RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE 19 APRILE 2019, N. 17183/2019 RICORRENTE G. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza Aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale Connotazioni. L'aggravante di aver provocato un incidente stradale postula la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto. E' sufficiente, peraltro, il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, tale da limitarne la capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, collegabile alla situazione di pericolo, anche se tale pericolo sia stato causato da altri utenti della strada. Conforme, tra le altre, Quarta Sezione, n. 54991/17, CED 271557. SESTA SEZIONE 17 APRILE 2019, N. 16872/2019 RICORRENTE G. DELITTI CONTRO LA P.A Riparazione pecuniaria Confisca per equivalente Cumulabilità delle misure Esclusione. L'art. 323 quater c.p., modificato dalla l. n. 3/2019, prevede una nuova misura obbligatoria in caso di sentenza di condanna, per i delitti ivi tassativamente indicati, denominata riparazione pecuniaria , consistente nel pagamento di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, con la specificazione che la riparazione pecuniaria deve corrispondere ad una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato”. A pendant della riparazione pecuniaria, il comma 1 ter dell'art. 444 c.p.p. ha subordinato l'accesso al patteggiamento per i medesimi reati alla condizione della restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”, così da evitare che l'adesione al rito semplificato consenta al soggetto attivo di eludere la ripetizione del vantaggio indebitamente lucrato, imposta dall'alt. 322 quater c.p Il problema del raccordo tra le suddette misure e quella della confisca per equivalente del prezzo o del profitto ex art. 322 ter c.p., va risolto nel senso di escluderne l'applicazione cumulativa, che verrebbe a determinare una patente violazione del ne bis in idem sanzionatorio. Pertanto, l'effetto dell'adempimento della condizione processuale di ammissibilità del rito di cui al comma 1 ter dell'alt. 444 c.p.p. è quello, da un lato, di impedire all'imputato qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato e, dall'altro, di consentirgli di escludere l'applicazione, con la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della confisca ex art. 322 ter del profitto o del prezzo del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 quater a favore dell'amministrazione di appartenenza. Ciò premesso, configurando l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato” e della confisca per equivalente del medesimo profitto una causa di illegalità della misura della confisca, come tale denunciabile ai sensi dell'alt. 448, comma 2 bis , c.p.p., deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca che va eliminata. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 15 APRILE 2019, N. 16353/2019 RICORRENTE V. REATO. Furto Cose esposte alla pubblica fede Servizio di vigilanza. In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di vigilanza realizzato tramite servizio di guardia giurata, quando questo non garantisca una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene e configuri un controllo non continuativo né diretto sulla res . La pronunzia fa proprio l'indirizzo più rigorista, espresso tra le altre da Seconda Sezione, n. 2724/15, CED 265808 parzialmente difforme, Quinta Sezione, n. 4036/15, CED 267564. SEZIONI UNITE 17 APRILE 2019, N. 14643/2019 RICORRENTE S. MISURE DI PREVENZIONE. Persona sottoposta a misura di prevenzione personale Obbligo penalmente sanzionato di comunicare variazioni patrimoniali Decorrenza. L'art. 80 d.lgs. n. 159/2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423/1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo. Ciò tenuto conto della natura di reato omissivo istantaneo del delitto in esame, la consumazione del quale deve essere collocata nel momento e nel luogo in cui le comunicazioni delle variazioni patrimoniali andavano effettuate. Non si pone, conseguentemente, un problema di applicabilità dell'alt. 2, comma 4, c.p., che presuppone una modifica della fattispecie incriminatrice che le richiamate disposizioni non hanno determinato. La pronunzia, nel risolvere il contrasto, fa proprio l'indirizzo maggioritario espresso da Seconda Sezione, n. 28104/15, CED 264137 contra Sesta Sezione, n. 41113/13, CED 256137.