RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE VI 27 LUGLIO 2020, N. 22524 RICORRENTE B. INTERCETTAZIONI. Utilizzabilità dei risultati per reati diversi nel ‘medesimo procedimento’ Limiti e divieti. L’utilizzabilità delle intercettazioni anche nell’ambito di un ‘medesimo procedimento’ presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge. Consentire in caso di connessione dei reati o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto l’utilizzazione probatoria in deroga ai limiti di ammissibilità previsti dalla legge si tradurrebbe invero nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 c.p.p., e, in ultima analisi, dall’art. 15 della Costituzione. La pronunzia valorizza un principio affermato in motivazione da Sezioni Unite, n. 51/2020, CED 277395. SEZIONE I 24 LUGLIO 2020, N. 22302 RICORRENTE M. ESECUZIONE. Incidente di esecuzione Atto introduttivo Requisiti. L’invio a mezzo posta dell’atto introduttivo di procedimento nella specie, richiesta di incidente di esecuzione al di fuori delle ipotesi speciali relative alle impugnazioni e al giudizio di cassazione costituisce una modalità irrituale di presentazione della richiesta, in quanto non prevista ma neppure vietata dalla legge, la quale, integrando un’attività materiale che non necessariamente deve essere compiuta dalla parte o dal suo difensore ritualmente investito, potendo essere realizzata anche da un nuncius, è idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all’art. 121 c.p.p., con decorrenza ai fini processuali dalla data di ricezione dell’atto da parte della cancelleria del giudice competente e, in nessun caso, da quella di spedizione, fermo restando il rispetto delle formalità che consentano di identificare il mittente nella parte interessata e la corretta individuazione dell’ufficio destinatario, posto che il pervenimento dell’atto in ufficio diverso da quello competente non determina alcun obbligo per la cancelleria di curarne la trasmissione a quello competente Non risultano precedenti in termini. SECONDA II 23 LUGLIO 2020, N. 22088 RICORRENTE P.G. in proc. R. REATO. Reato continuato Reato più grave punito con pena alternativa Reato satellite punito con pena congiunta Applicazione. In tema di reato continuato, se ii reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p Come è noto, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, le Sezioni unite penali si sono da ultimo pronunciate con la sentenza n. 40983/18. Nel prevedere, in concreto, termini e modalità degli aumenti di pena, la predetta sentenza espone una serie di ipotesi in una sorta di ‘decalogo’, a cui premette di non attribuire alcuna pretesa di esaustività. La pronunzia in rassegna rileva come quello esaminato non rientri in alcuna delle ipotesi esemplificative delle Sezioni unite, trattandosi di un reato più grave il delitto , punito con pena alternativa reclusione fino a due anni o multa da euro 103 ad euro 1032 ed un reato satellite la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 punito con pena congiunta arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da euro 2600 ad euro 26000 . In questo caso il giudice, dopo aver valutato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. quale pena alternativa applicare per il delitto costituente violazione più grave, opererà il successivo aumento di pena ex art. 81 c.p. in relazione alla sola pena prescelta aumento di pena ‘unico’ . Ovviamente, in sede di applicazione pena su richiesta, il meccanismo applicativo della sanzione sarà identico le parti dovranno indicare quale sanzione alternativa costituirà la pena base per il delitto e successivamente procederanno ad aumentare quella sola pena ex art. 81 c.p. per il reato contravvenzionale satellite. SEZIONE I 21 LUGLIO 2020, N. 21815 RICORRENTE S. ESECUZIONE. Sentenza di patteggiamento Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice Poteri del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile per conformarla alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019 non ha il potere di modificare la misura della diminuzione di pena eseguita in fase di cognizione in applicazione dell'art. 444 c.p.p Non risultano precedenti in termini. SEZIONE I 21 LUGLIO 2020, N. 21794 RICORRENTE B. REATO. Cause di giustificazione Legittima difesa Connotazioni oggettive a seguito della novella del 2019 Ambito di operatività della scriminante putativa. La fattispecie scriminante di cui al secondo dell'art. 52 c.p. richiede che la condotta difensiva sia compiuta da persona ‘legittimamente presente’ nei luoghi oggetto dell'illecita intrusione o dell'illecito trattenimento, così come il terzo comma richiede che il fatto ‘sia avvenuto all'interno di uno dei luoghi indicati dalla norma, e tale precisazione vale ad escludere che la scriminante possa coprire, la condotta di chi, all'esterno di tali luoghi, usi un'arma, benché legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo con il solo scopo di mettere in fuga gli intrusi o di interrompere l'azione predatoria. La conclusione non muta a seguito della riforma attuata con la novella del 2019, diretta a circoscrivere ulteriormente, nell'ambito dello statuto della difesa domiciliare, la responsabilità penale, ma che implica pur sempre che il respingimento dell'intruso, autore della fattispecie aggravata di cui all'art. 614 c.p., sia realizzato dalla persona legittimamente presente nel domicilio aggredito o nei luoghi ad esso assimilati. La scriminante presuppone, ancora, un'aggressione ingiusta, ossia il pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto proprio o altrui una reazione legittima, ossia una reazione necessaria e inevitabile la proporzione tra difesa e offesa. Sicché quando il pericolo poteva essere evitato adottando altre soluzioni e l'aggredito, deliberatamente accettando l'alternativa conflittuale, si trasforma in aggressore, anche la putatività non assume più alcun rilievo come pure l'assenza di un qualificato profilo di necessità dell'azione asseritamente difensiva, preclude ogni valutazione in termini di eccesso, che presuppone l'esistenza di tutti i requisiti della scriminante, anche solo putativa, e il colposo superamento dei suoi limiti per errore di valutazione sull'adeguatezza e sulla proporzione della reazione all'altrui azione. Conforme, prima della modifica del 2019, Prima Sezione, n. 50909/14, CED 261491. SEZIONE I 20 LUGLIO 2020, N. 21547 RICORRENTE P.M. in proc. V. ESECUZIONE. Giudice dell’esecuzione Concessione del beneficio della sospensione condizionale in sede esecutiva Ipotesi tassative. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità e ripristinato il trattamento sanzionatorio originariamente inflitto dal giudice della cognizione, non può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, non rientrando il caso di specie nel circoscritto novero delle ipotesi in cui siffatto beneficio è concedibile in executivis. La pronunzia, in motivazione, ha richiamato il principio che il procedimento di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice della cognizione avrebbe potuto adottare, se tempestivamente richiesti, ma anche quello secondo cui l'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'incompatibilità tra i due istituti. Sugli anzidetti principi cfr., rispettivamente, Prima Sezione, n. 8262/19, CED 275658 e Quarta Sezione, n. 30365/15, CED 264324.