RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 23 MAGGIO 2019, N. 22579/2019 RICORRENTE C. DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI. Maltrattamento di animali -Concetto di lesione. Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544-ter, in relazione all'art. 582, c.p., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 23 MAGGIO 2019, N. 22540/2019 RICORRENTE C. IMPUGNAZIONI. Sentenza di prescrizione Ricorso per cassazione diretto a far valere vizi di motivazione e nullità di ordine generale Inammissibilità. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata. Il principio opera anche in presenza di cause di nullità assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Conforme, Sesta Sezione, n. 23594/13, CED n. 256625. SEZIONI UNITE 22 MAGGIO 2019, N. 22533/2019 RICORRENTE S. IMPUGNAZIONI. Giudice d'appello Concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena Motivazione Censurabilità in Cassazione. Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello. In estrema sintesi il mancato esercizio con esito positivo o negativo del potere dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale non decisione , non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'Imputato nel giudizio di primo grado. Tale soluzione appare coerente con il sistema di processo di parti del codice di rito e rispettosa, in particolare, della struttura del beneficio in esame che postula un interesse del potenziale destinatario non sempre favorevole alla sua applicazione. SECONDA SEZIONE 22 MAGGIO 2019, N. 22490/2019 RICORRENTE D. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Estorsione Differenza rispetto al reato di ragion fattasi Effetto soggettivo. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si distinguono con riguardo all'elemento psicologico perché, nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini della distinzione tra i suddetti delitti, l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p., ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione. La giurisprudenza di legittimità continua ad essere divisa sui criteri differenziali tra le due fattispecie. La pronunzia in rassegna segue l'orientamento interpretativo secondo cui il criterio discretivo va rinvenuto esclusivamente nell'elemento soggettivo tra le altre, Seconda Sezione, n. 23765/15, CED 264106 secondo altra opzione il discrimine va rinvenuto nel livello di gravità dell'azione minatoria che, ove particolarmente intensa -c.d. effetto costrittivo giustifica il riconoscimento dell'estorsione cfr. Seconda Sezione, n. 33712/17, CED 270425 Seconda Sezione, n. 36928/2018 . TERZA SEZIONE 21 MAGGIO 2019, N. 22061/2019 RICORRENTE M. CONFISCA. Reati tributari Omesso versamento delle ritenute Confisca del denaro costituente profitto del reato. In tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto di imposta il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del Reato. Non risultano precedenti in termini.