RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 17 AGOSTO 2020, N. 23948/20 RICORRENTE P.G. in proc. I. PROCESSO IN ASSENZA. Notifica presso il domicilio eletto presso il difensore d’ufficio Inidoneità. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420 bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Il principio è applicabile alle situazioni precedenti all'introduzione della regola di cui all'art. 162, comma 4 bis , c.p.p. ex legge numero 103/2017 che prevede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. La pronunzia pur avendo enunziato lo specifico principio di diritto ed avendone delimitato temporalmente l’efficacia, nella motivazione ha ritenuto di ‘rivisitare’ la disciplina delle notifiche e del processo in assenza, con obiter dicta che hanno suscitato dibattiti e polemiche da parte di chi ha sostenuto essersi trattato di una sorta di ‘interpretazione creativa’ SEZ. II 1° SETTEMBRE 2020, N. 24617/20 RICORRENTE P.G. in proc. F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Estorsione Differenze rispetto al reato di ragioni fattasi Condotte realizzate in danno di prossimi congiunti dell’obbligato. Integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario con violenza e minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno anche di soggetti terzi nella specie moglie e figlio della vittima , estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato Conforme, Seconda Sezione, numero 33870/14, CED 260344. SEZIONI UNITE 2 SETTEMBRE 2020, N. 24990/20 RICORRENTE D. REATO. Circostanza attenuante di cui all’art. 62 numero 4 cod. penumero – Applicabilità ai delitti in materia di stupefacenti-Compatibilità con l’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309/1990. La pronunzia fa proprio l’indirizzo maggioritario e -a ben vedere imposto dalla lettera della disposizione dell’art. 62 numero 4 cod. penumero Nella pregevole motivazione si legge, tra l’altro, che teorizzare in via generale la non applicabilità dell'attenuante a categorie di reati individuate in ragione dell'astratta riferibilità a un dato bene giuridico affermando che, anche ad ipotizzare la speciale tenuità del lucro conseguibile dall'imputato, non sarebbe comunque mai soddisfatta la condizione della speciale tenuità dei danno o del pericolo conseguente all'azione, comporta null'altro che la generalizzata esclusione sempre e comunque dell'applicabilità dell'attenuante in esame, sulla base di considerazioni sganciate dalla concreta connotazione storica del fatto e in contrasto con la finalità del legislatore di estendere l'applicabilità dell’attenuante a tutti i delitti determinati da motivi di lucro. SEZ. VI 2 SETTEMBRE 2020, N. 24996/2020 RICORRENTE P.M. in proc. S. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Rigetto di istanza di incidente probatorio Esclusione. Non è abnorme il provvedimento con cui il g.i.p. abbia arbitrariamente negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in base al comma 1 -bis dell'art. 392 c.p.p. -assunzione della testimonianza della persona offesa minorenne del reato di maltrattamenti 'anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1' Tale diniego, infatti, non è estraneo al sistema processuale, nè è tale da comportare una stasi delle attività processuali. Si tratta, invero, di un atto pienamente conforme al modello generale di decisione che il giudice può adottare ex art. 398, comma 1, c.p.p. ‘il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio’ . La sentenza fa proprio l’indirizzo ‘tradizionale’ cfr. Terza Sezione, numero 21930/13, CED 255483 , che sembrava essere superato alla luce delle pronunzie più recenti cfr. Terza Sezione numero 47572/19, CED.277756 e, ancora, Terza Sezione numero 17825/2020 . SEZ. VI 8 SETTEMBRE 2020, N. 25427/2020 RICORRENTE S. ed altro MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo Denaro depositato su conto cointestato a soggetto estraneo Condizioni. Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato non è configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto devono considerarsi riferibili al soggetto indagato la questione si pone, in particolare, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, cioè in relazione ad un tipo di confisca per il quale è invece necessario verificare il nesso di derivazione della ‘res’ dal reato e che il bene sia ‘appartenente’ al soggetto indagato e non ad un terzo estraneo al reato per cui si procede. Ciò che dunque deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell'indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente riconducibile allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato. La comproprietà del denaro che si realizza successivamente al versamento di questo sul conto corrente cointestato con un soggetto ‘terzo estraneo’, non rende cioè irrilevante l'accertamento della provenienza del denaro su quel conto. Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca ‘diretta’ del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell'indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro ‘riconducibile’, proveniente dall'ìndagato la riferibilità, in tutto o in parte, del denaro all'indagato deve essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme. La sentenza prende le distanze dall’indirizzo che configura una presunzione relativa di riconducibilità all’indagato delle somme cointestate su cui v. Sesta Sezione, numero 24432/19, CED 276278 e richiama principi recentemente espressi dalla Corte con riferimento al sequestro conservativo Seconda Sezione, numero 57829/18, CED 274460 SEZ. III 9 SETTEMBRE 2020, N. 25450/2020 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI. Indagato non proprietario del bene sequestrato Interesse ad impugnare Individuazione. L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Il ricorso è pertanto inammissibile quando l’indagato non rivendichi una restituzione a proprio favore, bensì solo vantaggi derivanti dalla restituzione della somma in vinculis ad altro soggetto e come tali meramente indiretti. Conforme, Terza Sezione, numero 3602/19, CED 276545.