RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 19 FEBBRAIO 2019, N. 7580/2019 RICORRENTE Z. INDAGINI PRELIMINARI. Indagini svolte dal PM dopo l'invio dell'avviso di conclusione indagini Omissione dell'ulteriore avviso Nullità Esclusione. L'art. 416 c.p.p. sancisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei soli casi, che debbono considerarsi tassativi ai sensi dell'art. 177 c.p.p., in cui la stessa non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio quando l'indagato l'abbia richiesto . E, quindi, la nullità deriva solo dall'omessa comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis codice di rito. Una situazione del tutto diversa da quella che si crea quando l'avviso sia stato inviato ma non venga rinnovato a seguito di nuove indagini, un'ipotesi non espressamente disciplinata dall'art. 416 del codice di rito e neppure dall'art. 415 bis c.p.p. . L'unica sanzione ipotizzabile è l'inutilizzabilità delle nuove investigazioni se la documentazione relativa non sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati. La pronunzia sembra conformarsi ai principi affermati da Terza Sezione, n. 24979/18, CED 273527. SECONDA SEZIONE 18 FEBBRAIO 2019, N. 7290/2019 RICORRENTE M. ed altro GIUDIZIO. Prova dichiarativa Acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste resosi irreperibile perché intimidito Condizioni. Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del dichiarante, occorre l'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso. Non può darsi rilievo alcuno al timore autoindotto nel teste che, sia pure legittimamente e comprensibilmente intimidito ma, comunque, per sua libera scelta, si sia allontanato rendendosi irreperibile. In altri termini, in assenza di circostanze che, anche a livello meramente indiziario, consentano di ritenere che il teste sa stato destinatario di indebite pressioni, non può darsi rilievo a considerazioni e timori di natura soggettiva e che siano fondati esclusivamente sulla stessa condotta di reato sulla quale il teste sia stato chiamato a riferire. La pronunzia richiama principi espressi da Sezioni Unite n. 27918/11, CED 250198. SESTA SEZIONE 13 FEBBRAIO 2019, N. 6945/2019 RICORRENTE P.M. in proc. A. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Rimessione degli atti dal GUP al PM sull'erroneo presupposto che il reato contestato non rientri tra quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare Non è tale. Non è condivisibile l'orientamento secondo cui è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., affinché si proceda con citazione diretta. Ciò perché, si è detto, ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sull'originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'alt. 521 bis c.p.p Tuttavia, in tale situazione processuale, il PM, pur dubitando che la citazione diretta sia corretta, è 'obbligato' ad esercitare l'azione penale con le modalità dell'art. 550 c.p.p. solamente perché tanto è stato stabilito dal giudice dell'udienza preliminare fermo restando che egli ben può poi chiedere al giudice del dibattimento di mettere in discussione quella determinazione, sollecitando l'adozione di una decisione a norma del comma 3 dello stesso art. 550. Conforme, Prima Sezione, n. 47766/08, CED 242747. Contra, tra le altre, Quinta Sezione, n. 10531/18, CED 272593. TERZA SEZIONE 12 FEBBRAIO 2019, N. 6734/2019 RICORRENTE V. ed altro PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE. Accesso non autorizzato ed utilizzo di materiale disponibile sul sito del gestore delle vendite giudiziarie Tutela penale della banca dati del gestore Esclusione. La tutela giuridica accordata alle banche dati sulla scorta del diritto di autore, può trovare applicazione solo se la scelta o la disposizione del contenuto costituisce una creazione intellettuale del proprio autore. Ciò premesso, deve escludersi che a tali caratteristiche corrispondano i dati pubblicati sui siti degli enti gestori della pubblicità previsti in materia di vendite giudiziarie, espressamente autorizzati dallo stesso Ministero in conformità alle direttive di cui al d.m. 31.10.2006 e contenuti in un apposito elenco. La normativa regolamentare prevede che sul portale debbano essere caricati tutti gli avvisi di vendita relativi ai procedimenti in corso, su istanza dei soggetti che hanno ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento. 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