RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 30 APRILE 2020, N. 13539/20 RICORRENTE P. CONFISCA. Reato di lottizzazione abusiva-Prescrizione Operatività della confisca. La confisca di cui all'art. 44 dei d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’ importante pronunzia ha riconosciuto un principio generale innovativo per cui l’art. 578-bis c.p.p. trova applicazione non solo per la confisca allargata o ex 322-ter c.p. espressamente menzionate , ma per ogni forma di confisca anche per equivalente prevista da leggi speciali oltre che dal codice penale. Dunque, la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado impone al giudice di verificare i motivi di appello e, se accerta la responsabilità dell’imputato, deve pronunciarsi sulla confisca. Allo stesso modo procede la Corte di cassazione nell’esaminare i motivi del ricorso. Quindi si neutralizza, ai fini patrimoniali, la prescrizione dopo una sentenza di condanna di primo grado. Secondo le Sezioni Unite il riferimento alla confisca prevista da altre disposizioni di legge” formulato senza ulteriori specificazioni ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale ed inclusiva quindi anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente e come è la confisca urbanistica, avente natura di sanzione amministrativa. QUINTA SEZIONE 29 APRILE 2020, N. 13284/20 RICORRENTE C. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta fraudolenta Operazioni infragruppo Natura distrattiva-Condizioni. I principi cristallizzati nell'art. 2634 c.c. debbano trovare applicazione non solo nell'ambito della bancarotta da reato societario, ma altresì con riguardo a quella impropria patrimoniale al fine di determinare il carattere distrattivo o dissipativo di un'operazione infragruppo. In tal senso, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, perché il reato resta escluso se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente sfavorevoli, sì da rendere l'operazione stessa incapace di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società fallita. II vantaggio compensativo derivante alla società fallita dall'operazione infragruppo per la stessa sfavorevole nell'immediato non può peraltro coincidere con la mera partecipazione al gruppo, né può identificarsi con la generica utilità ritratta da quest'ultimo o con quello ricavato dalla società controllante. In altri termini, il difetto di tipicità della condotta non può in alcun modo derivare dal mero sacrificio imposto al patrimonio di una componente del gruppo al fine di assicurare la continuità di quest'ultimo o di altre sue componenti, a meno che non si dimostri – e il relativo onere grava per cui grava su chi invochi l'applicazione del! art. 2634 comma 3 c.c. che tale risultato si sia tradotto o sia fondatamente destinato a tradursi concretamente e non solo in termini astratti in un vantaggio, ancorché indiretto, in grado quantomeno di corrispondere il suddetto sacrificio. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 16206/17, CED 269702. SEZIONI UNITE 28 APRILE 2020, N. 13178/20 ICORRENTE G. ed altro DELITTI CONTRO L’ECONOMIA. Illecita concorrenza con minaccia e violenza Connotazioni oggettive del delitto. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. La pronunzia, nel definire l’ambito di operatività della fattispecie di cui all’art. 513 bis cod. pen., specifica che il soggetto attivo e quello passivo del reato devono trovarsi in una dinamica concorrenziale e pertanto, almeno tendenzialmente, offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi che siano destinati a soddisfare lo stesso bisogno dei consumatori o, comunque, bisogni complementari o affini. Relativamente al bene giuridico protetto dalla norma, le Sezioni Unite considerano tale non solo la tutela di un più ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, ma anche la protezione di un diverso interesse, da intendersi quale bene strumentale, consistente nella libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva. In sintesi, tenuto conto della normativa euro-unitaria e nazionale, le Sezioni unite concludono che la fattispecie ex art. 513 bis cod. pen. è riferibile a tutti i comportamenti competitivi, sia attivi che impeditivi della libertà altrui, connotati dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, idonei a favorire, o a consentire, l’illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nello svolgimento della propria attività produttiva, pur non essendo necessaria la reale intimidazione del soggetto passivo ovvero un’effettiva alterazione degli equilibri di mercato. La delineata tipicità della fattispecie in esame, conclude la Corte, consente di distinguerla agevolmente dal contiguo reato di cui all’art. 513 cod. pen., che contempla l’uso della violenza sulle cose per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o un commercio e prevede quale alternativa il ricorso a mezzi fraudolenti per le medesime finalità e di ritenerla non assorbita nella più grave fattispecie di estorsione trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ricorrendo gli elementi costitutivi di entrambi i delitti è configurabile il concorso formale. SECONDA SEZIONE 10 APRILE 2020, N. 11959/2020 RICORRENTE C. ed altro REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Appropriazione indebita Files aziendali Configurabilità. I dati informatici files sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer ‘formattato’. Infatti, ove l'appropriazione venga realizzata mediante condotte che mirano non solo all'interversione del possesso legittimamente acquisito dei dati informatici, in virtù di accordi negoziali e convenzioni che legittimano la disponibilità temporanea di quei dati, con obbligo della successiva restituzione, ma altresì a sottrarre definitivamente i dati informatici mediante la loro cancellazione, previamente duplicati e acquisiti autonomamente nella disponibilità del soggetto agente, si realizza il fatto tipico della materiale sottrazione del bene, che entra a far parte in via esclusiva del patrimonio del responsabile della condotta illecita. Contra, l’orientamento dominante, che esclude le entità immateriali opere dell'ingegno, idee, informazioni in senso lato dal novero delle cose mobili suscettibili di appropriazione cfr. Seconda Sezione, n. 20647/10, CED 247270 .