RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 GIUGNO 2020, N. 11803/20 RICORRENTE P.M. in proc. G. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Procedimento di riesame Declaratoria di incompetenza per territorio del GIP che ha disposto la misura cautelare e annullamento della stessa Interesse del P.M. ad impugnare. Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l'ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l'impugnazione è funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente. L’interesse sussiste se ed in quanto il giudice del riesame, annullando l'ordinanza genetica, sostanzialmente abbia escluso l'applicazione dell’art. 27 cod. proc. pen. pur avendo rilevato l'incompetenza. Una volta attribuito al giudice dell'impugnazione cautelare il compito di verificare anche in tal caso la sussistenza delle condizioni che autorizzano l'adozione della misura, nonché il potere di annullare l'ordinanza genetica, è infatti inevitabile riconoscere il pregiudizio subito dalla parte pubblica che aveva conseguito il titolo cautelare ed il suo interesse a perseguire, attraverso la rimozione del provvedimento caducatolo, il ripristino della misura, seppure ai limitati fini di cui all'art. 27. Né tale interesse può ritenersi insussistente in ragione del fatto che l'indagato può proporre ricorso avverso il provvedimento eventualmente adottato a seguito dell'annullamento con rinvio di quello impugnato dal pubblico ministero. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte, l'ordinanza con la quale il giudice del riesame, in sede di rinvio, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare precedentemente annullata, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia anche qualora avverso ¡l nuovo provvedimento l'indagato proponga a sua volta ricorso per cassazione. La pronunzia risolve il contrasto tra le sezioni, facendo proprio l’orientamento dominante cfr. Sesta Sezione, n. 46404/19, CED 277308 QUINTA SEZIONE 23 GIUGNO 2020, N. 19083/20 RICORRENTE R. GIUDIZIO. Aggravanti c.d. privilegiate Bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti residue-Interpretazione costituzionalmente orientata. In un'ottica costituzionalmente orientata, le norme che configurano il privilegio in relazione ad alcune aggravanti oltre all'art. 624-bis comma 4 c.p., l'art. 628 comma 5 c.p., l'art. 416-bis.l comma 2 c.p., l'art. 604-ter comma 2 c.p., l'art. 186 comma 2 septies Codice della Strada possono e devono dunque essere interpretate nel senso per cui, una volta sottratta l'aggravante ad un compiuto giudizio di bilanciamento, comunque sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per la stessa deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate. In altri termini, una volta differenziato il destino comparativo dell'aggravante privilegiata da quello delle altre aggravanti eventualmente contestate, derogando per volontà legislativa all'unitarietà del giudizio di bilanciamento, ognuna di esse rimane ancorata alla propria disciplina di riferimento nel rapporto con le attenuanti riconosciute. E, nel caso di specie, l'art. 624-bìs comma 4 c.p. per l'appunto prevede che sulla pena determinata ai sensi del terzo comma dello stesso articolo debba essere applicata la diminuzione relativa a queste ultime. La pronunzia si pone in parziale, motivato contrasto con l’indirizzo secondo cui, nel caso di concorso tra l'aggravante privilegiata di cui all'art. 624-bis c.p., recidiva reiterata e circostanze attenuanti comuni, è necessario dapprima provvedere al bilanciamento, nei limiti imposti dall'art. 69 comma 4 c.p., tra la recidiva e le attenuanti ed all'esito di tale giudizio, qualora la prima sia stata ritenuta prevalente sulle seconde, applicare al concorso tra le due aggravanti la disciplina di cui all'art. 63 comma 4 c.p., mentre, nel caso della ritenuta equivalenza tra le opposte circostanze, semplicemente determinare la pena per il reato di furto in abitazione per come aggravato, senza operare alcuna diminuzione su di essa per le riconosciute attenuanti, in quanto già elise dal giudizio dì comparazione con la recidiva Quinta Sezione, n. 47519/18, CED 274181 PRIMA SEZIONE 22 GIUGNO 2020, N. 18874/20 RICORRENTE N. IMPUGNAZIONI. Patteggiamento in appello Individuazione del giudice dell’esecuzione della sentenza. Nel caso di c.d. patteggiamento della pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati. La pronunzia si inserisce nel solco dell’indirizzo maggioritario, affermatosi sul previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. cfr. Prima Sezione, n. 45481/08, CED 242069 PRIMA SEZIONE 17 GIUGNO 2020, N. 18468/20 RICORRENTE V. MISURE CAUTELARI REALI. Ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro da parte del GUP in sede di giudizio abbreviato Ricorribilità in Cassazione Esclusione. Un'interpretazione logico-sistematica delle norme codicistiche impone di ritenere operante anche per il giudizio abbreviato il generale principio dell’impugnabilità dell'ordinanza emessa nel giudizio di cognizione, diversa da quella in materia di libertà personale, dunque anche del provvedimento con cui il giudice di quella fase abbia deciso sulla richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio, unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio. L'art. 263 cod. proc. pen. non detta, infatti, regole speciali quanto all'impugnazione delle ordinanze relative alla restituzione delle cose sequestrate ai fini di prova, adottate nella fase del giudizio, né risulta in alcun modo evocabile la disciplina di cui all'art. 325 cod. proc. pen Il ricorso per cassazione avverso detta ordinanza va pertanto dichiarato inammissibile in applicazione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 468 cod. proc. Pen. Non risultano precedenti in termini. PRIMA SEZIONE 16 GIUGNO 2020, N. 18304/20 RICORRENTE V. PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA. Impedimento del difensore di fiducia Rilevanza. Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio. Rileva, invece, l’impedimento per ragioni di salute del difensore. Cfr., per tutte, Prima Sezione, n. 50160/17, CED 271542. TERZA SEZIONE 16 GIUGNO 2020, N. 18297/20 RICORRENTE P.M. in proc. C. GIUDIZIO. Reati per cui si procede mediante citazione diretta quoad poenam Norma sanzionatoria vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale. Il richiamo quoad poenam ai reati per i quali l'art. 550, comma 1, cod. proc. pen. impone che si proceda con citazione diretta a giudizio va effettuato in relazione al trattamento sanzionatorio previsto nel momento dell'esercizio dell'azione penale, indipendentemente da quale eventualmente sarà l'individuazione del trattamento sanzionatorio applicabile in base alla lex mitior . In materia processuale, vale il principio tempus regit actum , sicché ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 550, comma 1, cod. proc. pen. occorre avere riguardo ai reati siccome qualificati delitti o contravvenzioni e puniti al momento in cui viene esercitata l'azione penale, indipendentemente da quale fosse, sul punto, la legge vigente al momento della commissione del fatto. Il diverso principio di cui all’art. 2 comma 4 cod. pen., secondo cui si applica la disposizione più favorevoli al reo, ha infatti valenza esclusivamente sostanziale, come chiaramente mostra la sedes materìae . Conforme, tra le altre, Sezioni Unite, n. 44895/14, CED 260927.