proroga di una concessione mineraria, motivato, da un lato, con riferimento alla normativa regionale nella specie l'art. 20 l.r. Abruzzo 26 luglio 1983, n. 54, a norma del quale La concessione o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un periodo superiore a venti anni e, dall'altro, con riferimento ai principi comunitari alla stregua dei quali la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica. Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della p.a., anche se posto dal legislatore con espresso riferimento agli appalti di sevizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, in quanto tale, è operante per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di beni pubblici. SEZ. V 7 APRILE 2011, N. 2148 RICORSO GIURISDIZIONALE. Legittimazione ad agire - Ordini professionali. Nel processo amministrativo gli ordini professionali sono legittimati a difendere gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, tanto in ipotesi di violazione delle norme poste a tutela della professione, quanto qualora si tratti di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria, ed anche nell'ipotesi in cui possa ipotizzarsi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria.