RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 10 GIUGNO 2020, N. 17831/20 RICORRENTE M. ESECUZIONE PENALE. Estinzione della pena per decorso del tempo Individuazione del ‘dies a quo’ nel caso di sospensione dell’esecuzione. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell’art. 172, comma quarto, c.p., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. del termine di prescrizione della pena dal momento della eseguibilità della condanna. L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla ratio dell'art. 172, comma quinto, c.p., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione. Non risultano precedenti in termini. TERZA SEZIONE 10 GIUGNO 2020, N. 17825/2020 RICORRENTE P.M. in proc. B ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Rigetto di istanza di incidente probatorio. E' abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. abbia negato l'incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in base al comma 1 -bis dell'art. 392 c.p.p.-assunzione della testimonianza della persona offesa, minorenne o maggiorenne, del reato di violenza sessuale 'anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1' perché non preceduta dall'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa e, inoltre, dall’espletamento di una perizia sulla capacità a testimoniare del minore prima di raccoglierne le dichiarazioni in sede di incidente probatorio. In particolare, è stato precisato, che esigere la previa acquisizione delle predette sommarie informazioni, e/o accertamenti tecnici preventivi sulla capacità testimoniale equivarrebbe a frustrare la ratio della norma, che mira ad impedire la cd. vittimizzazione secondaria, intento espresso anche dall'alt. 362, comma 1-ter, cod. proc. penumero , come introdotto dalla legge 19 luglio 2019, numero 69, che consente al pubblico ministero di derogare all'obbligo ivi previsto di ascoltare nel termine di tre giorni il denunciante o querelante ovvero la persona offesa, quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini. La pronunzia si inserisce nell’indirizzo che si sta consolidando cfr. Terza Sezione numero 47572/19, CED.277756, dopo il superamento di quello contrario espresso, tra le altre, da Terza Sezione, numero 21930/13, CED 255483. TERZA SEZIONE 10 GIUGNO 2020, N. 17822/2020 RICORRENTE F. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Nullità dell’ordinanza emessa dal tribunale del riesame Caducazione della misura Esclusione. La nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in coi il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione nullo. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, numero 16936/2003, CED 224646. SEZIONI UNITE 5 GIUGNO 2020, N. 17274/20 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Misura applicata dal tribunale del riesame a seguito di appello del P.M. Obbligo a pena di inefficacia di procedere all’interrogatorio di garanzia Esclusione. In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale dei riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta. Proprio la richiamata diversità di meccanismi procedimentali costruiti per consentire l'esercizio del diritto di difesa conferma la non estensibilità dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. ad una situazione in cui il diritto di difesa è stato comunque ampiamente assicurato, ove si consideri che il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dalla instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad anticipare tutti i temi dell'azione cautelare, anche attraverso i contributi forniti dalla difesa. In definitiva, il meccanismo dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., che pure è momento fondamentale di esercizio del diritto di difesa, non può essere sempre semplicisticamente esportato al di fuori delle ipotesi per cui esso è espressamente previsto, essendo i principi costituzionali artt. 13 e 24 Cost. egualmente soddisfatti, in situazioni diverse e non assimilabili, da altre legittime modalità di espressione del contraddittorio defensionale, dove il legislatore non ha espressamente previsto l'interrogatorio dopo l'esecuzione della misura o lo ha previsto prima dell'esecuzione della misura, ovvero, per quanto interessa, ha previsto altre e diverse modalità di interlocuzione difensiva. PRIMA SEZIONE 5 GIUGNO 2020, N. 17203/20 RICORRENTE P.G. in proc. P. ESECUZIONE DELLA PENA. Ampliamento dei reati ostatiti alla concessione delle misure alternative Applicazione ai reati commessi antecedentemente alla norma restrittiva Esclusione. E’ legittima la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, a fronte dell'interpolazione dell'art. 4 bis della l. 26 luglio 1975, numero 354, e dell'allargamento del catalogo dei delitti ostativi tra i quali figurano anche quello di violenza sessuale in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica anzidetta. Nella specie in difetto di una disciplina transitoria per i fatti commessi in epoca anteriore alla introduzione di ulteriori restrizioni al regime ostativo deve operare il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. Da ciò la conseguenza che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione di cui all’art. 656, comma 9, c.p.p. per i delitti di cui all'art 4 bis cit. non deve essere applicato ai delitti entrati a far parte del catalogo relativo successivamente alla commissione del fatto. La pronunzia ritiene applicabile in materia i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 32/20, dovendosi richiamare un concetto sostanziale anche nell'esecuzione della pena, concetto intorno al quale ruota il procedimento interpretativo della modifica normativa. Il concetto di legalità della pena, dunque, si allarga e comprende non la sola sanzione in astratto prevista per il fatto all'epoca in cui esso è stato commesso, ma anche quella che in concreto viene attuata con modalità ben precise e che incidono direttamente sulla libertà personale. Una modifica normativa che rinvigorisce l'afflittività della sanzione, rispetto al quadro in vigore al momento del fatto e introduce un regime non prevedibile e deteriore per il condannato, incide anche sul principio di legalità. Trattasi di pronunzia innovativa, che supera i principi affermati, tra le altre, da Sezioni Unite, numero 24561/06, CED 233976 Quinta Sezione, numero 30558/14, CED 262489. TERZA SEZIONE 29 MAGGIO 2020, N. 16458/20 RICORRENTE B. GIUDIZIO. Accertamenti e valutazioni del consulente tecnico del P.M. Valenza probatoria prioritaria rispetto a quelli del consulente delle parti private. Le conclusioni tratte dal consulente PM, pur costituendo anch'esse il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa. Ciò in quanto non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, come stabilito dall'art. 358 c.p.p Se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni. E' del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. penumero rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio. La pronunzia, nell’affermare il suddetto principio, sicuramente opinabile, richiama il precedente, non massimato, della Seconda Sezione, numero 42937/14.