RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato CORTE COST., 11 FEBBRAIO 2011, N. 42 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A Assunzioni - Principi generali. In riferimento all'art. 97, comma 3, Cost., va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia , atteso che tale norma prevede, per il personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico. CORTE COST., 9 FEBBRAIO 2011, N. 36 COMUNE. Istituzione e modifiche territoriali. Va dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante Marina di Casalabate modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 Norme in materia di circoscrizioni comunali . Tali disposizioni, infatti, in violazione di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, Cost., nonché dall'art. 19 della legge reg. Puglia 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia - secondo cui sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti, fra l'altro, i mutamenti delle circoscrizioni comunali - provvedono nel senso di modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, in assenza dell'espletamento di qualsivoglia preventiva consultazione popolare. CORTE COST., 12 GENNAIO 2011, N. 8 REGIONE. Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Competenza esclusiva dello Stato. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 , nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio . E' infondata la q.l.c. dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti , atteso che tale disposizione si limita a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei, non ledendo alcuna competenza riservata allo Stato. CORTE COST., 5 GENNAIO 2011, N. 7 COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI. Giudizio di in via incidentale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010 , il quale, in materia di finanza di progetto, autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale adottati dalla Regione a presentare studi di pre-fattibilità , senza alcun diritto a compenso o alla realizzazione dell'opera e neppure ad una tempestiva decisione della Regione, prevedendo in tal modo una disciplina difforme da quella dettata dall'art. 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesivo della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva. Infatti, tale disposizione, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime che, peraltro, nella specie, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa . Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7 ed 8 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, i quali - in riferimento al personale contrattualizzato - dettano una disciplina eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale dispone che, per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico, siano banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di taluni requisiti tale disposizione viola il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso. La natura comparativa e aperta della procedura è infatti elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso. Ne consegue che quando, come nell'ipotesi in questione, sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura aperta della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone in contrasto con il principio ex art. 97 Cost. di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.