RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE 6 NOVEMBRE 2018, N. 50064/2018 RICORRENTE R. MISURE CAUTELARI. Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare - Reati commessi mediante violenza alla persona - Vittima occasionale - Notifica alla persona offesa -Esclusione. Deve escludersi l’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall’art. 299, comma 4- bis , c.p.p., per l’ipotesi in cui il richiedente non provveda alla contestuale notifica dell’istanza di revoca o di modifica alla persona offesa, qualora quest’ultima sia vittima soltanto occasionale” del reato. Tale orientamento trova conforto nella ratio generale dell'intervento normativo effettuato con il d.l. n. 93/13 che si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne nell'ambito domestico e delle relazioni affettive. Nel caso esaminato, la Corte, rilevato che il ricorrente era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di rapina aggravata in danno di un tassista, vittima occasionale che non intratteneva alcun rapporto peculiare pregresso con l'aggressore, ha escluso che la preventiva notifica dell'istanza alla persona offesa costituisse condizione di ammissibilità dell'istanza di sostituzione della misura cautelare. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 25135/16, CED 267236. SEZIONI UNITE 9 NOVEMBRE 2018, N. 51063/2018 RICORRENTE M. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Ipotesi di lieve entità - Eterogeneità di sostanze stupefacenti – Compatibilità - Unità o pluralità di reati - Criteri distintivi. La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 79 , prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto. La detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. La pronunzia, con riferimento a tutte le soluzioni adottate, aderisce essenzialmente ad indirizzi interpretativi ampiamente maggioritari. Cfr., rispettivamente, Sesta Sezione, n. 8243/18, CED 272378 Quarta Sezione, n. 43432/15, CED 264778, Quarta Sezione, n. 36078/17, CED 270806. SECONDA SEZIONE 6 NOVEMBRE 2018, N. 50046/2018 RICORRENTE C. DIBATTIMENTO. Rinvio dell'udienza - Sospensione della prescrizione - Condizioni. In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione n. 26429/16 CED 267101.