RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 18 MARZO 2011, N. 751 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Atti per i quali non è necessaria. Stalking sulla disciplina dell'ammonimento. La finalità dell'ammonimento è di dissuadere il persecutore dal persistere nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui, pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale, tuttavia già si intravedono elementi di rischio di una possibile escalation criminale ovvero ancora, per dare alla vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l'aggressore ad una condotta più prudente e non lesiva. Il ben diverso peso delle conseguenze dell'ammonimento e dei provvedimenti del giudice penale giustificano il diverso spessore dell'attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Non è necessario, ai fini dell'ammonimento, che si sia raggiunta la prova del reato, essendo sufficiente fare riferimento ad elementi dai quali è possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura. In caso di ammonimento, il Questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall'audizione delle persone informate sui fatti, la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. La natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di sicurezza, peculiare al provvedimento per di ammonimento, esclude, per le ragioni di celerità peculiari al procedimento, l'obbligo di preventivo avviso previsto dall'art. 7, l. n. 241 del 1990. TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. I 21 MARZO 2011, N. 458 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Avvisi, inviti, esclusione dalla gara. È illegittima l'esclusione automatica da una gara pubblica di una ditta che, con decreto penale di condanna, abbia ricevuto una condanna per falso ideologico, senza che l'amministrazione abbia svolto una valutazione della gravità della condanna medesima e della sua incidenza sul requisito della moralità professionale ai sensi dell'art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006, infatti, l'amministrazione è tenuta ad esplicitare per quale ragione il precedente penale rivesta i caratteri di gravità e incidenza sulla moralità professionale, con la disamina in concreto delle caratteristiche dell'appalto del tipo di condanna, della natura e delle concrete modalità di commissione del reato. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II 21 MARZO 2011, N. 759 RISARCIMENTO DEL DANNO. Danno da ritardo e da silenzio - Proposizione della domanda autonoma. Il sistema delineato dal Codice del processo amministrativo non solo consente la proponibilità dell'azione risarcitoria in via autonoma sebbene subordinata al termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo , ma consente altresì al ricorrente che non abbia più interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, di chiedere al giudice l'accertamento dell'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. In caso di domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, ancorché non tempestivamente impugnato, trova applicazione il principio di matrice civilistica scolpito nell'art. 1227 c.c., in base al quale si deve di escludere il nesso di causalità fra l'evento dannoso lamentato dal ricorrente e la condotta della parte pubblica allorquando lo stesso ricorrente avrebbe potuto evitare il lamentato danno, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 31 MARZO 2011, N. 858 RISARCIMENTO DEL DANNO. Errore scusabile. Non sussiste la colpa della P.A. che abbia adottato un provvedimento illegittimo in conseguenza di una rappresentazione ingannevole della realtà offerta dalla parte interessata. In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l'influenza di altri soggetti.