RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III SENTENZA DEL 4 FEBBRAIO 2021, N. 4426/21 PROCESSO IN ASSENZA Notifica presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia dopo la revoca del mandato Idoneità. L'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. penumero indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, il giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza volontaria . La norma ha introdotto una serie di indici di conoscenza da cui deriva la certezza in capo all'imputato e la volontaria sottrazione al processo che consente di procedere in assenza. L'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo. La pronunzia prende implicitamente le distanze dalle considerazioni di sistema contenute nella motivazione delle Sezioni Unite, numero 23948/19, CED 279420, estranee allo specifico quesito a cui il Supremo Consesso era chiamato a dare risposta. La giurisprudenza prevalente si sta orientando -in senso contrario adeguandosi anche agli obiter dicta della sentenza delle Sezioni Unite cfr. Sesta Sezione numero 6601/21 . SEZ. UNITE SENTENZA DEL 10 FEBBRAIO 2021, N. 5292/21 REATO Prescrizione Sospensione ex art. 83 comma 3-bis d.l. numero 18 del 2020 conv. nella l.numero 27 del 2020 e succ.mod. Ambito di applicazione nei processi pendenti in Cassazione. La sospensione della prescrizione di cui all'art. 83 comma 3 bis, d.i. numero 18 dei 2020, conv. nella l. numero 7 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Ciò in quanto la formulazione della norma è inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell'essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020. Se ne conclude che il termine pervenuti non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei pendenti , ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell'art. 83. La pronunzia precisa che il momento in cui il corso della prescrizione rimane sospeso dipende da quello in cui è entrata in vigore la l. numero 27 del 2020, poiché una causa di sospensione non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede. Conseguentemente l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020 con riferimento ai procedimenti pervenuti prima di questa data, mentre per gli altri si verifica dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte e cioè da quello in cui effettivamente vengono ad identificarsi con il tipo di procedimento individuato dalla norma. SEZ. VI SENTENZA DEL 11 FEBBRAIO 2021, N. 5480/21 MISURE CAUTELARI PROVVISORIE Arresto in flagranza Maltrattamenti in famiglia Reato abituale Presupposti. Deve ritenersi configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché l'episodio offensivo percepito dalla polizia giudiziaria non risulti isolato, ma si ponga inequivocabilmente in una situazione di continuità quale ultimo anello di una catena rispetto a comportamenti di reiterata vessazione precedentemente compiuti in danno della persona offesa, anche se risultanti da dichiarazioni rese dalla stessa o da altre persone informate sui fatti. Nella specie la flagranza è stata ritenuta sussistente non solo sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa, ma della diretta percezione da parte della polizia giudiziaria del perdurare delle condotte gravemente minacciose poste in essere dall’imputato nei confronti della convivente e dell'ecchimosi da quest'ultima riportata e ritualmente refertata dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, nonché delle dichiarazioni immediatamente raccolte dai vicini di casa che avevano confermato le precedenti condotte maltrattanti riferite dalla stessa persona offesa. Conforme, Sesta Sezione, numero 7139/19, CED 275085.