RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 12 SETTEMBRE 2019, N. 37878/2019 RICORRENTE S. REATI FALLIMENTARI. Bancarotta documentale Oggetto materiale. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di libri e scritture contabili prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, l.fall. Tale ragionamento può essere esteso alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l'interpretazione citata. La pronunzia estende alla bancarotta semplice principi affermati da Quinta Sezione, n. 42568/18, CED 273925 in tema di bancarotta fraudolenta. PRIMA SEZIONE 12 SETTEMBRE 2019, N. 37820/2019 RICORRENTE R. REATI CONTRO LA P.A Reato militare di collusione Reato di rivelazione di segreto di ufficio Concorso formale. Il reato del militare della Guardia di Finanza, che collude con estranei per frodare la finanza , previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, configura un delitto istantaneo a consumazione anticipata e, in ragione della rilevanza attribuita al bene giuridico protetto costituito dalla regolare riscossione dei tributi, l'applicazione della sanzione penale è anticipata al momento dell'accordo collusivo, senza sia richiesto anche il reale conseguimento del risultato della frode. Esso realizza un'ipotesi di concorso formale con il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio, non essendo le due condotte incompatibili ed essendo distinte per i beni protetti dalle rispettive norme incriminatrici, identificabili nella regolarità del gettito fiscale, nonché nella disciplina del corpo della Guardia di finanza nel primo e nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione relativamente al secondo. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 11 SETTEMBRE 2019, N. 37614/2019 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Udienza del riesame Omessa avviso all'indagato Nullità assoluta Esclusione. L'omesso avviso della udienza di riesame all'indagato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen Principio di diritto controverso. Nello stesso senso, tra le altre, Seconda Sezione, n. 16781/15, CED 263762. Secondo altro orientamento l'omissione in questione integra invece una nullità assoluta cfr., tra le altre, Seconda Sezione, n. 47841/03, CED 227737. QUARTA SEZIONE 4 SETTEMBRE 2019, N. 37007/2019 RICORRENTE C. GRATUITO PATROCINIO. Reddito computabile ai fini dell'ammissione del gratuito patrocinio Variazioni reddituali successive all'ultima dichiarazione dei redditi Rilevanza L'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio fa riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione. Con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'ultima dichiarazione dei redditi può dunque essere integrata da altri elementi, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Conforme, Quarta Sezione, n. 46382/14, CED 260954. QUINTA SEZIONE 3 SETTEMBRE 2019, N. 36990/2019 RICORRENTE L. GIUDIZIO. Pluralità di fatti che impongano il rinvio del dibattimento Sospensione dei termini di prescrizione. Nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. Conforme, Seconda Sezione, n. 11559/11, CED 249909 . QUINTA SEZIONE 3 SETTEMBRE 2019, N. 36985/2019 RICORRENTE R. REATO. Concorso di norme Ricorso abusivo al credito E' speciale rispetto al reato di truffa. Tra le norme incriminatrici di cui agli artt. 218 l.fall. e 640 cod. pen. sussiste un rapporto di specialità che, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., consente di individuare nella prima la disposizione prevalente. Difatti, il delitto di ricorso abusivo al credito ha un'oggettività giuridica più ampia di quello di truffa, atteso che il disvalore di questo delitto viene assorbito in quello del reato fallimentare che è volto a tutelare non solo il patrimonio del nuovo creditore ma anche quello dei creditori preesistenti e comunque ad evitare, nell'interesse pubblico dell'economia nazionale, che soggetti destinati al fallimento facciano ricorso al credito proprio per tale ragione, il delitto di cui all'art. 218 si caratterizza per più elementi specializzanti rispetto alla truffa, ossia per la particolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo e la necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa di fallimento. Peraltro, anche prima che l'art. 32, comma 1, legge 28 dicembre 2005 n. 262 modificasse l'art. 218 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 non era possibile il concorso formale tra il delitto di ricorso abusivo al credito e quello di truffa, atteso che il citato art. 218 conteneva una clausola di riserva che rendeva applicabile il delitto fallimentare solo in via sussidiaria, nel caso in cui il fatto non costituisse un delitto più grave. Poiché il ricorso abusivo al credito era punito nel massimo con la pena di anni due di reclusione, mentre il massimo edittale della truffa era pari ad anni tre di reclusione, nel caso in cui il fatto fosse ricaduto sotto la previsione di entrambe le norme incriminatrici, doveva ritenersi configurabile il solo delitto di truffa. Non risultano precedenti in termini. PRIMA SEZIONE 3 SETTEMBRE 2019, N. 36971/2019 RICORRENTE Z. REATO. Reato continuato Applicazione in sede esecutiva Rilevanza di pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto la continuazione per fatti commessi nel medesimo lasso di tempo. Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione, pur non avendo alcun carattere vincolante, assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Conforme, tra le altre, Prima Sezione, n. 54106/17, CED 271903.