RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 4 NOVEMBRE 2020, N. 30745/20 RICORRENTE D. PROCESSO IN ASSENZA. Notifica presso il domicilio eletto presso il difensore d’ufficio Idoneità Limiti. L'art. 420 bis cod.proc.pen., nel regolare l'istituto della assenza, individua alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento, e, tra queste, anche l'elezione di domicilio. La disciplina codicistica individua in capo all’imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, la quale, pertanto, può essere vinta da prova di segno contrario, Secondo la regula juris per cui ‘il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza’, e che, quest'ultima, è ‘oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420 bis cod. proc. pen. con possibilità per l'assente di fornire prova contraria’. La pronunzia applica il principio affermato da Sezioni Unite, n. 28912/19, CED 275716. SECONDA SEZIONE 5 NOVEMBRE 2020, N. 30889/20 RICORRENTE R. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Riciclaggio Individuazione quale delitto presupposto di un reato fiscale Condizioni. In materia di riciclaggio, non sussiste alcun limite ontologico alla derivazione del profitto illecito da un reato di natura fiscale, ma presupposto imprescindibile per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod.pen. rimane quello della precedente consumazione di quel delitto. Ne consegue che il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 9 NOVEMBRE 2020, N. 31201/20 RICORRENTE R. IMPUGNAZIONI. Rescissione del giudicato L’onere a carico del richiedente è di mera allegazione delle ragioni che giustificano la richiesta. In materia di rescissione del giudicato, la pur ambigua terminologia utilizzata dal legislatore circa l'onere probatorio a carico dell’assente non può essere interpretata nel significato più rigoroso, come cioè onere di fornire la ‘prova’, nel senso tecnico-processuale inteso, della propria mancata conoscenza del processo, con contestuale liberazione del giudice da qualsivoglia accertamento in caso di mancato assolvimento dello stesso. In definitiva ciò da cui deve intendersi gravato l'assente involontario è un onere di allegazione delle specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno delle medesime, la cui fondatezza spetta al giudice verificare, ma anche accertare attraverso le necessarie integrazioni istruttorie che si rivelassero necessarie. La pronunzia pone alla base della interpretazione di onere della prova” come onere di specifica deduzione” una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle disposizioni sul processo in absentia. QUINTA SEZIONE 9 NOVEMBRE 2020, N. 31273/20 RICORRENTE F. REATI CONTRO LA PERSONA. Stalking Configurabilità nell’ipotesi di ‘mobbing’. Il delitto di atti persecutori è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento. Ed è siffatto nucleo essenziale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa. In altri termini, il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche ‘ambientazioni’ cd. stalking condominiale, giudiziario . . L'elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro ha delineato i tratti caratterizzanti il mobbing lavorativo, che si configura ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo, dell'intendimento persecutorio del datore medesimo che unifica la condotta, unitariamente considerata. Ne consegue che nessuna obiezione sussiste alla riconduzione delle condotte di mobbing nell'alveo precettivo di cui all'art. 612-bis cod. pen. laddove quella ‘mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro’, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice. Non esistono precedenti in termini. La Suprema Corte ha avuto occasione di valutare la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia in caso di mobbing, limitandola alle ipotesi di rapporto di lavoro para-familiare cfr. Sesta Sezione 39920/18 . TERZA SEZIONE 13 NOVEMBRE 2020, N. 31961/20 RICORRENTE P.M. in proc. S. ATTI DEL GIUDICE. Illegittima restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio da parte del G.i.p. Nullità di ordine generale. La illegittima restituzione delle opere ritenute abusive e sottoposte a sequestro probatorio certamente pregiudica le prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, privandolo della possibilità di compiere quegli accertamenti indispensabili per poter validamente sostenere l'accusa in giudizio. Benché la violazione dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. non sia espressamente sanzionata da nullità, essa può tradursi in una nullità di ordine generale per inosservanza della disposizione concernente ‘l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento’ art. 178, lett. b, cod. proc. pen. . La pronunzia afferma che detta causa di nullità di ordine generale al pari di quella prevista dalla successiva lett. c della stessa disposizione non è suscettibile d'interpretazione restrittiva ed è configurabile nel caso di violazione di norme che incidono sulla partecipazione al procedimento del pubblico ministero allorquando la violazione precluda al medesimo l'esercizio delle facoltà tese ad eventualmente meglio definire e suffragare l'accusa, sì da conculcarne l'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale. Non risultano precedenti in termini. PRIMA SEZIONE 16 NOVEMBRE 2020, N. 32193/20 RICORRENTE A. DIFENSORE. Atto di nomina Autentica della firma Sindacato del giudice. Alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. L'art. 96 cod. proc. pen. stabilisce che l'atto incorporante la nomina del difensore di fiducia può essere trasmesso all'autorità giudiziaria procedente con raccomandata ovvero può essere consegnato a mano dal difensore stesso. Da ciò consegue che il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica. La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità , né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia ad esempio tramite fax . Pertanto, finché l'atto rimane nella sfera del difensore, cioè non sia stato ancora spedito o consegnato all'autorità giudiziaria procedente, quest'ultima non ha alcuna competenza a sindacare il percorso che lo scritto possa avere compiuto dal cliente al difensore ovvero dall'estero all’Italia e viceversa mentre allorquando l'atto si trova ormai a far parte del fascicolo, ciò si verifica poiché il difensore si è assunto le suindicate responsabilità. Cfr. Sesta Sezione n. 29/13, CED 258459.