RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. VI 31 GENNAIO 2011, N. 712 CONFERENZA DI SERVIZI. Conferenza di servizi - decisoria - lavori della. L'istituto della conferenza di servizi disciplinato dagli artt. 14 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle leggi 24 novembre 2000, n. 340, e 11 febbraio 2005, n. 15, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza anche se di tipo decisorio , di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la deliberazione conclusiva della conferenza, senza che sia stato impugnato anche il provvedimento finale ciò in considerazione della natura endoprocedimentale del verbale della conferenza di servizi. SEZ. VI 28 GENNAIO 2011, N. 642 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente. Non può dolersi dell'esito di una gara la ditta che, invitatavi, non vi abbia partecipato o sia stata esclusa con un atto inoppugnabile. L'esclusione da un procedimento di gara è un atto preparatorio autonomamente lesivo e impugnabile e non può essere tardivamente contestato in sede di impugnazione dell'atto conclusivo della gara. La scelta del modulo procedimentale prescelto dall'amministrazione può essere contestata dai soggetti non partecipanti alla gara perché non invitati purché si tratti di soggetti operanti nel settore aventi interessi alla riedizione del potere e dagli operatori commerciali invitati dall'amministrazione, purché vi abbiano partecipato, il che radica l'interesse ad impugnare. La procedura di evidenza pubblica costituisce un indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni tale principio è derogabile qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di appalto a questi fini, l'amministrazione può tenere conto della particolarissima complessità dei prodotti che intende acquisire, ponendo in essere una valutazione sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti immotivata o manifestamente irragionevole. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di appalto, può legittimamente essere considerato unico il prodotto che, in un determinato momento storico, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti. SEZ. IV 28 GENNAIO 2011, N. 676 ESPROPRIAZIONE. Espropriazione - Cessione volontaria. Vanno devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Se è vero che un provvedimento di proroga del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità può validamente essere adottato solo prima della scadenza del termine medesimo, tuttavia non può dirsi che la proroga tardivamente adottata sia nulla. Un eventuale accordo tra Amministrazione e proprietario sull'ammontare dell'indennità è destinato a perdere efficacia qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio. Laddove la p.a. abbia non solo affidato ad altro soggetto la realizzazione dell'opera pubblica, ma anche delegato lo stesso per lo svolgimento delle procedure espropriative, in caso di danni cagionati all'espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato quante volte vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi anche solo per omesso controllo del primo sul secondo , e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell'uno o dell'altro dei predetti soggetti. SEZ. VI 3 FEBBRAIO 2011, N. 785 GIURISDIZIONE. Giurisdizione amministrativa - Ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità. Spetta al giudice amministrativo decidere in ordine ad una controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche. L'obbligazione pubblica finanziamenti pubblici, indennizzi, contributi , se da un lato è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l'amministrazione esercita poteri autoritativi e unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, una volta costituita segue le sorti dell'ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione. Tuttavia, laddove il suddetto rapporto inerisca ad un pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo preclude la divaricazione di tutela tra le due fasi del rapporto.