RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 7 NOVEMBRE 2019, N. 45343/2019 RICORRENTE C. PARTE CIVILE. Sequestro conservativo Conversione in pignoramento Condanna generica con provvisionale Previsione speciale in caso di figli minori di vittima di omicidio. Il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non perde automaticamente efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 539, comma 1, c.p.p. a maggior ragione il provvedimento cautelare non perde efficacia in caso di sentenza generica con riconoscimento di una provvisionale in applicazione del comma 2 dell'art. 539 c.p.p. in tale ipotesi, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale e conserva i suoi effetti per la parte residua del credito pecuniario a tutela del quale il sequestro conservativo è stato concesso. Tali principi, hanno trovato conferma nelle modificazioni al codice di rito penale recate dall'art. 4 della legge n. 4 del 2018 che a con il comma 1, ha introdotto un comma 2-bis nell'art. 539 c.p.p. b con il comma 2, ha aggiunto all'art. 320, comma 1, primo periodo, c.p.p. le parole fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 539 . La novità più significativa è contenuta nel citato comma 2-bis dell'art. 539 c.p.p. che, in deroga al precetto contenuto nel comma 2 dello stesso art. 539, obbliga il giudice che condanna l'imputato per l'omicidio del coniuge o delle altre persone allo stesso equiparate ed al risarcimento del danno cagionato dal delitto in favore delle parti civili in misura da liquidare in separato processo civile, anche in assenza di domanda di tali particolari parti civili figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti , a liquidare in favore solo di costoro non dunque degli altri soggetti che dalla commissione del medesimo reato abbiano ricevuto danno una provvisionale sempre in deroga al precetto contenuto nel comma 2 dello stesso art. 539, prevede che la misura di tale provvisionale non sia pari al danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, bensì sia determinata in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile . La medesima disposizione, poi, in deroga al precetto contenuto nell'art. 320, comma 1, c.p.p., che, nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo in favore delle parti civili e, in applicazione dell'art. 316, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 4 del 2018, tale speciale sequestro può essere emesso in favore delle persone sopra citate anche prima dell'esercizio dell'azione penale, e a fortiori prima dell'esercizio dell'azione civile nel processo sull'azione penale, su richiesta del pubblico ministero che procede ad indagini preliminari per il delitto di omicidio del coniuge o di una delle persone dalla legge equiparate al coniuge , il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata. Non risultano precedenti in termini. SESTA SEZIONE 4 NOVEMBRE 2019, N. 44698/2019 RICORRENTE P.M. in proc. M. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. False dichiarazioni al p.m. Favoreggiamento personale Concorso apparente di norme. Tra il delitto di cui all'art. 371 bis c.p. e quello di favoreggiamento dichiarativo commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria ex art. 378 c.p., sussiste una sostanziale omogeneità del bene protetto, presidiando ciascuno una diversa fase del procedimento e del processo, circostanza che esclude la possibilità che la stessa condotta integri il concorso formale di reati. In particolare, tra il delitto previsto dall'art. 378 c.p. e quello di cui all'art. 371 bis dello stesso codice esiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, che esclude il concorso giacché alla norma generale dettata dall'art. 378 c.p., che prevede una fattispecie a forma libera, se ne accosta un'altra che, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero La pronunzia si colloca nel solco dell'indirizzo maggioritario cfr. Sesta Sezione, n. 13398/98, CED 212108 . SECONDA SEZIONE 4 NOVEMBRE 2019, N. 44678/2019 RICORRENTE B. ed altri PROCESSO. Successione nel tempo di interpretazioni difformi di leggi processuali Irretroattività Esclusione. Qualora si succedano nel tempo, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo alla stregua del principio tempus regit actum , che riguarda solo la successione nel tempo di leggi processuali, ma non delle interpretazioni di queste ultime Non si ignora che l'assimilazione del fenomeno della successione nel tempo di orientamenti giurisprudenziali diversi a quello della successione di leggi diverse trova espressione in sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno esteso il principio della irretroattività anche all'interpretazione giurisprudenziale, quando il suo mutamento non fosse ragionevolmente prevedibile. Si è cioè ritenuto che la sopravvenuta interpretazione estensiva della norma incriminatrice, tale da far rientrare nell'ambito di applicazione della stessa fatti e comportamenti che ne venivano in precedenza esclusi, sia fenomeno assimilabile a quello dell'introduzione di una nuova norma incriminatrice e comporti pertanto, in forza del principio dell'irretroattività della legge penale, l'inapplicabilità della nuova interpretazione ai fatti pregressi. Il discorso riguarda tuttavia norme di diritto sostanziale e non norme di diritto processuale, quali quelle sulla competenza. In definitiva, il principio affermato dalle sezioni unite, proprio perché promana dal collegio deputato a dirimere i contrasti di giurisprudenza, non poteva non rappresentare, per i giudici dell'appello, un fatto interpretativo nuovo che gli stessi erano tenuti ad esaminare per verificare la fondatezza dei motivi di impugnazione relativi alla definizione in primo grado della questione squisitamente processuale sulla competenza territoriale. Conforme, Seconda Sezione, n. 19716/10, CED 247114. PRIMA SEZIONE 31 OTTOBRE 2019, N. 44543/2019 RICORRENTE A. ESECUZIONE PENALE. Risarcimento per trattamento detentivo disumano o degradante Retroattività dell'art. 35-ter ord. pen. Il condannato, che si trovi ininterrottamente detenuto al momento di presentazione dell'istanza e lamenti un pregiudizio pregresso derivante dalla propria condizione carceraria anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2014, può richiedere al Magistrato di sorveglianza il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-t er ord. pen. La pronunzia fa proprio il principio affermato da Sez.U. civili n. 11018/18, CED 648270 e da Sez. U. pen. 3775/18, CED 271649. QUARTA SEZIONE 28 OTTOBRE 2019, N. 43656/2019 RICORRENTE C. ed altro REATO. Responsabilità delle persone giuridiche Reati colposi in materia antinfortunistica Presupposti. In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nei casi in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. Il risparmio in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dai vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. Fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001, per esemplificare, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto. Compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 dei d. lgs. n. 231 del 2001 poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione dei fatti Conforme, tra le altre, Quarta Sezione, n. 28538/19, non mass.