RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 13 AGOSTO 2019, N. 36054/2019 RICORRENTE Trib. Sorv., conflitto di competenza ESECUZIONE Sospensione della esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Competenza. Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, possono essere modificate dal giudice dell'esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p La richiesta di differimento dell'esecuzione della pena sostitutiva per ragioni di salute non può essere ritenuta come rientrante in modo molto generico tra le istanze di modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva. Ed allora, la competenza generale a disporre il differimento dell'esecuzione penale va attribuita al Tribunale di Sorveglianza, organo giudiziario precipuamente configurato per bilanciare il diritto alla salute di un condannato con l'esigenza di garantire effettività all'esecuzione della sentenza di condanna. Non risultano precedenti in termini. SEZIONI UNITE 7 AGOSTO 2019, N. 35814/2019 RICORRENTE P.G. e P.C. in proc. M. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Formazione di copia atto inesistente Delitto di falsità materiale Condizioni. La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. La pronunzia fa proprio l'indirizzo espresso, tra le altre, da Quinta Sezione, n. 7385/08, CED 239112 che incentra la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Siffatta esegesi poggia su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità. Entro tale prospettiva, a ben vedere, è indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto originale rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda. SECONDA SEZIONE 1° AGOSTO 2019, N. 35416/2019 RICORRENTE A. GIUDICE. Ricusazione Decorrenza del termine perentorio per proporla. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza. Tale soluzione -secondo la pronunzia in rassegna è aderente al dato letterale la locuzione sia divenuta nota allude ad una situazione oggettiva che prescinde dal soggetto al quale tale conoscenza si riferisce e risulta la più idonea a contemperare il principio della immutabilità del giudice con quello della sua terzietà, entrambi di rilevanza costituzionale, ed impedire strumentali tardive proposizioni di istanze di ricusazione. Principio controverso. Conforme l'indirizzo maggioritario tra cui Quinta Sezione, n. 36886/13 . Secondo l'opposto orientamento la decorrenza del termine di tre giorni va individuata facendo riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa cfr., Sesta Sezione, n. 19553/14 . SECONDA SEZIONE 31 LUGLIO 2019, N. 35146/2019 RICORRENTE P.G. in proc. C. SENTENZA. Riqualificazione giuridica del fatto da parte della Cassazione Reato per il quale è prevista l’udienza preliminare che non è stata tenuta Annullamento senza rinvio. La Corte di Cassazione, quando attribuisce al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado. In tal modo, con la regressione del processo, vengono ad essere salvaguardati tutti i principi posti dall’insegnamento della CEDU giacché, per effetto di tale regressione, viene ampiamente garantito l’esercizio del diritto di difesa anche con riguardo alla conoscenza dell’esatta qualificazione del fatto. La pronunzia chiarisce che l’art. 550, comma 3, c.p.p., nel prevedere uno sbarramento alla relativa eccezione, proponibile solo entro i termini di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p. detta una regola che vale solo quando il reato, come originariamente qualificato avrebbe richiesto di per sé l’udienza preliminare e non quando la necessità di tale passaggio consegua alla riqualificazione operata in sede di giudizio. Conforme, Sesta Sezione, n. 22813/16.