RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 11 OTTOBRE 2018, N. 46015/2018 RICORRENTE G. REATI CONTRO LA P.A. Istigazione alla corruzione - Condotta materiale. In materia di reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio art. 322, comma 2, c.p. , il reato si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa l'idoneità della condotta va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto, con esclusione del reato soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 21095/14, CED 229022. SESTA SEZIONE 9 OTTOBRE 2018, N. 45450/2018 RICORRENTE P.C. in proc. P. REATI IN MATERIA DI FAMIGLIA. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omesso versamento dell'assegno di mantenimento - Eccezione di compensazione - Irrilevanza. Il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., un suo credito verso l'avente diritto. Principio consolidato, cfr. tra le altre, Quinta Sezione, 9600/11, CED 252002. TERZA SEZIONE 8 OTTOBRE 2018, N. 44842/2018 RICORRENTE A. ed altro SENTENZA PENALE. Imputato alloglotta - Traduzione della sentenza – Presupposti - Riflessi sull'impugnazione. Affinché possa consolidarsi in capo all'imputato alloglotta il diritto alla traduzione della sentenza pronunciata nei suoi confronti in un idioma da lui conosciuto, occorre che questi ne faccia specifica richiesta, essendo la traduzione dell'atto strettamente correlata all'esercizio del diritto all'impugnazione in capo al medesimo. Pertanto, mentre se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile, ove invece l'impugnazione sia stata proposta, senza la preventiva richiesta di traduzione della sentenza oggetto del gravame, deve ritenersi consumata la facoltà riconosciuta all'imputato, presupponendosene la carenza d'interesse. In tale secondo caso può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata cioè all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 22814/16, CED 267941. PRIMA SEZIONE 5 OTTOBRE 2018, N. 44611/2018 RICORRENTE K. ESECUZIONE PENALE. Giudice dell'esecuzione - Revoca della misura dell'indulto ingiustamente concessa - Limiti del 'ne bis in idem' in fase esecutiva. In materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo. Ciò in quanto, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, c.p.p. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. In questa cornice, l'elemento di novità valutabile dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., rilevante sia sotto il profilo del petitum sia sotto il profilo della causa petendi , non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettate dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d'ufficio Occorre ribadire conclusivamente che, in materia di indulto, il divieto del ne bis in idem non opera in senso assoluto e inderogabile, ma comporta una valutazione allo stato degli atti, rebus sic stantibus , tenendo conto degli elementi processuali di cui disponeva il giudice concedente al momento della deliberazione. Ne consegue che l'effetto richiamato non può ritenersi operante laddove vengano prospettate o comunque emergano nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto, atteso che l'incidente di esecuzione non si fonda sulle medesime condizioni poste a fondamento di quello su cui si era formato il giudicato sulla misura clemenziale erroneamente concessa. Conforme, tra le altre, Prima Sezione, n. 33916/15, CED 264865.