RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 2 GENNAIO 2019, N. 51/2020 RICORRENTE C. ed altro INTERCETTAZIONI Divieto di utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi Applicabilità ai reati diversi emersi dalle operazioni di intercettazione Limiti. Il divieto di cui all'articolo 270 cod. proc. penumero di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex articolo 12 cod. proc. penumero a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Il profilo più rilevante della pronunzia, risiede nell’aver ritenuto che i casi di collegamento ex articolo 371 comma 2 lettere b” e c” cod.proc.penumero non creano quel legame sostanziale idoneo ad evitare l’operatività del divieto di cui all’articolo 270 cod.proc.penumero La pronunzia, inoltre, con l'inserimento dell'espressione semprechè rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge , ha voluto chiarire -al di là del quesito oggetto di rimessione che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati solo per i reati connessi per i quali la legge consente di disporre l'attività di intercettazione delineati in particolare per le intercettazioni ordinarie dall'alt. 266 cod. proc. penumero attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione . Inoltre, nel corpo della motivazione, il Supremo Consesso sembra introdurre una eccezione al principio di diritto affermato in pronuncia resta salva l’utilizzabilità delle conversazioni e comunicazioni che costituiscono corpo del reato frase utilizzata per commettere il reato” . TERZA SEZIONE 27 DICEMBRE 2019, N. 52035/2019 RICORRENTE L. ESECUZIONE Sentenza di patteggiamento Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice Poteri del giudice dell'esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 40 del 23/01/2019 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, d.P.R. numero 309/90 in riferimento alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 dello stesso testo normativo nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni, sia richiesto di accogliere il nuovo accordo delle parti sulla rideterminazione della pena che tenga luogo di quella inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento, deve valutare l'istanza congiunta delle parti e può rideterminare la pena in favore del condannato soltanto in caso di mancato accordo, ovvero di pena ritenuta incongrua in questo secondo caso, senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, provvede in via autonoma e discrezionale ai sensi degli artt. 132 133 cod. penumero , pur nel rispetto dell'accordo originariamente intervenuto tra te parti quanto agli elementi influenti sulla pena, non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale. La pronunzia richiama principi affermati, in diversa fattispecie da Sezioni Unite numero 37107/15, CED 264858. Contra, isolata, Prima Sezione, numero 51844/14, CED 261331. SESTA SEZIONE 27 DICEMBRE 2019, N. 52011/2019 RICORRENTE B. ed altri REATO Concorso di circostanze aggravanti Aggravanti ad effetto speciale e aggravanti indipendenti Presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico ex articolo 63 comma 4 cod. penumero La regola generale prevista dall'articolo 63, co. 4, cod. penumero trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento, non essendo condivisibile l'assunto secondo cui la regola del cumulo giuridico prevista dall'anzidetta disposizione non può trovare applicazione con riferimento alle circostanze aggravanti c.d. privilegiate quale quella prevista dall'articolo 7 L.203/91 , che essendo sottratte alla regola del bilanciamento con le circostanze attenuanti, si sottrarrebbero anche alla disciplina del cumulo giuridico previsto per il caso di concorso di circostanze omogenee. Si deve invece escludere che la regola del cumulo giuridico prevista dall'articolo 63, co.4, cod. penumero possa applicarsi anche al concorso di circostanze indipendenti e circostanze ad effetto speciale, dovendosi affermare il principio secondo cui le circostanze indipendenti possono essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino, nel caso delle aggravanti, un aumento superiore ad un terzo, da computarsi attraverso la trasformazione in valori frazionari dell'aumento di pena espresso in valori numerici rispetto alla pena del reato non aggravato. In caso contrario deve applicarsi la disciplina ordinaria del concorso delle circostanze aggravanti comuni, soggetta solo ai limiti di aumento previsti dall'articolo 66 cod. penumero Con riferimento al primo principio, la pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo maggioritario cfr. Quinta Sezione, numero 47519/18, CED 274181 . Con riferimento al secondo, specifica il principio espresso da Sezioni Unite, numero 28953/17, CED 269784. Principio che è stato recentemente contraddetto da Terza Sezione, numero 31293/19, CED 276291. PRIMA SEZIONE 24 DICEMBRE 2019, N. 52004/2019 RICORRENTE Trib. Firenze, confl comp. GIUDICE DI PACE Competenza per materia Lesioni colpose gravi commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale Criterio determinativo. In tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse in violazione della normativa stradale, persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 numero 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con funzione regolatrice della competenza. La pronunzia evidenzia la differenza tra il caso in esame e quello solo apparentemente analogo costituito dalla novella normativa in materia di reato di guida in stato di ebbrezza. In quel caso le Sezioni unite numero 3821/06, CED 232592 , stabilirono che la competenza per materia in relazione ai fatti commessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella Legge 1° agosto 2003, numero 214, dovesse essere determinata in riferimento al momento di esercizio dell'azione penale, in quanto la competenza del Tribunale, e non più del Giudice di pace, era stata stabilita dall’articolo 186, comma secondo, codice della strada, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione. In quel caso la modifica della competenza era stata posta direttamente ed in maniera autonoma, avendo allora il Legislatore disposto che per l'irrogazione della pena fosse competente il Tribunale. Non così nella nuova disciplina del reato di lesioni colpose stradali, in cui il mutamento di competenza è seguito indirettamente all'aggravamento della pena. Conforme, Quarta Sezione, numero 46394/18, CED 274273. QUINTA SEZIONE 20 DICEMBRE 2019, N. 51472/2019 RICORRENTE S. DIFENSORE Atti di investigazione difensiva Qualificazione soggettiva del difensore Rilevanza delle omissioni e falsificazioni. Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l’atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero. Anche se il legislatore, all'articolo 359 del codice penale, qualifica il difensore come soggetto privato esercente un servizio di pubblica necessità, deve ritenersi che esso rediga un atto pubblico allorquando procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt. 391 -bis e ter cod. proc. penumero Il falso ideologico eventualmente commesso dal difensore in tale occasione, è, dunque, sanzionabile ai sensi dell'articolo 479 cod. penumero , e non dell'articolo 481 dello stesso codice. La pronunzia riafferma principi enunciati da Sezioni Unite, numero 32009/06, CED 234214, estesi alle ipotesi di falsità materiali da Quinta Sezione, numero 7615/17, CED 269473.