RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 29 NOVEMBRE 2018, N. 53707/2018 RICORRENTE N. ed altro REATI DI FALSO Falso in atto pubblico Falsità per omissione Connotazioni oggettive. Il falso ideologico per omissione è configurabile soltanto se siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato, non potendo, invece, riguardare aspetti estranei all'oggetto tipico dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato. Il caso esaminato dalla pronunzia in rassegna riguarda il verbale redatto da una commissione istituita per scrutinare la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti ad una pubblica gara, a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia, e quindi con il compito di conoscere solo i profili incidenti sulla congruità economica. La Corte, nell'annullare la sentenza di condanna, ha ritenuto irrilevante ai fini della integrazione dell'elemento materiale del reato, l'omessa indicazione nel verbale di una diversa ragione di esclusione dalla gara -il rifiuto di un concorrente di fornire un prodotto perfettamente conforme a quello previsto dal progetto che non competeva alla predetta commissione, istituita al solo fine di dare supporto al R.U.P. nella verifica della documentazione per la giustificazione delle offerte economicamente basse. Il principio di necessaria coincidenza tra dato omesso e specifica finalità probatoria dell'atto, sembra superare l'orientamento secondo il quale integra il reato anche il non menzionare dati la cui omissione sia 'non ultronea' nell'economia dell'atto e produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero cfr. Sesta Sezione, n. 21969/12, CED 256544 . PRIMA SEZIONE 29 NOVEMBRE 2018, N. 53618/2018 RICORRENTE G. PROCEDIMENTO PENALE Notificazione Consegna a familiare convivente Concetto di convivenza-Eccezione di nullità. Ai fini della applicazione dell'articolo 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi anche quelli che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione. Il concetto di convivenza è diverso da quello di coabitazione e, quindi, anche persone anagraficamente residenti in luoghi differenti possono essere temporaneamente conviventi. Ne consegue che l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 38578/14, CED 262222 QUINTA SEZIONE 28 NOVEMBRE 2018, N. 53437/2018 RICORRENTE P.G. in proc. B. ed altri REATO Delitto di manipolazione del mercato Connotazioni oggettive. La fattispecie di manipolazione del mercato ex articolo 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 TUF è reato di mera condotta e di pericolo concreto e si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo. Per la sussistenza del reato è quindi sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento il verificarsi di siffatta alterazione nell'andamento del titolo può dunque assumere valenza indiziante dell'idoneità della condotta. Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari, essendo questa la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo sensibile richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della price sensitivity . La pronunzia in rassegna, riguardante la vicenda dell'offerta di acquisto delle quote della S.p.A. Alitalia, ha annullato la sentenza di assoluzione, siccome fondata sulla diagnosi negativa dell'evento dannoso, anziché sulla doverosa prognosi postuma positiva, del tutto omessa, circa il pericolo concreto implicato dalle manovre manipolatorie dispiegate dagli imputati. La pronunzia riafferma principi consolidati. Cfr. per tutte, Quinta Sezione, n. 54300/17, CED 272083 TERZA SEZIONE 28 NOVEMBRE 2018, N. 53341/2018 RICORRENTE M. MISURE CAUTELARI REALI Sequestro preventivo di animali Cessione definitiva prima della definizione del processo Applicazione analogica delle norme sul sequestro probatorio. E' pienamente legittimo il provvedimento con cui il G.i.p. disponga la cessione definitiva, a titolo oneroso, di animali sottoposti a sequestro preventivo in un procedimento per maltrattamento ex articolo 544 ter cod.pen., emesso ai sensi della disposizione di cui all'articolo 260, comma 3, cod. proc. pen., secondi cui, ove sia stato eseguito un sequestro di cose deperibili , la autorità ne ordina, secondo i casi, la alienazione o la distruzione. Se è indubitabile che detta disposizione sia prevista in tema di sequestro probatorio e che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, l'articolo 104 delle disp. att. cod. proc. pen. non preveda più la applicazione al sequestro preventivo della disciplina del sequestro probatorio, sussistono comunque i presupposti per il ricorso all'analogia. Nell' ipotesi del sequestro preventivo di beni deperibili, invero, è riscontrabile l' identità di ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare espressamente la omologa figura del sequestro probatorio di cose deperibili. Nè è di ostacolo alla applicazione analogica dell'articolo 260, comma 3, cod. proc. pen. il dettato di cui all'articolo 14 delle preleggi, dovendosi escludere che la misura delle alienazione dei beni deperibili sottoposti a sequestro abbia una qualche valenza sanzionatoria, posto che, viceversa, essa è espressamente finalizzata ad impedire che, data la natura dei beni in questione, non suscettibili di una lunga conservazione nel tempo, il loro valore economico debba irrimediabilmente disperdersi durante il periodo in cui gli stessi sono assoggettati alla misura cautelare. Non risultano precedenti in termini