RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

7 GIUGNO 2021, N. 117 REATI E PENE. Furto in abitazione e furto con strappo – trattamento sanzionatorio – preclusione per il giudice della possibilità di calibrare la sanzione penale all’effettiva gravità del reato attraverso un adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero attraverso la previsione di un’ipotesi lieve autonomamente sanzionata – non fondatezza – inammissibilità. Nel furto in abitazione, l’offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell’aggancio con l’inviolabilità del domicilio assicurata dall’art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona la tutela rafforzata prevista dall’art. 624-bis, co. 4, cod. pen. è, quindi, il risultato di una opzione discrezionale e non irragionevole del legislatore. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 88/2019 il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. 31 MAGGIO 2021, N. 114 REATI E PENE. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – trattamento sanzionatorio – mancata previsione di una diminuzione di pena nel caso in cui l’evento non sia esclusivamente conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole” – inammissibilità. Il parallelismo tra l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’omicidio stradale trova origine nell’art. 1 della legge n. 296/1966, recante Modifiche degli articoli 589 omicidio colposo e 590 lesioni personali colpose del Codice penale”, che, nel riformulare l’art. 589 cod. pen. omicidio colposo , ha previsto, al secondo comma di tale disposizione, che [s]e il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni”. Per entrambe le ipotesi di omicidio colposo aggravato la pena è stata dapprima elevata nel minimo da uno a due anni di reclusione dall’art. 2, co. 1, della legge n. 102/2006 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali e poi anche nel massimo da cinque a sette anni di reclusione dall’art. 1, co. 1, lett. c , del decreto-legge n. 92/2008 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica , convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2008. Successivamente, però, l’allarme sociale causato dai numerosi e ricorrenti casi di vittime della strada” ha indotto il legislatore a elevare, nel complesso, il regime sanzionatorio di chi, violando le norme sulla circolazione stradale, abbia cagionato la morte o lesioni gravi o gravissime ad altri. In particolare, il legislatore ha isolato la fattispecie di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale trasformandola nell’autonomo e distinto reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. art. 1, co. 1, della legge n. 41/2016, recante Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274” . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 88 del 2019 l’allarme sociale suscitato dal ricorrente fenomeno delle vittime della strada” – alcune migliaia di morti sull’asfalto ogni anno e ancor di più feriti in modo grave o gravissimo – ha indotto il legislatore, con la legge n. 41/2016, a fare un salto di livello nell’azione di contrasto di condotte gravemente colpevoli nella guida di veicoli a motore. Si abbandona la fattispecie del mero reato circostanziato e si introducono due nuovi reati speciali – omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime – accompagnati, in parallelismo, da plurime aggravanti privilegiate” in quanto presidiate dalla clausola di esclusione della comparazione con le attenuanti art. 590-quater cod. pen. , che ripete, con un ambito più ampio, l’analoga regola posta in precedenza dall’art. 590-bis cod. pen. Al legislatore però non è sfuggito che possono esserci condotte che, seppur legate con nesso di causalità all’evento dannoso sia morte, sia lesioni gravi o gravissime , possono in concreto avere un’efficienza causale non esclusiva. Per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria il legislatore ha introdotto – nel settimo comma sia dell’art. 589-bis che dell’art. 590-bis cod. pen. – un’inedita attenuante ad effetto speciale del tutto particolare perché attiene all’efficienza causale e che vale – in via eccezionale – a derogare al principio dell’equivalenza delle concause art. 41 cod. pen. . Si tratta di un’attenuante tutt’affatto speciale nel panorama delle circostanze del reato proprio perché afferisce al rapporto causale retto dal generale principio dell’equivalenza delle cause art. 41 cod. pen. , che vuole che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento e ciò è vero anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 27 MAGGIO 2021, N. 111 REATI E PENE. Reato di rapina impropria – trattamento sanzionatorio – equiparazione rispetto al reato di rapina impropria – manifesta infondatezza. La solo parziale simmetria tra le due figure di rapina propria e impropria non impone affatto una previsione sanzionatoria differenziata, poiché le due fattispecie condividono il tratto essenziale del ricorso alla violenza o minaccia in un contesto attuale di aggressione patrimoniale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 190/2020 il rapido e marcato incremento dei valori edittali per la rapina impropria non rappresenta una scelta isolata, ma si inserisce nel quadro di una complessiva, e severa, strategia di contrasto alle aggressioni patrimoniali segnate da violenza o minaccia.