RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 10 APRILE 2020, N. 12208/2020 RICORRENTE P. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro di dati mediante estrazione di copie informatiche Interesse al riesame da parte dell’interessato, pur rimasto in possesso degli originali. In presenza dell'estrazione della copia del dato informativo con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità back-up si realizza un clone in tutto identico all'originale e, perciò, da esso indistinguibile, perché riversato in una copia immagine che ne preserva l'integrità e l'identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consente successive verifiche o accertamenti tecnici in tale caso, l’interesse alla restituzione riguarda il dato in sé e non anche il supporto che originariamente conteneva o quello sul quale il clone sia stato trasferito, sicché ¡a mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro, in quanto il trattenimento della copia informatica dei dati da parte dell'A.G. determina la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione, atteso che la riproduzione realizza cloni identici ed indistinguibili dagli originali e detti dati in tutto eguali a quello originale rimangono ormai sottratti al titolare. Non risultano precedenti in termini. QUARTA SEZIONE 10 APRILE 2020, N. 11958/2020 RICORRENTE P. ed altro IMPUGNAZIONI. Annullamento della sentenza che su appello della Parte civile condanni l’imputato al risarcimento dei danni Violazioni delle regole del giusto processo Rinvio al giudice penale. In caso di annullamento della sentenza di appello, con la quale l'imputato assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevocabile sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo in ragione della mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinnanzi al giudice penale, il quale si uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento Il rinvio al giudice penale anziché a quello civile, peraltro, costituisce una garanzia del diritto di tutte le parti a non vedere stravolte, alla fine di un lungo processo, le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilità che lo hanno governato fino a quel momento, determinandone il progressivo posizionamento. La pronunzia evidenzia la differenza tra il caso esaminato e quello oggetto di Sezioni Unite, n. 40109/13, CED 256087. In questo caso, infatti, contrariamente a quello, la violazione della regola processuale in tema di contraddittorio e formazione della prova dichiarativa, vizia la decisione sulla responsabilità, rendendola tamquam non esset. Pertanto, un rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, sarebbe fonte di una distonia del sistema, finendo per costringere il giudice civile a uniformarsi alla quaestio iuris decisa con la sentenza penale di annullamento, riesaminando le statuizioni contenute nella pronuncia assolutoria di primo grado e facendo applicazione di una regola processuale che, espressione dei principi di immediatezza e oralità, è in realtà regola propria del processo penale Conforme, Sesta Sezione, n. 31921/19, in motivazione. SEZIONI UNITE 9 APRILE 2020, N. 11803/20 RICORRENTE R. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Procedimento di riesame Esercizio del diritto del detenuto di partecipare all’udienza Termine. Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare ii diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. Interpretazione, questa, che valorizza l'ulteriore arricchimento del patrimonio di garanzie del detenuto sancito dalla legge n. 47 del 2015 con l'attribuzione all'imputato della possibilità di ottenere, in presenza di giustificati motivi, il differimento della data di udienza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. Tra le varie ipotesi potenzialmente idonee a giustificare il differimento, va senz'altro annoverata quella dell'imputato che, personalmente, può esercitare non già il diritto, bensì la facoltà di chiedere con l'istanza di differimento, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, di essere sentito su specifici temi riguardanti, eminentemente, la quaestio facti qualora la richiesta e le allegazioni su cui si fonda siano ritenute idonee a dar corpo a giustificati motivi, attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi tribunale del riesame disporrà, a norma dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., il differimento della data di udienza così come stabilito dalla disposizione da cinque a dieci giorni e con le conseguenze in punto di proroga dei termini per la decisione e per il deposito dalla stessa previsti. Attraverso l' utilizzazione dell'istituto del differimento dell'udienza con il conseguente slittamento dei vari termini, idoneo a salvaguardare le esigenze connesse alla programmazione del lavoro del tribunale del riesame , nella disciplina codicistica, sotto il profilo qui in esame, viene così prevista la facoltà dell'imputato di chiedere, pur dopo la presentazione della richiesta ai sensi del comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen., di essere sentito nell'udienza camerale. Facoltà che, sussistendo i presupposti di legge, offre all'imputato uno strumento per far valere le ragioni alla base della rivalutazione rispetto al momento della richiesta di riesame dell'opzione relativa al suo intervento all'udienza tale strumento completa l'assetto normativo del procedimento di riesame, che, anche attraverso l'esercizio della facoltà di chiedere il differimento ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. in funzione della partecipazione dell'imputato all'udienza camerale, risponde alle esigenze del tutto coerenti con il quadro sistematico descritto. PRIMA SEZIONE 9 APRILE 2020, N. 11682/2020 RICORRENTE P.M. in proc. C. GIUDICE ESECUZIONE. Intangibilità del giudicato Potere di concedere in sede esecutiva la sospensione condizionale Limiti. Deve escludersi che il Giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, nel disporre la revoca dei lavori di pubblica utilità e nel procedere, dunque, al ripristino del trattamento sanzionatorio originariamente inflitto da parte del giudice della cognizione, possa fare luogo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, alla sospensione condizionale della pena risultante dalla disposta sostituzione. Dal principio della intangibilità del giudicato deriva la tendenziale impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di modificare le statuizioni adottate all'esito del processo di cognizione che siano ormai divenute definitive in quanto non più soggette a impugnazione ordinaria. Nondimeno, tale principio generale dell'ordinamento giuridico può essere derogato a partire da espresse previsioni normative, le quali, giusta il limite posto dall’art. 14 disp. prel. cod. civ., non possono però essere estese oltre i casi dalle stesse contemplati. Il giudice dell'esecuzione può pacificamente procedere alla sospensione condizionale della pena sia nel caso di riconoscimento in executivis della continuazione, stante la relativa previsione dell'art. 671 cod. proc. pen. sia nel caso di declaratoria di abolitio criminis, rientrando la possibilità di concessione del beneficio nell'ambito dei provvedimenti conseguenti adottabili dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. sia, infine, in quello in cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina relativa alla cornice edittale prevista per un determinato reato, si sia proceduto, in sede esecutiva, alla rideterminazione della pena illegalmente inflitta. Fuori dalle menzionate ipotesi, caratterizzate dalla presenza di un'espressa previsione normativa o comunque dalla necessità di modificare il trattamento sanzionatorio in ragione dell'intervenuto mutamento dell'assetto normativo di riferimento, deve, invece, concludersi che il giudice dell'esecuzione non abbia il potere di accordare la sospensione condizionale della pena ove la stessa non sia stata applicata da parte del giudice della cognizione, non giustificandosi, in una ipotesi siffatta, alcuna immutatio del giudicato, ormai consolidatosi. Non risultano precedenti in termini.