RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 29 APRILE 2019, N. 17657/2019 RICORRENTE L. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza Analisi ematiche su mera richiesta della p.g. Mancanza del consenso dell'interessato Utilizzabilità. La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza, su richiesta della polizia giudiziaria, al di fuori di un protocollo medico, non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo prevalente cfr., tra le altre, Quarta Sezione, n. 2343/18, CED 272334. Contra Quarta Sezione, n. 21885/17, CED 270004. SECONDA SEZIONE 24 APRILE 2019, N. 17535/2019 RICORRENTE C. CONFISCA. Confisca per equivalente Reati tributari Importo delle sanzioni Esclusione. In tema di reati tributari, il valore assoggettabile alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito. In altri termini, nei reati dichiarativi, connotati dall'evasione di imposta, o nei reati di omesso versamento, la sanzione tributaria rientra nel concetto non di profitto , ma di costo del reato, che trova origine nella commissione dello stesso e, di conseguenza, la commisurazione della confisca anche sull'importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo il profitto essere individuato nella sola imposta evasa il solo risparmio che ottiene il contribuente infedele. La pronunzia si pone nel solco dell'indirizzo consolidato cfr. Sezione Terza, n. 28047/17, CED 270429. Solo apparente è il contrasto con Sezioni Unite, n. 18374/13, CED 255036 secondo cui il profitto confiscabile può anche consistere nel mancato pagamento delle sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito tributario. Tale principio è stato infatti affermato in relazione alla peculiare figura delittuosa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rispetto a cui, una volta maturati interessi e sanzioni, l'attività distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, comporta un risparmio di spesa che concerne anche tutti gli accessori esigibili dal fisco. SECONDA SEZIONE 23 APRILE 2019, N. 17456/2019 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente Esecuzione Rimedi da parte dell'interessato. In materia di sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca per equivalente, le doglianze in ordine alla concreta individuazione dei beni da confiscare devono essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione al quale il destinatario può ricorrere ogni volta che si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. Diverso è il caso in cui è in contestazione la proporzione tra il valore da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, ed il valore effettivo delle cose sottoposte a vincolo, cui si associa una richiesta di restituzione ogni volta che il soggetto colpito ritenga che sussista una sproporzione in questo caso la persona interessata al dissequestro ha a disposizione il percorso ordinario di contestazione ovvero la presentazione della richiesta al pubblico ministero e l'impugnazione con l’appello cautelare dell’eventuale provvedimento negativo del Gip La Corte riassume e specifica principi rispettivamente affermati da Sesta Sezione, n. 53832/17, CED 271736 e Terza Sezione n. 10567/13, CED 254918. TERZA SEZIONE 23 APRILE 2019, N. 17398/2019 RICORRENTE P. ESECUZIONE PENALE. Giudice dell'esecuzione Ordine di demolizione di immobile abusivo Preteso diritto assoluto del condannato alla inviolabilità del domicilio. Non sussiste alcun diritto assoluto alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di art. 8 Cedu, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, ordine che non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Fermo tale principio il giudice dell'esecuzione chiamato a valutare l'istanza del condannato deve tenere anche conto del principio affermato con la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 Ivanova e Cherkezov c/ Bulgaria , secondo la quale il diritto all'abitazione di cui al citato art. 8, richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. La violazione o meno, nella fattispecie concreta, dell'art. 8 della convenzione europea, dovrà essere valutata sotto il profilo della proporzionalità, tra l'abuso se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità, se abitato e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme. Conforme, Terza Sezione, n. 24882/18, CED 273368.