RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. V 9 SETTEMBRE 2020, N. 25581 RICORRENTE C. RITI ALTERNATIVI. Patteggiamento Diritto della Parte civile al rimborso delle spese Presupposti. In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena nella specie udienza preliminare , al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'Imputato al risarcimento del danno diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. Conforme, Quinta Sezione, n. 17272/20, CED 279115. SEZ. II, 11 SETTEMBRE 2020, N. 25966 RICORRENTE M. ed altrO GIUDIZIO. Dichiarazioni predibattimentali acquisite per irreperibilità del dichiarante Valenza probatoria. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base ‘esclusiva e determinante’ dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di ‘adeguate garanzie procedurali’, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. La pronunzia esprime l’indirizzo innovativo della più recente giurisprudenza Seconda Sezione, n. 15492/20, CED 279148 . SEZ. I 15 SETTEMBRE 2020, N. 26010 RICORRENTE C. ESECUZIONE PENALE. Revoca di misura alternativa Divieto triennale di concessione di benefici Non opera con riferimento all’affidamento in prova in materia di stupefacenti. Il divieto triennale ex art. 58-quater, Ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento dì quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure pregiudicanti di cui all'art. 58 quater, comma 2 citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato dì conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune. Conferma, Prima Sezione, n. 75/19, CED 277736. SEZ. VI 18 SETTEMBRE 2020, N. 26252 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Inutilizzabilità della prova Non si propaga agli atti successivi. La prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell'argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione art. 125, comma 3, cod. proc. pen. , quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili cosiddetta prova di resistenza . Ciò che va escluso è la possibilità che l'inutilizzabilità si comunichi, a norma dell’art. 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento nemmeno implicito alla prova inutilizzabile. In sostanza, se una tale prova, ammessa a dispetto della sua inammissibilità, non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento art. 191, comma 2 , rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è infatti solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione come nell’ ipotesi contemplata dall’art. 202 cod. proc. pen. . L’inapplicabilità alla categoria dell’inutilizzabilità del principio stabilito dall’art. 185 cod. proc. pen. risponde ad indirizzi consolidati cfr, per tutte, Quinta Sezione, n. 12697/14, CED 263031 . SEZ. I 25 SETTEMBRE 2020, N. 26753 RICORRENTE D. GIUDIZIO. Omessa traduzione della sentenza all’imputato alloglotta Conseguenze. L'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. L'imputato alloglotta, non presente alla lettura della sentenza con motivazione contestuale, in quanto autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza, non ha diritto alla assistenza di un interprete al momento della lettura, né alla traduzione scritta dell'atto alla quale avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse mai stato presente in giudizio e ne avesse fatto esplicita richiesta in ragione del fatto che lo stesso, presenziando all'udienza ed allontanandosene prima della lettura della sentenza, ha, di fatto, rinunciato a tali diritti ciò, sulla scorta della lettura dell'art. 143 cod. proc. pen. che valorizza quale presupposto per la nomina dell'interprete e anche per la traduzione degli atti ivi indicati all'alloglotta il fatto che lo stesso assista o abbia assistito agli atti stessi e, dunque, sia stato presente. In ogni caso, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che ne abbia diritto non dà luogo alla nullità dell'atto ma se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 45408/19, CED 277775 SEZ. I 25 SETTEMBRE 2020, N. 26756 RICORRENTE G. REATO. Sospensione condizionale subordinata Essenzialità del termine Ritardato adempimento Revoca del beneficio. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento ne determina la revoca, salvo che emerga l'impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato. All'inadempimento va parificato l'adempimento effettuato tardivamente, rispetto al termine fissato dalla sentenza. In ordine all'essenzialità del termine, essa deriva dal principio di obbligatorietà ed effettività della pena irrogata, di guisa che la sua fissazione, espressamente richiesta dall'art. 165, sesto comma, cod. pen., costituisce elemento strutturale della concessione del beneficio del cui rispetto l'obbligato deve darsi primariamente carico e la cui inosservanza, pertanto, costituisce causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell'alt. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all'art. 674 cod. proc. pen. E' per la stessa ragione che, in ambito parallelo, si è specificato che il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, deve essere revocato in caso di inutile decorso del termine per l'adempimento, a nulla rilevando la sanatoria intervenuta successivamente alla scadenza del termine, mentre, se la sanatoria intervenga prima della scadenza del fissato termine, il giudice dell'esecuzione deve ritenere inutiliter datum l'ordine, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione. Cfr. Terza Sezione, n. 48949/2009, CED 245712