RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 2 MAGGIO 2019, N. 18221/2019 RICORRENTE P.G. in proc. S. CIRCOLAZIONE STRADALE. Manomissione di cronotachigrafo Illecito amministrativo di cui all'articolo 179 cod.strad. Reato di cui all'articolo 437 c.p. Concorso apparente di norme. In caso di manomissione di cronotachigrafo, sussiste un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all'alt. 437 c.p., il quale punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. Ne consegue che in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa,dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'articolo 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 legge numero 689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 437 c.p Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'articolo 437 c.p. configurare tale fattispecie incriminatrice. Trattasi di principio controverso. Conforme, Prima Sezione, numero 2200/18, CED 272364. Contra, nel senso del concorso di illeciti, Prima Sezione, numero 47211/16, CED 268892. QUINTA SEZIONE 29 APRILE 2019, N. 17804/2019 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Arresti domiciliari Eseguibilità in una Casa di Lavoro Esclusione. Gli arresti domiciliari, a norma dell'articolo 284, comma 1, cod. proc. penumero , possono trovare esecuzione nell'abitazione dell'indagato o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o assistenza ovvero ancora, ove istituita, in una casa famiglia protetta. Tale elencazione — al di là di ipotesi specifiche, si pensi all'articolo 89, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 — deve reputarsi tassativa. Ciò risponde alla logica complessiva del sistema della cautela, che vede una precisa graduazione delle misure cautelari in ragione del grado di incisività di ciascuna sul bene della libertà personale. Da tale graduazione logicamente consegue la necessità di collocazione del detenuto agli arresti domiciliari in un luogo certamente diverso da un istituto a vocazione detentiva e nel quale la permanenza in loco sia eteroindotta e non già affidata al grado di accondiscendenza dell'interessato rispetto ai limiti connaturati alla misura applicatagli. Sulla scorta di tali riflessioni e data, appunto, la natura detentiva della casa di lavoro quale si evince dalla collocazione codicistica ex articolo 215 c.p., va escluso che gli arresti domiciliari possano ivi trovare esecuzione. Non risultano precedenti i termini. QUARTA SEZIONE 29 APRILE 2019, N. 17672/2019 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Udienza di convalida dell'arresto Avviso al difensore Termine troppo esiguo Conseguenze. E' affetto da nullità, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto inviato al difensore con anticipo talmente ridotto da far ragionevolmente presumere l' oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell'attività giudiziaria. Tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento la legge non fissa un termine minimo da valere in tutti i casi e sul quale fondare una presunzione legale di idoneità/inidoneità dell'avviso il che però non esclude affatto che una tale valutazione debba essere compiuta, ma comporta solo che essa sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che dovrà valutare in concreto la congruità del termine concesso, in relazione alle variabili circostanze del singolo caso. La pronunzia reitera un principio già affermato da Quarta Sezione, numero 3820/15, CED 261947. QUARTA SEZIONE 29 APRILE 2019, N. 17668/2019 RICORRENTE C. GRATUITO PATROCINIO. Revoca del provvedimento di ammissione Conseguente inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore Esclusione. Alla revoca ai sensi dell'articolo 112 comma 1 lett.d del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'articolo 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato. Una interpretazione sistematica della disciplina sul recupero delle spese anticipate dallo Stato in ipotesi di revoca del patrocinio induce a ritenere che l'efficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore sia del tutto indipendente dalle vicende che attengono al provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti e indifferente alle sorti di questo. E' lo stesso legislatore a prevedere che in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione, il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato artt. 107 e 111 d.P.R. numero 115/2012 . E' logico inferirne, in accordo con le altre norme di sistema che disciplinano il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore e la sua opposizione , che quest'ultimo oggetto di diritto soggettivo patrimoniale di cui è titolare il difensore rimanga intangibile nei suoi caratteri di stabilità ed esecutività. Non risultano precedenti in termini.