RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. VI 9 FEBBRAIO 2011, N. 896 DISCREZIONALITÀ. Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica - Provvedimenti delle Autorità indipendenti. Il giudice amministrativo, in relazione ai provvedimenti dell'AGCM, esercita un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio pertanto, egli deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dall'AGCM sia immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate. Laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati quale è il concetto di mercato rilevante , il giudice amministrativo non può comunque sostituirsi all'AGCM nella definizione del concetto indeterminato medesimo. SEZ. IV 16 FEBBRAIO 2011, N. 1015 EDILIZIA. Permesso di costruire - Contrasto con gli strumenti urbanistici successivi - Decadenza del permesso. Le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale dette scelte, quindi, appaiono insindacabili nel merito e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse. L'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano. Le scelte urbanistiche adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta medesima vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente nell'esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato. Un soggetto privato non può invocare una sorte di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell'area di sua proprietà sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione, che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell'Amministrazione. La preesistente destinazione urbanistica non impedisce l'introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell'esercizio di uno jus variandi pacificamente riconosciuto all'Amministrazione. La posizione del soggetto che avanza una richiesta di edificazione assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò possa configurarsi a carico dell'Ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell'area, ben potendo soccorrere al riguardo l'esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale. SEZ. VI 11 FEBBRAIO 2011, N. 916 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A Reclutamento del personale - In materia di impugnazione degli atti concorsuali. Più soggetti hanno solo eccezionalmente la facoltà di impugnare insieme ricorso collettivo un provvedimento amministrativo è quanto accade allorché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell'impugnativa, in modo tale che l'eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro. Allorquando viene proposto un ricorso avverso il verbale che contiene sia il giudizio delle prove orali espresso dalla commissione, sia la graduatoria finale dalla quale emerge che il ricorrente non ha superato la prova orale , non comporta l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso la mancata impugnazione della successiva approvazione formale della graduatoria, trattandosi di atto solo ricognitivo destinato ad essere automaticamente travolto in conseguenza dell'annullamento dell'atto presupposto. L'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prescrive l'estrazione a sorte delle domande della prova orale nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego ciò al fine di assicurare l'imparzialità della commissione, apprestando quindi un meccanismo di particolare rigore che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità. Pertanto, l'inosservanza della citata disposizione determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione. SEZ. IV 21 FEBBRAIO 2011, N. 1084 OTTEMPERANZA. Decisioni ottemperabili - Sull'ottemperanza al giudicato civile. Il ricorso per ottemperanza è diretto ad assicurare piena e concreta soddisfazione all'interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato civile ed è esperibile, in particolare, anche per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme. L'esatto adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione non può essere eluso invocando problematiche di copertura finanziaria.