RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 2 SETTEMBRE 2019, N. 36842/2019 RICORRENTE P.G. in proc. N. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Delitto di false dichiarazioni al P.M. Dichiarazioni rese in procedimento iscritto nel registro dei 'fatti non costituenti reato' Configurabilità. E' configurabile la condotta materiale del reato di cui all'alt. 371 bis c.p. anche nel caso di sommarie informazioni acquisite dall'organo inquirente nell'ambito di un procedimento iscritto a mod. 45, quando cioè gli elementi informativi a sua disposizione non siano ancora assurti alla dignità di una vera e propria notizia di reato, che come tale implica la necessità di procedere alle iscrizioni di cui all'art. 335 c.p.p. non essendo sostenibile che, in tale situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da poter pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato. Conforme, Sesta Sezione, n. 9137/09, CED 243062. SESTA SEZIONE 2 SETTEMBRE 2019, N. 36832/2019 RICORRENTE P.M. in proc. S. DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA. Delitto di maltrattamenti in famiglia Eccesso 'educativo'. Non può ritenersi lecito l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da animus corrigendi , integrando in tal caso il più grave reato di maltrattamenti In famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Né tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore. Cfr., tra le altre, Sesta Sezione, n. 48272/09, CED 245329. TERZA SEZIONE 30 AGOSTO 2019, N. 36712/2019 RICORRENTE C. ed altro REATO URBANISTICI. Violazioni della normativa antisismica Ordine di demolizione da parte del giudice Presupposti. In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali. Conforme, Terza Sezione, n. 6371/14, CED 258899. TERZA SEZIONE 30 AGOSTO 2019, N. 36687/2019 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONI. Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto Interesse dell'imputato alla impugnazione Individuazione. La sentenza che ha dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., è impugnabile, pur in assenza di possibili profili di efficacia della stessa nel giudizio civile o amministrativo di danno, atteso che essa deve essere iscritta nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, lett. f , d.P.R. n. 313/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 28/2015. Diversamente dai provvedimenti di archiviazione adottati per tale ragione, che non rientrano nella richiamata previsione perché non definitivi e non radicano quindi un concreto interesse a ricorrere, l'iscrivibilità della sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del fatto integra gli estremi di un pregiudizio attuale che l'imputato ha interesse a rimuovere. Conforme, Quinta Sezione, n. 48610/18, CED 274144. TERZA SEZIONE 28 AGOSTO 2019, N. 36474/2019 RICORRENTE C. REATI FISCALI. Omessa dichiarazione fiscale ai fini di evasione Responsabilità dell'amministratore di diritto, mero prestanome Non sussiste in assenza della prova del dolo specifico. In materia di reati tributari e, segnatamente, con riferimento al reato di omessa dichiarazione fiscale per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 c.p., per cui attesa la natura di reato a dolo specifico ai fini della punibilità dell'autore del reato, nella specie l'amministratore di diritto/prestanome, non è sufficiente il dolo generico, ma si richiede invece il dolo specifico di evasione che necessita di rigorosa prova, che non può essere affidata alla semplice, quanto irrilevante, affermazione fondata sul precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nell' art. 5 c.p La circostanza di essere il legale rappresentante della società, se di regola normalmente esclude che l'imprenditore possa difendersi evocando il disposto dell'art. 5, c.p., non è ex se sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi, a far ritenere provato il dolo specifico normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale del fatto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74/2000. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società, il fatto gli può essere addebitato, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2392 c.c. e art. 40 cpv. c.p., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo proprio del singolo reato. Occorre, dunque, che il giudice di merito individui, al di là della mera assunzione della carica di amministratore di diritto, ulteriori elementi che corroborino, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto ai fini della perseguibilità penale della sua condotta. Conforme, Terza Sezione, n. 38780/15, CED 264971. TERZA SEZIONE 26 AGOSTO 2019, N. 36405/2019 RICORRENTE P.M. in proc. R. REATO. Reati contravvenzionali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro Definizione del contesto in sede amministrativa, pur in assenza di prescrizioni Estinzione del reato. La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss. d.lgs. n. 152/2006 è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell'assenza di danno o pericolo concreto di danno, l'autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata. Parimenti, l'art. 15, comma 3, d.lgs. n. 124/2004, si riferisce sia alle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, sia alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto, precedentemente all'emanazione della prescrizione, all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati. Perciò, del tutto legittimamente l'autorità amministrativa può adottare la procedura estintiva senza impartire prescrizioni perché le condotte sono esaurite, ma il giudice penale mantiene il potere di sindacare la legittimità della procedura, valutando se, nel caso di specie, lo status quo impediva effettivamente l'indicazione di prescrizioni necessarie per regolarizzare l'illecito. Se l'autorità di vigilanza non attiva la procedura di estinzione nonostante il contravventore abbia commesso un illecito istantaneo, privo di conseguenze dannose o pericolose, oppure abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, l'imputato può richiedere di essere ammesso all'oblazione tanto in sede amministrativa che in sede giudiziaria. E, invero, il beneficio in questione non potrebbe essergli precluso per il solo fatto che non ci sia nulla da regolarizzare. La pronunzia chiarisce e specifica principi affermati, tra le altre, da Terza Sezione n. 7678/17.