RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 31 MAGGIO 2019, N. 24771/2019 RICORRENTE V. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO. Appropriazione indebita d’uso Configurabilità giuridica. L'appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l'uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo così manifestamente un mezzo per effettuare l'appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria. Quello che conta è che l'uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l'agente deteneva in custodia il bene, di modo che l'atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell'inversione del possesso che costituisce l'elemento oggettivo della struttura del reato. Questione controversa. Secondo un primo orientamento, l’appropriazione indebita d’uso non è prevista come reato Seconda Sezione, n. 9208/83, CED 161008 . Un altro orientamento consente di inquadrare, in determinate circostanze, il fatto dell'appropriazione indebita d'uso nell'ambito del reato di furto Quinta Sezione, n. 2032/97, CED 208668. La pronunzia in rassegna si conforma all’indirizzo più recente Seconda Sezione n. 47665/09, CED 245370 . QUINTA SEZIONE 31 MAGGIO 2019, N. 24445/2019 RICORRENTE M. GIUDICATO. Reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori Sentenza irrevocabile pronunziata per una delle due figure criminose Operatività del divieto di ne bis in idem Condizioni. E’ operativo il divieto del ‘ne bis in idem’ determinato dal giudicato, anche ove si reputi che tra le due fattispecie, di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sussista un rapporto di concorso formale di reati. Ai fini della preclusione in questione, l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova incriminazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. Pertanto, a prescindere dalla natura dei rapporti tra la fattispecie di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia concorso apparente di norme per specialità o per consunzione, o concorso formale la pronuncia di una sentenza irrevocabile in ordine a una delle due figure di reato che abbia avuto a oggetto il medesimo fatto storico rilevante per l'altra, preclude necessariamente l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale in relazione a quest'ultima. La pronunzia richiama il recente intervento della Corte Costituzionale, che ha ampliato l'area di operatività della regola del ne bis in idem processuale con la sentenza n. 200 del 2016, con la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'alt. 117 primo comma Cost., in relazione all'alt. 4 Protocollo n. 7 Cedu, l'art. 649 cod.proc.pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Pertanto, l'esistenza, in relazione a un medesimo fatto storico, di una pronuncia irrevocabile, determina una preclusione processuale per una seconda iniziativa penale anche in relazione a fattispecie di reato che sono in rapporto di concorso formale con quella già oggetto di giudizio, e che, quindi, sul piano sostanziale, potrebbero essere correttamente contestate e ritenute sussistenti dal giudice nell'ambito di un ‘simultaneus processus’. Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico. Conforme, Quinta Sezione, n. 47683/16, CED 268502. PRIMA SEZIONE 31 MAGGIO 2019, N. 24423/2019 RICORRENTE G. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE Condannato detenuto fuori della circoscrizione del giudice Omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, a cui sia stata avanzata richiesta Sanzione processuale. Quando l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, chiede di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, detta audizione diventa elemento indispensabile per la validità del procedimento con la conseguente configurabilità di una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c c.p.p., sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità e rilevabilità, nel caso in cui non si dia seguito all'istanza. Conforme, Prima Sezione, n. 50475/18, CED 274546. TERZA SEZIONE 29 MAGGIO 2019, N. 23808/2019 RICORRENTE A. CODICE DELLA PRIVACY. Trattamento illecito di dati personali Produzione in giudizio civile Requisito del pregiudizio arrecato alla persona a cui i dati si riferiscono. Il necessario requisito del nocumento richiesto per la configurazione del reato di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196/2003 non può ritenersi sussistente, in caso di produzione in un giudizio civile di documenti contenenti dati personali, ancorché effettuata al di fuori dei limiti consentiti per il corretto esercizio del diritto di difesa, in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell’interesse protetto, trattandosi di informazioni la cui cognizione è normalmente riservata e circoscritta ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, sui quali incombe un obbligo di riservatezza Nella specie in una causa civile, per contestare la fondatezza del diritto di credito azionato dalla controparte, era stata prodotta documentazione sanitaria relativa a grave patologia psichiatrica dell’attore. La pronunzia ha ritenuto insussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa, trattandosi di produzione non pertinente rispetto alle argomentazioni spese per contestare il diritto di credito. Nondimeno, ha ritenuto insussistente il reato, per difetto del necessario requisito del nocumento. In termini analoghi, Terza Sezione, n. 35553/17, CED 271240.