RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini CGA, SEZ. GIUR. 7 MARZO 2011, N. 188 CONTRATTI PUBBLICI Normativa antimafia. Le cc.dd. informative atipiche costituiscono atti non vincolanti, che lasciano spazio alla discrezionalità dell'Amministrazione destinataria dell'informativa, cui spetta valutare l'incidenza della informativa nella specifica procedura di riferimento. Dette informative, peraltro, includono anche la facoltà di comunicare elementi di fatto ed altre indicazioni, di natura endoprocedimentale, utili a sorreggere la valutazione degli organi dell'amministrazione territoriale attiva chiamati a vagliare i requisiti personali di quei soggetti che, anche in forma associata, richiedono o abbiano ottenuto finanziamenti, licenze, autorizzazioni, concessioni, assegnazioni in gestione di immobili sequestrati alla mafia ed altre attività dei pubblici poteri ampliative della sfera giuridica dei destinatari. AD. PLEN. 7 MARZO 2011, ORD. N. 1 PROCESSO AMMINISTRATIVO - REGOLE GENERALI. Competenza - Regime della competenza. La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza dello stesso c.p.a., e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore 16 settembre 2010 dovendosi intendere instaurati i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso . SEZ. IV 2 MARZO 2011, N. 1335 RISARCIMENTO DEL DANNO. Rilascio di un permesso di costruire - Danno da ritardo e da silenzio. Il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione edilizia va posto in stretta correlazione con l'inosservanza dolosa o colposa della normativa disciplinante il relativo procedimento addebitabile all'Amministrazione. L'avvenuto riconoscimento in sede giudiziale penale, ai fini civilistici, di un diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente, comporta inevitabilmente che la condotta accertata come penalmente rilevante, posta in essere dal tecnico, come riconosciuta lesiva della posizione giuridica soggettiva dello stesso Comune, spezza il rapporto organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al primo. SEZ. V 28 FEBBRAIO 2011, N. 1271 RISARCIMENTO DEL DANNO. Danno da ritardo e da silenzio. In caso di ritardo nel rilascio di un permesso di costruire in variante intervenuto solo a seguito di impugnazione del silenzio del Comune , abilità il privato a richiedere innanzi al G.A. il risarcimento del danno da ritardo infatti, l'intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. L'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, presuppone che anche il tempo sia un bene della vita per il cittadino e infatti, il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l'illegittimo esercizio o mancato esercizio dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise sicchè, quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, nè può essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato. Il danno derivante dall'inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato rappresenta un illecito di carattere permanente, che assume particolare valenza negativa, derivando dall'ingiustificata inosservanza del termine di conclusione del procedimento, che il legislatore ha, di recente, elevato all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m , Cost. v. il comma 2-bis., dell'art. 29 della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, che richiama appunto tra tali livelli essenziali l'obbligo per la p.a. di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti .