RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

31 MARZO 2021, N. 57 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Misure urgenti anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni - Colloqui dei detenuti - Mancata previsione che i colloqui cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile. Mancata previsione che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive - Disparità di trattamento rispetto ai minorenni, figli di detenuti ordinari, relativamente alla disciplina dei colloqui audiovisivi a distanza – inammissibilità. Il tribunale per i minorenni è palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti competenza che non può essere in alcun modo fatta discendere da quella per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità dei genitori. Ne consegue l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale per i minorenni con riferimento all’art. 4 del decreto-legge n. 29/2020, a norma del quale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 19 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 136/2008 stante l’autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello dal quale la questione proviene, il difetto di competenza del giudice rimettente determina l’inammissibilità della questione, per irrilevanza, solo quando sia palese, ossia riscontrabile ictu oculi. 31 MARZO 2021, N. 56 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenzione domiciliare – previsione che i condannati ultrasettantenni, i quali abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva, non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare – in subordine mancata previsione che i condannati ultrasettantenni, che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva, non possono usufruire della misura della detenzione domiciliare, salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti cessata o grandemente diminuita la pericolosità del soggetto – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 47-ter, comma 1, l. n. 354/1975 vieta la concessione dell’esecuzione domiciliare della pena nei confronti dei condannati ultrasettantenni a tre categorie di persone. Anzitutto, a chi sia stato condannato per uno tra i principali delitti contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti menzionati dall’art. 51, co. 3-bis, cod. proc. pen. o dall’art. 4- bis ordin. penit. in secondo luogo, a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e, infine, a chi sia stato condannato in passato con l’aggravante della recidiva di cui all’art. 99 c.p Tale disposizione fa discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione, avente un oggetto affatto diverso da quello relativo alla concreta meritevolezza del condannato ad essere ammesso alla misura alternativa in parola, sulla base delle circostanze sussistenti al momento dell’esecuzione della pena. Da ciò discende l’intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, anche in rapporto ai principi di rieducazione e umanità della pena, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale che considera contrarie agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. le preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. L’art. 47-ter, comma 01, ord. pen. è, quindi, costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del c.p.”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 149 del 2018 le preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost 31 MARZO 2021, N. 55 REATI E PENE. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al secondo comma dell’art. 116 c.p. rispetto alla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, medesimo codice. Divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p. – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, co. 2, c.p., sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p La norma censurata, infatti, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio. Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non risulta, quindi, compatibile con il principio costituzionale di determinazione di una pena proporzionata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 205/2017 deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall’art. 69 c.p., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.