RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Marilisa Bombi

di Marilisa Bombi SEZIONE VI 17 GENNAIO 2011, N. 258 TULPS. LICENZA PUBBLICO ESERCIZIO. Requisiti morali. Buona condotta. Permane un interesse protetto all'annullamento della revoca di un'autorizzazione commerciale, anche quando quest'ultima sia stata trasferita a terzi con atto divenuto inoppugnabile, essendo giuridicamente rilevante anche la tutela dell'onorabilità del soggetto, la cui condotta sia stata ritenuta ostativa per la gestione di un pubblico esercizio, a fini di ristoro non solo morale ma anche patrimoniale, sul piano risarcitorio e di possibile avvio di nuove iniziative commerciali. SEZIONE VI 17 GENNAIO 2011, N. 244 ATTI AMMINISTRATIVI. ANNULLAMENTO. Conseguenzialita'. Tutela terzi. C'è un limite alla retroattività, come generalmente riconosciuta, in rapporto all'intangibilità dei diritti soggettivi di terzi in buona fede, nonché all'avvenuta sopravvenienza di circostanze non più reversibili principio sintetizzato nella locuzione factum infectum fieri nequit . Per giurisprudenza consolidata, in sostanza, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, solo per la prima ammettendosi che l'annullamento dell'atto presupposto si estenda automaticamente a quello consequenziale, anche ove quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l'intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell'effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi. SEZIONE VI 17 GENNAIO 2011, N. 240 LAVORI PUBBLICI. OFFERTA DI GARA. Indicazione prezzi. Omissioni. Se nell'offerta manca l'indicazione di più di un prezzo, l'offerta non è valida. Se è vero, infatti, che l'omissione di una voce può essere tale da comunque consentire - in sede di esame dell'offerta - la ricostruzione senza margini di opinabilità della volontà dell'offerente, mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo globale, non è men vero che una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano da ricostruire più voci, riguardo alle quali spetta soltanto all'offerente graduare quanto richiedere in relazione a ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie, insurrogabili dall'ufficio. Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara nella fattispecie mancavano tre voci sulle 1409 previste hanno carattere essenziale e irrimediabile d'ufficio, per il suo importo e per l'obiettiva incertezza che provoca in ordine all'effettivo contenuto delle voci dell'offerta presentata dall'appellante. La stessa quindi rileva anche se non espressamente considerata dalla legge di gara fra le modalità di presentazione dell'offerta, perchè l'intervento manipolatore della stazione appaltante comporterebbe la sostituzione della sua volontà a quella, non espressa, dell'offerente. SEZIONE VI 17 GENNAIO 2011, N. 238 CIRCOLAZIONE STRADALE. REVISIONE PATENTE. Ubriachezza. E' legittimo il provvedimento di revisione della patente se la polizia municipale constata che il conducente, all'atto dell'accertamento, presenta tutti i sintomi di uno stato di alterazione psico-fisica indotta dal consumo eccessivo di bevande alcoliche emanazione di forte alito vinoso occhi lucidi linguaggio sconnesso e privo di senso difficoltà di tenere l'equilibrio condotta di guida spericolata oltre all'accertamento etilometrico che segnava un valore di 3,74 g/l. Ciò in quanto il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti e della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale o amministrativo, quando, come nel caso di specie, dalla documentazione posta a base dei gravati provvedimenti e versati in giudizio emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante, atto a dubitare della perdurante capacità psico-fisica e idoneità tecnica alla guida del soggetto, tale da giustificare la disposta misura della revisione della patente di guida. SEZIONE VI 17 GENNAIO 2011, N. 236 ISTRUZIONE. SCRUTINIO FINALE. Passaggio di classe. Disparita' di trattamento. Sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero. Ciò in quanto tale mancanza non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale. Infatti, eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame. Perchè il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Peraltro, non esiste vizio di disparità di trattamento rispetto ad alcuni compagni di classe, ove si consideri che una censura di tal genere è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche circostanza, quest'ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente .