RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 25 OTTOBRE 2018, N. 48862/2018 RICORRENTE S. AVVOCATO. Difensore - Sostituto - Designazione orale – Ammissibilità. Il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96, comma 2, c.p.p., e 34 disp. att. c.p.p., deve essere fatta verbalmente all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Già la previsione codicistica è nel senso di escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà, pur sempre da ricondurre al sostituito, anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto - a norma degli arti. 134, comma 1, e 141, comma 1, c.p.p , e 27, comma 1, lett. a , disp. att. c.p.p - procedere alla sua documentazione mediante processo verbale. E' pur vero che l'ordinamento professionale, ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 9 r.d.l. n. 1578/1933, conv. dalla l. n. 36/1934, prevedeva la necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all'autorità procedente o trasmessa per raccomandata. Detto ordinamento è stato tuttavia riformato, per effetto della l. n. 247/2012. L'art. 14 di essa, intitolato 'Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni', prevede, tra l'altro, che l'avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza comma 4 , ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo comma 2 . Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., l'art. 9 r.d.l. n. 1578/1933, sopra citato abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, c.p.p , e 34 disp. att. c.p.p , debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l'udienza, o per l'atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione davanti al giudice e raccolta a verbale del conferitario di averlo ricevuto ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace. La pronunzia fornisce un importante contributo di chiarezza, riaffermando un orientamento consolidato cfr. Sesta Sezione, n. 54041/17, CED 271715 , recentemente negato da Quinta Sezione, n. 26606/18, CED 273304, secondo cui, invece, la delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita da parte del difensore nominato necessariamente per iscritto. TERZA SEZIONE 24 OTTOBRE 2018, N. 48367/2018 RICORRENTE L. ed altri GIUDIZIO. Citazione - Mancato rispetto del termine a comparire - Necessità di rinotificare il decreto all'imputato non comparso. Nell'ipotesi di notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello senza l'osservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p , la tempestiva eccezione di nullità sollevata dalla difesa, allorché l'imputato non sia comparso, non consente di procedere in sua assenza e di considerare lo stesso rappresentato dal difensore ai fini della conoscenza della data del necessario rinvio del processo disposto in udienza, ma impone la rinotificazione all'imputato del decreto di citazione unitamente al verbale di udienza contenente la data de! rinvio, assicurando per intero dalla data della notifica un nuovo termine di comparizione di venti giorni liberi. La pronunzia reitera con riferimento all'istituto dell'assenza principi già affermati con riferimento al previgente regime contumaciale. Cfr. Quarta Sezione, n. 24955/17, CED 269948. PRIMA SEZIONE 23 OTTOBRE 2018, N. 48304/2018 RICORRENTE H. MISURE DI SICUREZZA. Espulsione per reati in materia di stupefacenti - Esclusione in caso di convivenza dello straniero con parenti italiani - Possibilità di disporre altra misura di sicurezza - Limiti. I divieti posti dall'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 cd. Testo unico immigrazione ivi compreso quello dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, si applica a tutte le espulsioni giudiziali, tra le quali rientra anche quella prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti. L'ineseguibilità dell'espulsione, peraltro, impone al giudice 'di individuare e adottare . un'appropriata misura di sicurezza'. Ciò in considerazione del fatto che gli artt. 69 ord. pen. e 679 del codice di rito attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza sulla sostituzione e sulla trasformazione delle misure di sicurezza, nell'ambito di un generale potere volto a disporre l’esecuzione della misura più adeguata alla . personalità del condannato, traendo elementi di convincimento per la sostituzione o la revoca delle misure di sicurezza sulla base delle disposizioni degli artt. 133 e 203 c.p Nel caso in esame, peraltro, la Corte ha cassato la pronunzia con cui il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto di applicare, in luogo dell'espulsione, la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una colonia agricola per la durata di due anni. Ciò sia per violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'alt. 597, comma 3, c.p.p , costituente principio di portata generale del sistema processuale penale, applicabile anche al procedimento di sorveglianza nella specie aveva proposto impugnazione solo il condannato , sia per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 199 cod. pen., stante il difetto dei presupposti normativi per l'applicazione della suddetta misura di sicurezza detentiva. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 19 OTTOBRE 2018, N. 47683/2018 RICORRENTE C. PROCEDIMENTO PENALE. Verbale di elezione di domicilio – Contenuto - Variazione del domicilio eletto - Oneri dell'indagato. II verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore. Non è, invece, richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate, nè il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla Polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti. Tuttavia, permane l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione. Qualora l'indagato o l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 c.p.p , di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'alt. 162 c.p.p , il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato, finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica. Conforme, Quinta Sezione, n. 671/14, CED 257961.