RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 17 SETTEMBRE 2019, N. 38381/2019 RICORRENTE B. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Reati in materia di stupefacenti Applicabilità dell'attenuante comune del 'danno di speciale tenuità'. La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'alt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al 'fatto lieve', si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso. Principio molto controverso. Nello stesso senso, Quarta Sezione, n. 5031/19, CED 275265. Contra, tra le più recenti, Terza Sezione, n. 36371/19. SECONDA SEZIONE 17 SETTEMBRE 2019, N. 38278/2019 RICORRENTE R. REATI DI FALSO. Falsa attestazione del pubblico dipendente in cartellini marcatempo Non integra nè il reato di falso in atto pubblico nè quello di falso in certificazioni amministrative. Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico -né la falsità in certificazioni amministrative la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza, in quanto si tratta di documenti che hanno natura di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e che in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. La pronunzia chiarisce che l’irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze integra il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento che può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. La sentenza reitera ed amplia il principio affermato da Sezioni Unite, n. 15983/06, CED 233423. TERZA SEZIONE 13 SETTEMBRE 2019, N. 38920/2019 RICORRENTE C. REATO E PENA. Beneficio della 'non menzione' Sospensione condizionale Diversità dei presupposti. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell''emenda' e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato ed è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato. E' pertanto viziato il diniego della non menzione motivata con il solo riferimento alla natura e gravità del reato. Principio innovativo che si pone nel solco di Seconda Sezione, n. 16366/19, CED 275813. QUINTA SEZIONE 13 SETTEMBRE 2019, N. 38081/2019 RICORRENTE S. REATI DI FALSO. Contraffazione di documento di identità avvenuta all'estero Punibilità dell'autore per il diverso reato di uso di atto falso Condizioni. Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso art. 489 c.p. , è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. Le condotte di falsificazione contraffazione o alterazione e di uso dei documenti falsificati sono considerate in realtà dal legislatore come manifestazioni di un'unica progressione criminosa, punibile a unico titolo di reato. Sicché, se è vero che l'ulteriore sviluppo dell'azione criminosa, nel caso di immissione in circolazione dei falsi da parte dello stesso autore della falsificazione, è penalmente irrilevante, tuttavia, ciò vale solo quando la falsificazione risulti punibile. In linea con tali argomenti, deve ritenersi che se la falsificazione documentale ebbe luogo all'estero, la contraffazione deve considerarsi definitivamente ivi realizzata, mentre l'uso successivo del documento da parte dello stesso autore è post factum indifferente al perfezionamento della fattispecie, che, tuttavia, integra il delitto di cui all'art. 489 cod.pen., quando l'agente non sia punibile per la contraffazione, come, appunto, nel caso di falso commesso all'estero per cui non sia intervenuta la richiesta ex art. 10 cod.pen e l'agente ne abbia fatto uso nello Stato. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 7940/07, CED. 235701. TERZA SEZIONE 13 SETTEMBRE 2019, N. 38021/2019 RICORRENTE V. ed altro REATI AMBIENTALI. Smaltimento di rifiuti Delitto di combustione illecita Connotazioni oggettive ed elementi distintivi rispetto ad altre fattispecie. Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli 'rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato'. Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 e 256, comma 2 d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecita. Del resto, l'incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato né sussistano deroghe, come quella contenuta nell'art. 256 bis, comma 6, d.lgs. 152 del 2006, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'abbandono di rifiuti dall'art. 255 qualora le condotte riguardino i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, ovvero quella relativa alla liceità della combustione dei materiali vegetali di cui all'art. 182, comma 6-bis, d.lgs. 152 del 2006, considerata normale pratica agricola laddove siano rispettate le condizioni indicate può sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa. Pur dopo l'introduzione dell'art. 256-bis e al di fuori della sua sfera di applicazione quale tassativamente delineata dalla norma restano dunque fermi i principi, secondo cui, ad. es., integra il reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 lo smaltimento di rifiuti di imballaggio mediante incenerimento in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero l'incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d.lgs. 152 del 2006 e divengono applicabili le sanzioni previste per l'illecita gestione di rifiuti. La pronunzia sviluppa principi affermati da Terza Sezione, n. 52610/17, CED 271359.