RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I 18 FEBBRAIO 2011, N. 287 ACCESSO. Accesso agli atti di gara - Gli atti di gara sono accessibili pure se sono in corso delle indagini penali. È illegittimo il diniego di accesso agli atti di una gara di appalto motivato con riferimento al fatto che sono in corso indagini penali. La sentenza in rassegna è resa in materia di accesso ai documenti amministrativi. Nello specifico, il Tar di Bari chiarisce che è illegittimo il diniego di accesso agli atti di una gara di appalto motivato con riferimento al fatto che sono in corso indagini penali. A sostegno della propria decisione, il Tar richiama i seguenti precedenti giurisprudenziali - il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170 - la circostanza dell'avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non giustifica il rifiuto o il differimento dell'accesso, né comporta uno specifico obbligo di segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli atti, anche alla luce della previsione dell'art. 258 c.p.p. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 23 febbraio 1995, n. 38 . TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II 18 FEBBRAIO 2011, N. 144 ACCESSO. Casi di esclusione del diritto di accesso - Sul rapporto tra diritto di accesso e segreto istruttorio. Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all'accesso infatti, qualora la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'atto richiesto in ostensione non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III 22 FEBBRAIO 2011, N. 1678 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Principi relativi all'esecuzione del contratto. In capo alla stazione appaltante residua un margine di discrezionalità in ordine alla ammissibilità dei subappalti. L'art 118 del Codice dei contratti pubblici pone i limiti entro cui la stazione appaltante può ammettere il subappalto tuttavia, in base ai principi generali, anche dell'appalto civilistico, la suddetta norma non impedisce alla stazione appaltante di porre ulteriori limiti all'utilizzo del subappalto, limiti sindacabili nel bando di gara secondo i canoni della logicità e ragionevolezza, come avviene rispetto alla fissazione dei requisiti di partecipazione. Dal diritto comunitario non deriva alcuna ammissibilità generalizzata del subappalto, restando sempre la discrezionalità della stazione appaltante nel limitarla. In materia di divieto di subappalto, se è vero che la stazione appaltante mantiene una discrezionalità nell'autorizzare il subappalto, detta discrezionalità non può non sussistere nel fissare i limiti del subappalto, tenuto conto che si deve comunque far riferimento al principio generale del 1656 del codice civile, per cui il subappalto deve essere autorizzato dal committente. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 11 FEBBRAIO 2011, N. 466 DEMANIO E BENI PUBBLICI. Servitù pubbliche. L'esercizio del potere espropriativo di cui la dichiarazione di pubblica utilità costituisce indefettibile presupposto non può ritenersi intrinsecamente inutile per le aree assoggettate a dicatio ad patriam e quindi assoggettate a servitù di uso pubblico , in quanto per ciò stesso disponibili alla mano pubblica. Sebbene le servitù di uso pubblico sottopongano i beni che ne sono gravati ai poteri di regolazione spettanti all'autorità amministrativa, tali poteri sono tuttavia limitati a quelli intesi a garantire l'uso del bene da parte della collettività nei limiti dettati dal pubblico interesse l'amministrazione non può invece disporre del bene ed esercitare su di esso i poteri che le competerebbero come se questo appartenesse al proprio demanio. L'amministrazione può astrattamente nutrire l'interesse a divenire proprietaria di un'area già gravata da servitù di uso pubblico, e quindi ad esercitare con riferimento ad essa il potere espropriativo che le compete, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare.